Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13132 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 15/06/2011), n.13132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.A., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato DE LORENZO Fabrizio, nello studio

del quale in Roma, Viale Angelico n. 67, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

e

PREFETTURA DI VITERBO, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 798 del

2008, depositata in data 24 luglio 2008;

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Viterbo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da D.A. avverso la sentenza del Giudice di pace di Montefiascone n. 374 del 2007, che aveva accolto l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a violazione dei limiti di velocità, compensando tuttavia le spese processuali;

che il Tribunale ha rilevato che la sentenza del Giudice di pace era stata emessa in sede di rinvio a seguito della cassazione della precedente sentenza del Giudice di pace del 2003;

che il Tribunale ha quindi ritenuto che la sentenza impugnata, in quanto emessa dal giudice di pace non quale giudice di primo grado, ma quale giudice di rinvio, non potesse essere appellata, costituendo il giudizio di rinvio uno stadio del grado di cassazione;

che per la cassazione di questa sentenza D.A. ha proposto ricorso affidato ad un motivo;

che l’intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 385 e 360 cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza del giudice di pace, ancorchè emessa in sede di rinvio, in quanto depositata dopo il 2 marzo 2006, era comunque appellabile.

Premesso che non risulta allo stato il deposito della ricevuta della notificazione del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorso è inammissibile perchè il motivo non si conclude con la formulazione di uno specifico quesito di diritto, così come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile al caso di specie ratione temporis. Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Rilevato che la ricorrente ha tempestivamente depositato l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale;

che il Collegio condivide la richiamata proposta, non apparendo le deduzioni svolte dalla ricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, idonee ad indurre a diverse conclusioni;

che, invero, non rileva il fatto che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore, giacchè, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass. n. 22578 del 2009; Cass. n. 7119 del 2010);

che, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata amministrazione svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA