Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13133 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Pacuvio

34, presso gli avv.ti Almici Filippo e Guido Romanelli, che lo

rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente in revocazione –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 1604/08 del 25/1/08;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9/4/10 dal Relatore Cons. D’Alessandro Paolo;

Udito l’avv. Filippo Almici e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.G. propone ricorso per revocazione per errore di fatto, illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 1604/2008 del 25/1/2008 che – decidendo sui ricorsi riuniti proposti da esso contribuente nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate (quattro) e dal Ministero e dall’Agenzia nei suoi confronti (uno) – ha tra l’altro rigettato nel merito il ricorso da lui proposto contro la cartella esattoriale notificatagli il 3/1/01, recante iscrizione provvisoria della maggiore imposta IVA dovuta per gli anni 1987 – 1990.

Deduce in particolare il ricorrente che la Corte, accogliendo il ricorso sul punto dell’amministrazione finanziaria, ha cassato la sentenza n. 143/62/02 della Commissione tributaria regionale della Lombardia sul presupposto che il giudice tributario avesse frainteso l’oggetto devoluto alla sua cognizione, ritenendo di dover valutare la legittimita’ della cartella impugnata come se questa fosse stata emessa a titolo definitivo e non, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 2 in pendenza di giudizio, ed avesse pertanto esteso alla controversia in esame il giudicato di cui alla sentenza n. 139/14/96 della stessa Commissione tributaria regionale, pur se fondato su una causa petendi del tutto estranea al giudizio, in quanto si sarebbe trattato, in quel caso, di una cartella emessa a titolo definitivo, per la quale rilevava dunque – diversamente che nel caso di specie – la regolarita’ della notifica del prodromico avviso di rettifica.

Il giudice di legittimita’, ad avviso del ricorrente, sarebbe tuttavia incorso in un evidente errore di fatto, in quanto la sentenza n. 139/14/96 riguardava – esattamente come il giudizio in esame -una iscrizione a ruolo provvisoria, e non definitiva, per IVA 1991.

Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso per revocazione per difetto di interesse, atteso che, con la medesima sentenza, la Corte ha rigettato i ricorsi del contribuente contro gli avvisi di rettifica per gli anni di imposta 1987 – 1990, cosicche’ vi e’ ormai titolo per procedere ad iscrizione a ruolo definitiva.

Nel merito i controricorrenti instano per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, qualora dovesse essere accolta l’istanza di revocazione sotto il profilo rescissorio, chiedono l’accoglimento del secondo motivo di ricorso per Cassazione, dichiarato assorbito dalla Corte nella sentenza impugnata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per difetto di interesse e’ infondata.

La circostanza che siano stati rigettati i ricorsi la cui pendenza aveva determinato l’iscrizione provvisoria, e che in conseguenza vi sia ora titolo per procedere all’iscrizione definitiva, non esclude infatti l’interesse del contribuente (ad esempio sotto il profilo degli interessi maturati) a coltivare l’impugnativa della cartella esattoriale emessa a seguito di iscrizione provvisoria, notificatagli nel 2001.

2.- Il ricorso per revocazione e’ tuttavia, sotto altro aspetto, inammissibile.

Ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato dall’art. 391 bis c.p.c., la sentenza puo’ essere revocata per errore di fatto “se il fatto non costitui’ un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Nella specie risulta dalla stessa narrativa del ricorso per revocazione che, in sede di ricorso per cassazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate avevano dedotto, con il primo motivo, che la cartella impugnata e quella relativa al 1991, di cui alla sentenza passata in giudicato n. 139/14/96, differivano nei presupposti, assumendo come pacifica la circostanza che la cartella esattoriale notificata il 3 gennaio 2001 non era stata emanata – a differenza, evidentemente, dell’altra – “sulla base di un’iscrizione a ruolo a titolo definitivo conseguente alla (presunta) inoppugnabilita’ degli avvisi di rettifica”.

Cio’ e’ sufficiente per affermare che la lettura della sentenza n. 139/14/96 ha rappresentato un fatto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato.

Ne discende l’inammissibilita’ del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 12.100,00, di cui Euro 12.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 12.100,00, di cui Euro 12.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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