Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13133 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16153/2019 R.G. proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’avv. Clementina Di Rosa,

con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Napoli, via G.

Porzio, centro direzionale, is. G1;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Salerno, depositato il 18 aprile

2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– O.E. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Salerno, depositato il 18 aprile 2019, di reiezione dell’opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e, in via subordinata, della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente subordinata, della protezione umanitaria;

– dall’esame del decreto impugnato emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era cittadino ivoriano e che si era determinato a lasciare il paese, recandosi dapprima a Mali, quindi, nel territorio nazionale, per minacce alla sua incolumità fisica, rivoltegli a seguito del fatto che aveva stretto un legame affettivo con una donna di religione diversa (cattolica) da quella della sua famiglia di appartenenza (musulmana);

– il giudice ha disatteso l’opposizione evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste;

– il ricorso é affidato a quattro motivi;

– il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 6, 7, 8 e 14, per aver il decreto impugnato escluso sia il riconoscimento dello status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, benché dal suo racconto, nonché dal contenuto delle Country of Origin Information prodotte in atti emergesse la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di subire ulteriori violenze, oltre che trattamenti degradanti e disumani o, comunque, di una minaccia grave e individuale alla vita derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale;

– il motivo é inammissibile, risolvendosi in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal Tribunale che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non é mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– si evidenzia, in proposito, che il Tribunale ha escluso che i fatti riferiti dal richiedente integrassero gli estremi degli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o del grave danno idoneo all’ammissione alla protezione sussidiaria;

– con particolare riferimento all’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, il giudicante ha evidenziato che dai report internazionali consultati emerge “una situazione sicurezza in Costa d’Avorio in notevole miglioramento rispetto alla grande crisi del 2010/2011… tutto sommato stabile…”, con episodi di violenza legati alla delinquenza comune e con minacce provenienti da gruppi terroristici solo “sporadiche”;

– con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per aver il Tribunale negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari senza aver adeguatamente apprezzato la condizione di peculiare vulnerabilità;

– sottolinea, sul punto, la “condizione di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, determinata dalla giovane età, dall’assenza di legami sociali attuali” e la critica situazione socio-politica del Paese di provenienza, oltre che delle violenza subite nel Paese di transito, tale da esporlo a compressione di diritti umani e gravi pregiudizi in caso di rimpatrio;

– il motivo é infondato;

– il decreto nega che sussistano ragioni di particolare vulnerabilità soggettiva del richiedente, né gravi e oggettivi motivi di carattere umanitario che impongono il rilascio del permesso di soggiorno, osservando che nel caso in esame viene in rilievo una vicenda privata che non pone particolari rischi all’incolumità del richiedente;

– a sostegno di tale ultimo assunto rileva che il richiedente si era inizialmente trasferito in altra grande città della Costa d’Avorio senza incorrere in alcuna situazione di vulnerabilità o di assenza di sicurezza e che la famiglia di appartenenza si era limitata a chiedere una punizione pubblica in moschea per porre rimedio al disonore patito;

– aggiunge, infine, l’inidoneità del radicamento del richiedente nel territorio nazionale – peraltro, dimostrato unicamente da un attestato scolastico – a costituire elemento determinante per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– orbene, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza;

– il Tribunale ha operato una valutazione comparativa effettuata e concluso per l’insussistenza del rischio dedotto dal richiedente, sottraendosi, in tal modo, alla censura prospettata;

– si evidenzia, in proposito, che l’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, quand’anche fosse ritenuto dimostrato non può assumere rilevanza quale fattore esclusivo ai fini del riconoscimento di un titolo di soggiorno (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455);

– con il terzo motivo il ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la apparenza della motivazione, nella parte in cui omette una approfondita attività istruttoria officiosa in ordine alla situazione del paese di origine e di quello di provenienza;

– con l’ultimo motivo si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, per aver il decreto impugnato omesso di compiere un’esatta e compiuta disamina dell’attuale quadro socio-politico di riferimento, così come risultante dalla più autorevoli Country of Origin information;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;

– come rilevato in precedenza, il Tribunale, diversamente da quanto posto dal ricorrente a fondamento della doglianza, ha effettuato un siffatto esame, attribuendo rilevanza, in particolare, ad un aggiornato documento provenienti dall’E.A.S.O.;

– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA