Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13132 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SHAF S.p.A., in persona del legale rappresentante, A.D. REFIN S.p.A.,

in persona del legale rappresentante, Comune di Galliate, in persona

del sindaco, + ALTRI OMESSI

in proprio e quale erede di T.

G., S.G.A., P.A., tutti

elettivamente domiciliati in Roma, Largo di Torre Argentina 11,

presso l’avv. Andrea Lazzaretti (Studio Rinaldi Associati),

rappresentati e difesi dal l’avv. Bertaggia Lorenzo giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 40/32/07 del 25/10/07;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9/4/10 dal Relatore Cons. Dott. D’Alessandro Paolo;

Udito l’avv. Bertaggia;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I contribuenti in epigrafe propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, accogliendo parzialmente gli appelli da essi proposti contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto i loro ricorsi contro avvisi di rettifica e liquidazione di imposta di registro, ha determinato in L. 42.938 al metro quadro il valore dei terreni oggetto di compravendita.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L’eccezione di inammissibilita’ del controricorso per mancata, esposizione dei fatti di causa, sollevata dai ricorrenti in memoria, va disattesa.

Il controricorso, infatti, avendo la sola funzione di contrastare l’impugnazione altrui, non necessita dell’esposizione sommaria dei fatti di causa (Cass. 76/10).

2.- Con il primo motivo i ricorrenti Shaf S.p.A. e AD Refin S.p.A., formulando due quesiti di diritto, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto regolare la notifica degli avvisi di rettifica a mezzo del servizio postale con plico chiuso raccomandato e sanata dalla proposizione del ricorso l’eventuale nullita’ derivante dall’essere inseriti in un unico plico piu’ avvisi di rettifica.

2.1.- Il primo motivo e’ infondato.

Premesso che i vizi denunciati dai ricorrenti comporterebbero in ipotesi la nullita’ e non certo l’inesistenza della notifica, e’ assorbente il rilievo che, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, in caso di nullita’ (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi di accertamento, trovano applicazione, in virtu’ del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativo regime delle nullita’ e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullita’ della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c. (da ultimo, Cass. 15554/09).

3.- Con il secondo motivo, formulando tre quesiti di diritto, i ricorrenti in sostanza lamentano l’omessa pronuncia del giudice di appello sulle censure riguardanti la nullita’ degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione ed in subordine, nel caso in cui si ravvisasse un rigetto implicito di tali censure, deducono la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 ed il vizio di motivazione della sentenza riguardo al rigetto delle relative censure.

Assumono, in particolare, i ricorrenti che agli avvisi non fossero allegati gli atti richiamati, come imposto dal citato L. n. 212 del 2000, art. 7.

3.1.- La censura di nullita’ della sentenza per omessa pronuncia e’ infondata, essendo evidente il rigetto implicito delle doglianze relative alla nullita’ degli avvisi di accertamento, desumibile dall’iter motivazionale.

3.2.- Le censure relative al difetto di motivazione degli atti fondate sull’obbligo di allegazione recato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 sono inammissibili.

I ricorrenti – come risulta dalla sentenza, non avendo riportato i medesimi il contenuto dell’atto di appello – non avevano infatti dedotto, nelle conclusioni, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e comunque la mancata allegazione degli atti richiamati, cosicche’ le relative censure, da ritenersi nuove, non possono essere esaminate in questa sede.

3.3. Le ulteriori censure di difetto di motivazione degli avvisi di accertamento sono infondate, considerato che, in tema di imposta di registro, l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio finanziario nell’eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che in tale atto e’ sufficiente che l’Ufficio enunci i criteri astratti in base ai quali ha determinato il diverso valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detto obiettivo (Cass. 4632/03, 5232/08).

4.- Con il terzo motivo, formulando due quesiti di diritto, sotto il profilo del vizio di ultrapetizione, i ricorrenti si dolgono che il giudice tributario abbia provveduto alla determinazione del valore dei terreni, invece di limitarsi ad annullare gli avvisi di accertamento, e, sotto il profilo del vizio di motivazione, lamentano che il giudice tributario abbia erroneamente interpretato la posizione difensiva dei contribuenti, i quali chiedevano fossero confermati i valori indicati negli atti di compravendita e non gia’ che fosse accertato un valore di L. 31.000 a metro quadro, come affermato in sentenza.

4.1.- Il terzo motivo e’ infondato sotto entrambi i profili.

Questa Corte ha infatti affermato che, al di la’ delle ipotesi tassative ed eccezionali previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1 (nelle quali e’ prevista la possibilita’ di una sentenza meramente rescissoria), il giudizio dinanzi la Commissione tributaria regionale assume le caratteristiche generali del mezzo di gravame, ossia del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, con la conseguente necessita’ per i giudici di decidere nel merito le questioni proposte. Pertanto, in caso di accoglimento dell’appello, alla riconosciuta fondatezza dei rilievi del contribuente relativi all’imponibile non deve seguire una pronuncia di illegittimita’ (e quindi di annullamento) dell’atto impugnato, ma un giudizio di merito sull’ammontare delle imposte dovute dal contribuente in luogo di quelle accertate dall’Ufficio, richiedendosi la pronuncia costitutiva di annullamento solo nei casi di vizi formali dell’accertamento o di altri atti pregressi su cui esso si fondi (Cass. 17127/07, 15825/06, 25376/08, 21446/09).

Ne consegue l’irrilevanza del lamentato errore del giudice tributario riguardo alle conclusioni dei contribuenti, a prescindere dal fatto che taluni dei ricorrenti – come si deduce dal ricorso (pag. 4) avevano dichiarato proprio il prezzo di L. 31.000 a metro quadro.

5,- Con il quarto, complesso, motivo, formulando tre quesiti di diritto, i ricorrenti in primo luogo, sotto i profili della violazione di legge e del difetto di motivazione, propongono censure che muovono dal presupposto che il giudice tributario non avesse l’obbligo di provvedere nel merito della controversia tributaria ma dovesse limitarsi ad annullare gli avvisi di accertamento e si dolgono del mancato rilievo di un giudicato esterno desumibile dalla sentenza n. 29/28/06 del 3 aprile 2006 della Commissione tributaria regionale del Piemonte.

5.1.- Il mezzo e’ infondato sotto il primo profilo, per le ragioni esposte sub 4.1., mentre e’ inammissibile quanto all’eccezione di giudicato, essendo prodotta una copia della sentenza n. 29/28/06 della Commissione tributaria regionale del Piemonte priva di attestazione del passaggio in giudicato.

6.- Sempre con il quarto motivo i ricorrenti lamentano ancora il vizio di motivazione quanto ai criteri adottati dal giudice tributario nella determinazione del valore imponibile, atteso che dalla sentenza risulterebbe che lo stesso giudice ha ritenuto inattendibili sia i valori accertati dall’Ufficio, sia quelli indicati dal CTU. 6.1.- Sotto il profilo in esame il quarto motivo e’ infondato.

Il giudice tributario, ritenuti inattendibili i valori indicati dall’Ufficio, dichiara di non condividere pienamente le conclusioni del CTU, ritenendo che “il prezzo di mercato di aree edificabili vada determinato tenendo in conto la massima superficie teorica copribile ammessa dallo strumento urbanistico vigente, a nulla rilevando poi che tale superficie non venga, come nel caso in esame, completamente utilizzata”.

Sulla base di tale premessa, ed “utilizzando i valori determinati dallo stesso CTU”, giunge, con congrua motivazione e senza incoerenze logiche, a determinare il valore finale dei terreni, sulla base di semplici operazioni matematiche esplicitate in sentenza, in L. 42.938 al metro quadro.

La ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice tributario dimostra l’insussistenza del dedotto vizio motivazionale sul punto.

7.- Con il quinto motivo, formulando due quesiti di diritto, i ricorrenti si dolgono che il giudice tributario, conferendo al CTU il compito di valutare il valore venale dei terreni, abbia cosi’ sopperito al totale difetto di prova dell’amministrazione finanziaria, utilizzando in definitiva criteri di valutazione “completamente estranei al parametro del raffronto con gli atti richiamati dall’Ufficio negli avvisi di rettifica e liquidazione” ed “estendendo quindi l’indagine a circostanze non solo nuove rispetto a quelle invocate dall’Ufficio, ma di competenza dell’Ufficio prima dell’eventuale emissione dell’avviso di accertamento di maggior valore”.

7.1.- Il quinto motivo e’ infondato.

Dall’obbligo del giudice tributario di decidere nel merito le questioni proposte, riguardo al quale si e’ argomentato sub 4.1., discende la possibilita’ che lo stesso giudice, nel decidere una controversia di registro, determini il valore venale degli immobili sulla base di criteri diversi da quelli utilizzati dall’Ufficio, e legittimamente acquisiti agli atti (come nel caso di elementi desumibili da CTU), nel limite della pretesa tributaria esercitata dallo stesso Ufficio.

E’ pertanto pienamente legittimo, anche al fine di valutare l’attendibilita’ della stima dell’Ufficio, che il giudice tributario affidi al CTU il compito di accertare il valore venale degli immobili per cui e’ causa.

8.- Con il sesto motivo, formulando quattro quesiti di diritto, oltre a censurare nuovamente (e infondatamente, per quanto si e’ detto) l’autonoma valutazione del valore venale dei terreni da parte del giudice tributario, i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione, si dolgono che lo stesso giudice abbia utilizzato il criterio di stima per essi piu’ oneroso tra quelli individuati dal CTU, disattendendo, senza alcuna spiegazione, gli altri due criteri, piu’ convenienti, pure indicati dall’ausiliario del giudice.

8-1.- Anche sotto tale profilo il sesto motivo e’ infondato.

In sentenza – come si e’ visto sub 6.1. – il giudice tributario motiva diffusamente su quale sia il criterio piu’ attendibile per determinare il valore di mercato delle aree per cui e’ processo, pervenendo ad un valore unitario diverso da tutti quelli suggeriti dal CTU. Resta pertanto escluso che egli dovesse altresi’ spiegare le ragioni per le quali riteneva di disattendere ciascuno dei criteri suggeriti dallo stesso CTU. 9.- Il ricorso va pertanto rigettato. Appare peraltro equo disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la complessita’ della fattispecie.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA