Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13131 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.E.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Mazzini 11, presso l’avv. SALVINI Livia, che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 151/4/06 del 29/3/07.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

9/4/10 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D’Alessandro;

Udito l’avvocato dello Stato Daniele Giacobbe e l’avv. Giancarla

Branda per delega dell’avv. Livia Salvini;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, in base a tre motivi, illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente C.E.G. avverso il silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso delle trattenute IRPEF operate nell’anno di imposta 2000 dalla datrice di lavoro IBM Italia, a seguito dell’esercizio del diritto di opzione sulle azioni ricevute in assegnazione in base ad un piano di stock options.

Il contribuente resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo l’Agenzia si duole, sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che il giudice tributario non abbia esaminato la questione – che essa assume ritualmente introdotta in appello – riguardo alla inapplicabilità, ratione temporis, della norma di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 2, lett. g bis, introdotta dal D.Lgs. n. 505 del 1999, formulando il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.: “dica la Corte se sia viziata la sentenza che ometta di pronunciare su uno specifico motivo di impugnazione nel quale si deduce l’inapplicabilità di una norma, ratione temporis, alla fattispecie per cui è causa, inapplicabilità dalla quale sarebbe derivato l’accoglimento dell’appello”.

1.1.- Il primo motivo è inammissibile, sia per inidoneità del quesito, privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta e fondato sull’assunto della fondatezza dell’argomento difensivo (“inapplicabilità dalla quale sarebbe derivato l’accoglimento dell’appello”), sia per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il motivo di appello di cui si lamenta l’omesso esame. In ogni caso non sussisterebbe il dedotto vizio di omessa pronuncia, atteso che il giudice tributario, facendo nel merito applicazione della norma di cui l’Ufficio aveva dedotto l’inapplicabilità, ha implicitamente rigettato la tesi dell’appellante.

2.- Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 2, lettera g bis, in quanto, risultando dalla sentenza che il prezzo corrisposto dal C. era inferiore di circa L. 150, per azione al valore normale delle azioni alla data dell’offerta, sul corrispettivo, in base alla norma richiamata, doveva applicarsi l’aliquota progressiva e non quella fissa del 12,50%.

2.1.- Il secondo motivo è infondato.

2.2.- Va innanzitutto disattesa la tesi del controricorrente secondo cui “il prezzo pagato dal medesimo Dott. C. per l’assegnazione delle azioni IBM in data 27 marzo 2000 (…) risultava esattamente pari al valore delle azioni al momento dell’offerta (…) calcolato sulla base della media fra il prezzo più alto ed il prezzo più basso del titolo alla Borsa di New York alla data dell’offerta”, secondo il metodo del “fair market value”, atteso che dalla sentenza impugnata (non utilmente censurata sul punto da alcuna delle parti) risulta invece che il prezzo pagato dal contribuente sia stato inferiore di 150 lire circa per azione rispetto al valore normale (e non al “fair market value”) delle azioni stesse alla data dell’offerta.

In definitiva, resta ferma, in punto di diritto, la rilevanza del concetto di valore normale delle azioni (in difetto di censura) mentre, in punto di fatto, deve aversi per accertata la differenza di valore normale risultante dalla sentenza.

2.3.- Ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 2, lett. g bis, non concorre a formare reddito da lavoro dipendente “la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta”.

La norma indicata riguarda dunque il trattamento fiscale della differenza (positiva) tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, e stabilisce che tale differenza non costituisce reddito da lavoro dipendente a condizione che l’ammontare corrisposto dal dipendente “sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta”.

Nel caso di specie non sussiste una differenza positiva tassabile, proprio in quanto il valore delle azioni al momento della assegnazione (cioè al momento in cui il contribuente ha esercitato la stock option) era inferiore (per quanto risulta dalla sentenza) al valore delle azioni alla data dell’offerta, cosicchè nessuna plusvalenza il contribuente ha realizzato.

La norma invocata dall’Agenzia, destinata a disciplinare una ipotesi del tutto diversa, non trova, dunque, applicazione nella fattispecie in esame.

2.4.- Diversa questione è ovviamente quella del trattamento fiscale della somma, pari al valore delle azioni alla data dell’offerta (o, se inferiore, al successivo momento della assegnazione), che il lavoratore eventualmente riceva, allorchè la stock option sia in fatto caratterizzata, quale benefit, dalla possibilità di ottenere le azioni a titolo del tutto gratuito (ossia a spese della stessa società datrice di lavoro).

Tale questione, oltre a poggiare su presupposti di fatto nella specie indimostrati, non risulta, comunque, correttamente dedotta dall’Agenzia, la quale – come dimostra l’esame del quesito di diritto formulato in ossequio all’art. 366 bis cod. proc. civ. – muove dall’esplicito presupposto che sia stato il contribuente (e non il suo datore di lavoro) a versare il corrispettivo per l’acquisto delle azioni.

3.- Le considerazioni sin qui svolte valgono anche, nella sostanza, a disattendere il terzo motivo, con il quale l’Agenzia lamenta “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione” quanto all’affermazione secondo cui la tassazione operata da IBM sarebbe stata impropria. Va in ogni caso ricordato che il vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, non può riguardare la motivazione in diritto.

4.- Il ricorso va pertanto rigettato.

Appare equo, attesa la singolarità della fattispecie e la mancanza di precedenti sul punto, compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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