Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13136 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 13/01/2017, dep.24/05/2017),  n. 13136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4661-2016 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

ABBONDIO CAUSA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABRIZIO D’ALDO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/3/2015, emessa il 18/11/2014 della CORTE

D’APPELLO di GENOVA, depositata il 05/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. SCALISI

ANTONINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. Scalisi A. ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte ritenendo il ricorso manifestamente infondato.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti. B.B. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Collegio letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Ritenuto che:

B.B. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 4 del 2015 con la quale la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Savona che su istanza di S.G. aveva annullato il contratto di compravendita intercorso tra le parti e avente ad oggetto la compravendita un’autovettura Smart passion.

1.= Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi: 1) per falsa applicazione dell’art. 1428 e 1431 c.c., sotto il profilo dell’onus probandi e della riconoscibilità dell’errore; 2) falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. in relazione alla dichiarata incapacità a testimoniare del teste P.. Omessa valutazione di prove. Omesso esame di un fatto decisivo; 3) Omessa valutazione di prove. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alle rilevanze del CTU in connessione alla testimonianza del teste D.M. ed alla perizia del perito V..

In particolare, il ricorrente eccepisce: un’errata valutazione delle prove; il mancato accertamento della riconoscibilità dell’errore in cui sarebbe incorsa la sig.ra S.; l’errata dichiarazione di incapacità a testimoniare del teste P.; e, nell’affermare che l’appellante non aveva fornito la prova di alcun fatto ascrivibile alla predetta che possa aver avuto conseguenze negative sullo stato del veicolo, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto di quanto affermato dal CTU ed in particolare del rilievo del CTU secondo il quale il motore della macchina di cui si dice aveva un rumore anomalo.

1.1= I motivi che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati ed essenzialmente perchè, sotto l’apparenza di censura di diritto, prospettano questioni di merito e si risolvono nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione della Corte distrettuale che conferma una eguale valutazione effettuata dal Tribunale di Alessandria, esaustiva e chiara, non presenta alcun vizio logico e/o giuridico. La Corte distrettuale ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto: a) che l’errore di cui si dice era essenziale e riconoscibile; b) che P. versava in una situazione di incapacità a testimoniare; c) ha correttamente valutato gli elementi di prova e la stessa CTU.

Il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo.

Il Collegio dà atto che ai sensi del D.P.R. n. 113 del 2002, art. 13, comma 1, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie pari al 15% e accessori come per legge.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – bis, comma 1 quater.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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