Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13135 del 24/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19222-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA’

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli

avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO ed

ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIULIANO MANNA e MAURIZIO MANNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 298/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/5/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/4/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA NIAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– Il Tribunale di Firenze dichiarava l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione di F.R. alla Gestione commercianti, annullando gli avvisi di addebito impugnati con i quali l’I.N.P.S. aveva chiesto il pagamento di contributi fissi e relative sanzioni (anni 2006 – 2012). La Corte di appello di Firenze confermava la decisione di primo grado ritenendo che l’attività di mera locazione di beni immobili svolta dall’opponente (socio accomandatario della “Frizzi Immobiliare s.a.s.” le cui entrate derivavano solo dagli incassi dei canoni di locazione degli immobili nella disponibilità di detta società) non fossero riconducibili al settore commerciale;

– per la cassazione di tale decisione ricorre l’I.N.P.S., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., affidando l’impugnazione ad unico motivo;

– F.R. resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– l’Istituto denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 613 del 1966, art. 1, la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, della L. n. 1397 del 1960, artt. 1 e 2, degli artt. 2313,2318 e 2697 c.c.. Lamenta la ritenuta esclusione dei presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti e rileva che i requisiti richiesti dalla legge per tale iscrizione sussistono necessariamente per il socio accomandatario, in quanto illimitatamente responsabile e unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società. Evidenzia che l’attività in questione di riscossione dei canoni di locazione è attività che rientra in quella più ampia di gestione del patrimonio immobiliare che va considerata a tutti gli effetti esercizio di impresa;

– il ricorso è manifestamente infondato (si vedano le recenti Cass. 26 febbraio 2016, n. 3835, Cass. 26 agosto 2016, n. 17370 e Cass. 6 settembre 2016, n. 17643);

– secondo l’assunto dell’istituto previdenziale per il socio accomandatario della s.a.s. l’obbligo della iscrizione alla gestione commercianti dovrebbe sorgere automaticamente, in ragione della posizione rivestita all’interno della società, essendo l’accomandatario l’unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della s.a.s.;

– l’affermazione non è condivisibile;

– la L. 27 novembre 1960 n. 1397, con la quale è stata istituita l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciale (ai quali è stata poi estesa dalla L. 22 luglio 1966, n. 613 l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia), prevedeva l’obbligo dell’iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorressero le seguenti condizioni: GC a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e semprechè l’imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire; b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione; c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l’esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge…”. L’art. 2 della legge stabiliva che: “Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall’art. 1, lett. a), b), c) e d). Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica”. L’art. 1 è stato oggetto di successivi interventi modificativi (L. n. 1088 del 1971, art. 1; la L. n. 160 del 1975, art. 29) attraverso i quali l’obbligo dell’iscrizione è stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed è stato affermato a prescindere dall’ammontare del volume di affari dell’impresa commerciale. Quanto al requisito di cui alla lett. c) la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuità, è stato sostituita dalla partecipazione personale “con carattere di abitualità e prevalenza”. Con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l’obbligo dell’iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lett. b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione della attività. Anche la L. n. 1397 del 1960, art. 2, che estendeva l’obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall’art. 1, è stato abrogato e sostituito dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, tuttora vigente, del seguente tenore: “Le disposizioni sull’iscrizione all’assicurazione contro le malattie contenute nella L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 2. I soci devono possedere i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, citato art. 1, comma 1, lett. b) e c), e per essi non sono richiesti l’iscrizione al registro di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l’esercizio dell’attività”. Perchè, quindi, sorga l’obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l’ulteriore condizione di cui alla lett. c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l’accomandatario dal socio della s.n.c. e detta equiparazione risulta senz’altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell’art. 2318 c.c., “i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo”. Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l’accomandatario sarà tenuto all’iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. Non si può sostenere che il requisito di cui alla lett. c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poichè, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società. In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l’iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12/2/2010 nella quale è stato evidenziato che “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all’interno dell’impresa”;

– è corretta, dunque, la decisione impugnata che ha applicato il principio secondo il quale: “ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore” – cfr. la citata Cass. 26 febbraio 2016, n. 3835 per il resto, la difesa dell’istituto previdenziale pretende di desumere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi meramente presuntivi che non rilevano sul piano previdenziale e non scalfiscono la validità della ratio decidendì che è correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza dello svolgimento di un’attività commerciale da parte del F., essendo stato ben evidenziato che quest’ultimo si limitava a riscuotere i canoni dell’unico immobile locato, cioè a goderne i frutti. In concreto, secondo il condiviso ragionamento dei giudici di appello, si trattava di un’attività che non era finalizzata alla intermediazione immobiliare ovvero alla prestazione di servizi in favore di terzi, per cui la stessa non esorbitava da quella che era la semplice gestione dell’immobile concesso in locazione;

– l’argomentare dei giudici di merito è del tutto conforme a quanto, in particolare, precisato dalla citata Cass. 26 agosto 2016, n. 17370 secondo cui: “l’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010)”;

– va quindi esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente (cfr. in tal senso Cass. 11 febbraio 2013, n. 3145 e la conforme già citata Cass. 6 settembre 2016, n. 17643);

– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;

– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in quanto l’obbligo del previsto pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del ricorso (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte costituita, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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