Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13134 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26205/2012 R.G. proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via M.

Prestinari n. 1, presso lo Studio dell’Avv. Paola Ramadori,

rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico D’Arrigo, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia sez. staccata di Brescia n. 44/66/12, depositata il 26

marzo 2012;

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 12 febbraio

2020 dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.

Fatto

RILEVATO

1. che, con l’impugnata sentenza, la Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, dopo aver dato atto che per i tre riuniti avvisi, relativi alle annualità 2000 2001 2002, era stata prodotta documentazione inerente il condono, documentazione sulla scorta della quale il contribuente aveva chiesto la “sospensione” del giudizio; confermava, ma solamente “con riguardo alle altre annualità”, la decisione della Provinciale che aveva respinto il ricorso promosso da R.V., esercente un’impresa individuale di impianti di allarme, avverso ulteriori tre riuniti ricorsi che recuperavano IVA IIDD 2003 2004 2005 in relazione a operazioni “inesistenti”, cioè fatturate da un paio di Società che mai avevano eseguito i lavori, come in effetti ammesso, a verbale della G.d.F., dal “titolare” delle stesse;

2. che il contribuente ricorreva per otto motivi, mentre l’ufficio resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. che, con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il contribuente lamentava la violazione del D.Lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, art. 36, per non avere la Regionale esposto i fatti e le ragioni della decisione; ma così non è, all’evidenza, perchè nell’impugnata sentenza viene chiaramente spiegato che il rigetto del ricorso trova la sua causa nelle dichiarazioni del “titolare” delle Società, dichiarazioni che la Regionale ha reputato quindi idonee a dimostrare l’inesistenza delle operazioni;

2. che, con gli altri due motivi, entrambi in relazione all’art. 360, comma 4, c.p.c., il contribuente denunciava, dapprima, la violazione del D.Lgs. n. 546 cit., art. 36, in via subordinata la violazione dell’art. 112 c.p.c., ritenendo sussistere un insanabile contrasto tra la motivazione della sentenza, nella quale la Regionale aveva dato conto della presentazione di documentazione relativa al condono, oltrechè della richiesta di “sospensione” del giudizio, e il dispositivo della stessa, nel quale la Regionale si era soltanto limitata a rigettare l’appello; in questo modo, omettendo, comunque, così sosteneva il contribuente in via gradata, di pronunciarsi sul condono; con riguardo a queste doglianze, deve osservarsi che non esiste il denunciato contrasto insanabile tra motivazione della impugnata sentenza e il dispositivo della stessa; e, questo, perchè la statuizione di rigetto dell’appello, contenuta nel dispositivo, è chiaramente ristretta alle annualità 2003 2004 2005, atteso che in motivazione la Regionale, dopo aver dato atto che per le annualità 2000 2001 2002 la contribuente aveva presentato documentazione inerente il condono, ha fuor di ogni dubbio precisato che l’accertamento dell’inesistenza delle operazioni riguardava esclusivamente “le altre annualità”; in realtà, quella che manca, nella sentenza, è la decisione sulla richiesta di “sospensione” del giudizio per condono, una richiesta di cui la Regionale ha semplicemente dato atto;

3. che, per quanto osservato, deve ritenersi assorbito il quarto motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, al fine di censurare la errata applicazione delle disposizioni in materia di condono;

4. che, con i successivi due motivi, entrambi formulati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando una insufficiente motivazione della sentenza, soltanto fondata sulle dichiarazioni del “titolare” delle Società che aveva ammesso la falsa fatturazione, il contribuente rimproverava la Regionale per non aver tenuto in alcun conto i contratti, le bolle di consegna dei materiali, le distinte di pagamento, documenti che in thesi sarebbero stati tutti idonei a provare la realtà dei lavori eseguiti; i motivi sono, però, da respingere; in disparte la normale irrilevanza della regolarità formale della documentazione contabile a dimostrare la realtà delle operazioni (Cass. sez. trib. n. 17619 del 2018, resa in una fattispecie di operazioni oggettivamente inesistenti; Cass. sez. trib. n. 9851 del 2018, resa in fattispecie di operazioni soggettivamente inesistenti); deve essere soprattutto ribadito, secondo il costante orientamento della Corte, che il giudice tributario ben può fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni di un terzo, quando ritenga che le stesse possano costituire un indizio presuntivo grave, preciso e concordante (Cass. sez. trib. n. 16711 del 2016; Cass. sez. trib. n. 9876 del 2011).

5. che, con gli ultimi due motivi, entrambi formulati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando la violazione del D.Lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 54, e degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., il contribuente rimproverava alla Regionale di non aver riconosciuto i costi sostenuti e il diritto alla detrazione IVA, nonostante che gli stessi fossero stati dimostrati dalle fatture e dagli altri documenti fiscali; le censure sono infondate, con riguardo all’IVA perchè, una volta accertata l’inesistenza delle operazioni, correttamente la Regionale non ha riconosciuto il diritto alla detrazione, facendo piana, quanto scontata, applicazione del D.P.R. n. 633 cit., art. 21, comma 7; con riferimento ai costi, in disparte l’inammissibilità del settimo motivo di ricorso, per difetto di autosufficienza, atteso che dal contribuente non viene chiarito se la ripresa era per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ricordato a riguardo il differente trattamento normativo riservato alle due fattispecie, perchè, difatti, per le operazioni oggettivamente inesistenti, i costi, per definizione, sono anch’essi per forza inesistenti, ma non così per le operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. sez. trib. n. 19000 del 2018; Cass. sez. VI-T n. 25249 del 2016); può, peraltro, aggiungersi, per l’ipotesi che il recupero d’imposta fosse stato per operazioni soggettivamente inesistenti, che siccome è circostanza pacifica che il contribuente aveva “patteggiato” la pena per i medesimi fatti qui in discussione, nemmeno in astratto si sarebbero potute realizzare le favorevoli condizioni alle quali la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis, della subordina il riconoscimento dei costi;

6. La controversia va quindi cassata, in relazione al motivo accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, come in motivazione; cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, in altra composizione, dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi, oltre che regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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