Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13135 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 15/06/2011), n.13135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via Polonia n. 7,

presso lo studio dell’Avvocato PETRUCCI Claudio, dal quale è

rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace di Roma

depositata in data 15 ottobre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato in ordine alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Roma, con ordinanza in data 14 ottobre 2008, depositata il successivo 25 ottobre, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da A.E., con ricorso depositato il 7 aprile 2008, avverso il verbale n. (OMISSIS);

che il Giudice di pace ha osservato che la mancanza della data di notifica del verbale opposto non consentiva di valutare la tempestività dell’opposizione;

che per la cassazione di questo provvedimento ha proposto ricorso A.E. sulla base di tre motivi;

che l’intimato Comune di Roma non ha svolto attività difensiva;

che, con i tre motivi di ricorso, assistiti da pertinenti quesiti di diritto, la ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace abbia dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione non perchè tardivo, ma solo perchè non era possibile accertarne la tempestività;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso, i cui tre motivi vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è innanzitutto ammissibile (Cass. n. 28147 del 2008).

Esso è anche manifestamente fondato.

Trova infatti applicazione il principio secondo cui in tema di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, limita la pronuncia di inammissibilità con ordinanza al solo caso in cui si accerti positivamente in modo inconfutabile, in limine litis, che il ricorso sia stato proposto oltre il termine stabilito non essendo sufficiente la mera difficoltà di accertamento (Cass., n. 28147 del 2008). Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che il Collegio condivide tale proposta, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, quindi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria l 15 giugno 2011

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