Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13135 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14449/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Primus S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia-Romagna n. 34/5/2012, depositata il 12 aprile 2012;

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 12 febbraio

2020 dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che, con l’impugnata sentenza, per quanto di stretto interesse, la Regionale dell’Emilia-Romagna confermava la prima decisione che aveva parzialmente accolto tre riuniti ricorsi promossi da Primus S.r.l. avverso altrettanti separati avvisi di accertamento, con i quali l’ufficio recuperava IVA IRAP 1998 1999 2000 in relazione a operazioni di cessioni di carne considerate soggettivamente inesistenti;

2. che la Regionale, pur ritenendo che le cessioni in parola fossero per davvero soggettivamente inesistenti, come provato dalla circostanza che la formale cedente era priva di struttura, dipendenti, con legale rappresentante un mero prestanome, nella sostanza una cosiddetta cartiera; confermava, tuttavia, l’annullamento della ripresa, spiegando, a riguardo, che “i costi” dovevano essere riconosciuti in quanto realmente sostenuti per l’acquisto di carne presso l’effettivo fornitore;

3. che l’ufficio ricorreva per due motivi; mentre la contribuente, pur intimata, non presentava difese;

4. che, con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’ufficio si doleva del fatto che erroneamente la Regionale avesse riconosciuto alla contribuente il diritto alla detrazione IVA, pur avendo accertato la soggettiva inesistenza delle operazioni; deducendo, tra l’altro, in proposito, la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7;

5. che questo primo motivo è all’evidenza fondato; a dimostrazione, è, difatti, sufficiente richiamare i noti principi, più volte affermati dalla giurisprudenza, per cui: “In tema d’IVA, è precluso al cessionario dei beni il diritto alla detrazione nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo, nonostante i beni siano entrati effettivamente nella disponibilità dell’impresa utilizzatrice, poichè l’indicazione mendace di uno dei soggetti del rapporto determina l’evasione del tributo relativa alla diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti” (Cass. sez. trib. n. 20060 del 2015);

6. che il secondo motivo è quindi da ritenersi assorbito;

7. che alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza; rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna che, in altra composizione, dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi, oltre che regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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