Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13132 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28168/2013 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

Contro

S.C., elettivamente domiciliato in Roma, Corso d’Italia n.

19, presso lo studio dell’avv. Franco Paparella, che lo rappresenta

e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 179/30/12 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, depositata in data 23 ottobre 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio

2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Sicilia, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo a recupero a tassazione di maggior reddito con metodo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 41-bis e 55, rispettivamente a fini Irpef, Irap e Iva nei confronti del contribuente S.C., titolare di impresa di commercio di animali, in relazione al periodo di imposta 1998.

2. Il giudice di appello ha rilevato che il contribuente aveva documentalmente provato l’effettiva utilizzazione delle somme prelevate dal proprio conto corrente, depositando le fatture dei relativi acquisti (abito da sposa per la figlia, acquisto di un’autovettura, altre fatture di acquisto), di talchè era vinta la presunzione di maggior reddito derivante dal riscontro delle disponibilità finanziarie rilevate all’esito della verifica fiscale.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con cinque motivi; S.C. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (sui ricavi omessi per lire 45.422.693 (lire 43.336702+lire 2.085.991) derivanti dalla rilevazione delle giacenze” deducendo la totale omissione di pronuncia in relazione al motivo di appello, e delle difese erariali in quella fase, inerente al maggior reddito presunto sulla base del riscontro delle giacenze di magazzino (animali vivi).

b. Secondo motivo: “Ultrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” deducendo che in primo grado il contribuente non aveva mai addotto a giustificazione dell’utilizzo delle somme sul proprio conto corrente le circostanze invece menzionate dal giudice di appello per giustificare l’effettività dei prelievi, anche perchè tali ultime circostanze nulla avevano a che fare con l’attività di impresa esercitata.

c. Terzo motivo: “Omesso esame su fatto decisivo (ricavi omessi per lire 40.725.000) derivanti da ingiustificati prelievi su c.c. bancario, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” deducendo l’insufficienza della motivazione resa dalla CTR in relazione alla ritenuta giustificazione degli addebiti in conto corrente oggetto di recupero fiscale.

d. Quarto motivo: “Insufficiente e/o omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” deducendo l’insufficienza della motivazione per le medesime ragioni di cui al terzo motivo di ricorso.

e. Quinto motivo: “Omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” deducendo l’illogicità della argomentazione resa dalla CTR in relazione alla questione dei prelievi in conto corrente.

2. S.C. argomenta l’inammissibilità del ricorso, di cui chiede comunque il rigetto.

3. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

4. Il primo motivo è fondato. L’avviso di accertamento impugnato, derivante dalla verifica fiscale, è basato su tre contestazioni:

a. Omessi ricavi per lire 40.725.000 derivanti da indagini bancarie (addebiti in conto senza giustificazione);

b. Omessi ricavi per lire 43.336.702 derivanti dalla consistenza delle giacenze di magazzino (animali vivi) senza alcun documento fiscale giustificativo;

c. Omessi ricavi per lire 2.085.991 derivanti da vendite di ovini senza documenti fiscali.

Il contribuente, come documenta il ricorso in questa sede dell’Agenzia delle Entrate riproducente l’atto di appello del C., aveva devoluto in appello la questione della giustificazione delle contestazioni sopra descritte sub b) e c), posto che su di esse la Commissione di primo grado non si era pronunciata, pur respingendo totalmente l’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate, parte totalmente vittoriosa in primo grado, si era costituita insistendo per il rigetto integrale dell’appello anche con riferimento ai motivi con cui il contribuente lamentava l’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado (vedi la trascrizione dell’atto di costituzione in appello a pag. 2 del ricorso in questa sede). Può, dunque, affermarsi che al giudice di appello le parti avevano entrambe devoluto la questione della valutazione della legittimità delle contestazioni fiscali inerenti alle giacenze di magazzino, sopra riprodotte sub b) e c). La CTR ha totalmente omesso di pronunciarsi sul punto, posto che l’annullamento dell’avviso impugnato, per effetto dell’accoglimento integrale dell’appello del contribuente, è stato motivato con esclusivo riferimento a una sola delle tre contestazioni mosse dall’Ufficio, quella della movimentazione di denaro sul conto corrente del contribuente (sopra riassunta sub a).

5. Il secondo motivo è infondato. L’art. 112 c.p.c., prevede che il giudice abbia il dovere di pronunciare solo e su tutte le domande ritualmente introdotte nel giudizio e sulle eccezioni in senso stretto ad esse inscindibilmente connesse; la norma non ricomprende invece le argomentazioni giuridiche delle parti che in qualsiasi modo espressamente o implicitamente – illustrino la fondatezza o l’infondatezza di domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel processo (da ultimo, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12014 del 07/05/2019). Nel caso di specie è pacifico che il contribuente abbia impugnato in primo grado l’avviso di accertamento in relazione a tutte le sue contestazioni; ne deriva che l’allegazione in appello di argomentazioni illustrative della fondatezza della relativa argomentazione non corrisponde all’introduzione di alcun elemento di novità.

6. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili. Le due

censure lamentano la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 Tuttavia la presente controversia è regolata dal nuovo testo dell’articolo citato, essendo la sentenza stata depositata dopo l’11 settembre 2012, e quindi il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione ai sensi del citato articolo solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame di un fatto storico – da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5,

Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018), principale o secondario,

rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive.

7. Da tanto deriva che il terzo e il quarto motivo sono inammissibili, poichè ciò che le censure contestano non è l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti ma, a ben vedere, la sufficienza della motivazione resa dalla CTR in punto di giustificazione dei prelievi dal conto corrente bancario. Ciò che, nel paradigma del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è più deducibile. Invero, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018)

8. Il quinto motivo è inammissibile laddove denuncia il vizio di motivazione, per le medesime ragioni appena illustrate a proposito dei motivi terzo e quarto. E’, invece, infondato per quanto attiene alla denuncia di nullità della sentenza per presunta violazione dell’art. 132 c.p.c., atteso che la motivazione della reiezione della pretesa erariale in tema di operazioni in conto corrente da parte del contribuente appare pienamente comprensibile, restando esclusa ogni omissione o apparenza della motivazione, nel senso precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 22232 del 03/11/2016.

9. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Sicilia, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese della presente fase.

PQM

La Corte rigetta il secondo e il quinto motivo del ricorso; dichiara

inammissibili il terzo e il quarto motivo del ricorso; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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