Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13131 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28155/2013 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

Contro

Vama s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 15,

presso lo studio dell’avv. Giuseppe Tinelli, che la rappresenta e

difende con l’avv. Maurizio De Lorenzi, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 186 della Commissione tributaria regionale

della Puglia in Taranto, depositata in data 5 novembre 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio

2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Puglia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo a recupero a tassazione di maggior reddito di impresa a fini Irpeg, Irap e Iva in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40, per l’anno di imposta 2003.

2. Il giudice di appello ha rilevato l’erroneità della contestazione relativa alle giacenze inziali di magazzino, quantificate in un importo assolutamente sproporzionato rispetto a quello risultante dal furto denunciato nell’anno di riferimento; ha, inoltre, rilevato che le altre contestazioni, inerenti a presunti ricavi occulti derivanti da vendite non contabilizzate e di appostamento a doppio di alcune attrezzature, non erano fornite di alcun riscontro probatorio e, anzi, sulle stesse la contribuente aveva fornito prova positiva della loro regolare vendita e fatturazione.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi; la Vama s.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” deducendo l’apparenza e l’illegittimità della motivazione laddove la stessa non spiega in alcun modo per quali ragioni abbia ritenuto che il furto subito dalla società nell’anno di imposta di riferimento abbia reso “sproporzionato” l’importo comunque accertato all’esito del controllo fiscale.

b. Secondo motivo: “Vizio della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” deducendo che la sentenza ha giudicato su un presupposto di fatto errato, ovvero sulla circostanza che l’importo di Euro 600.413,00 corrispondesse alle rimanenze inziali di magazzino, laddove invece, come si legge nell’avviso impugnato, esso costituiva l’importo delle giacenze inziali appostato nel bilancio della società, il che rendeva inverosimile la riduzione reddituale dichiarata come conseguenza del furto, alla luce anche delle stesse dichiarazioni dell’amministratore della società e delle altre circostanze contestate nell’avviso di accertamento, rimaste totalmente ignorate nella sentenza.

2. La Vama s.r.l. argomenta l’inammissibilità del ricorso, di cui chiede comunque il rigetto.

3. Il ricorso va respinto.

4. Il primo motivo è inammissibile. Sotto un primo profilo, va rilevato che nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere fatta valere l’apparenza della motivazione, che, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 22232 del 03/11/2016, determina la nullità del provvedimento, ciò che è proprio di altra lettera del citato articolo. In ogni caso, le Stesse Sezioni Unite precisano che l’apparenza della motivazione sussiste solo quando, “benchè graficamente esistente, essa non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento”. Ciò che deve escludersi nel caso di specie, laddove la CTR spiega con motivazione perfettamente comprensibile, da un lato, che la generica contestazione riferita all’intero art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, non consente di comprendere a quale tipo di accertamento si sia fatto riferimento, dall’altro che, in ogni caso, non vi è in atti prova alcuna dello scostamento reddituale contestato, in considerazione del valore dei beni rubati alla società nell’anno di riferimento. Quanto alla falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, va accolta l’eccezione della controricorrente, che evidenzia come l’originaria genericità della contestazione in relazione alle diverse ipotesi dell’art. 39 cit., ridondi in inammissibilità della relativa deduzione anche nel motivo di ricorso in esame, atteso il diverso onere probatorio che discende dalla tipologia di accertamento adottato dall’ufficio finanziario (analitico, analitico-induttivo, induttivo puro) e la conseguente diversa tipologia delle prove del relativo accertamento (presunzioni semplici, super semplici).

5. Il secondo motivo è inammissibile. La censura lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 Tuttavia la presente controversia è regolata dal nuovo testo dell’articolo citato, essendo la sentenza stata depositata dopo l’11 settembre 2012, e quindi il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione ai sensi del citato articolo solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame di un fatto storico – da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive o la qualificazione che di esse il giudice abbia dato, laddove l’errore di fatto percettivo resta affidato a mezzi di impugnazione diversi dal ricorso per cassazione.

6. La soccombenza regola le spese.

7. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, stante la soccombenza della parte pubblica

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere a Vama s.r.l. le spese della presente fase di legittimità che liquida in complessivi Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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