Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13134 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in Sondrio, via C.

Alessi 16, nello studio dell’avv. Gianoli Renzo, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Sondrio;

– intimato –

lo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di

Milano n. 29/26/04 del 10/11/2004 – 18/1/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9/4/2010 dal Relatore Cons. TIRELLI Francesco;

Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che con separati avvisi di liquidazione il Comune di Sondrio ha contestato a F.M. di non aver provveduto, negli anni 1994/1997, al pagamento dell’ICI dovuta in relazione ad alcune unita’ immobiliari; che la contribuente si e’ rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale, che in accoglimento del ricorso ha annullato gli atti impugnati; che su gravame del Comune, la Commissione Tributaria Regionale ha pero’ riformato la decisione di prime cure;

che la F. ha chiesto la cassazione della sentenza di appello, di cui ha prodotto copia costituita da una sola pagina (oltre l’intestazione), nella quale senza nessun cenno delle iniziali doglianze della contribuente, delle ragioni della pronuncia impugnata, dei motivi d’impugnazione del Comune e delle difese della F., risulta testualmente scritto solo quanto segue:

“Identificazione delle singole unita’ immobiliari possedute, rendita catastale ed imposta corrispondente complessivamente dovuta, quota di proprieta’ ed imposta relativa dovuta, quota d’imposta versata, totale dell’imposta versata. La mancanza di tali dati non consente una compiuta verifica delle eccezioni della ricorrente.

Di conseguenza deve essere accolto l’appello dell’Ufficio, il quale pero’ dovra’ calcolare nella determinazione dell’imposta pretesa anche quella complessivamente versata dalla contribuente. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio”;

che non e’ dato sapere se tale pagina sia effettivamente l’unica o soltanto l’ultima di altre (non prodotte dalla ricorrente), perche’ la predetta copia non contiene l’attestazione di conformita’ all’originale;

che va pertanto dichiarata l’improcedibilita’ del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (v., fra le piu’ recenti in tal senso, C. Cass. 2006/14110, 2007/1240 e 2008/7027);

che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte del Comune intimato.

PQM

LA CORTE dichiara il ricorso improcedibile.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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