Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13131 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9221-2016 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

DONATI, 32, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA DANIELA PAPALLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

– intimata –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 209/05/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 04/03/2015; udita la relazione della causa svolta

nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2017 dal

Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese scritte, la contribuente impugnava la sentenza della CTR della Calabria, relativa ad un avviso d’accertamento in tema d’Irpef per il 1982, per una ripresa a tassazione nei confronti del socio, per utili accertati in capo alla società di persone dallo stesso partecipata, ex art. 5 TUIR, denunciando la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 141 c.p.c., comma 4 e il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, in quanto non le era stato notificato l’avviso fissazione udienza nel pregresso giudizio d’appello, poichè lo stesso avviso era stato recapitato a destinatario “sconosciuto”, avuto riguardo al fatto che aveva eletto domicilio presso il proprio difensore che era deceduto tra anni prima dell’udienza di trattazione, e che la stessa contribuente aveva nelle more cambiato la propria residenza, che a suo avviso non aveva l’onere di comunicare, proprio in virtù dell’elezione di domicilio, ed era onere del notificante individuare con apposite ricerche il luogo di notificazione, presso il domicilio reale del contribuente, con la conseguenza che ricadrebbe sul notificante il rischio dell’eventuale esito negativo della notificazione. Infatti, tale avviso non poteva essere validamente comunicato al difensore della stessa, in quanto deceduto ben tre anni prima della trattazione del giudizio, ex art. 141 c.p.c., comma 4, che dispone l’inefficacia dell’elezione di tale domicilio, con la conseguenza che, come detto, la notifica degli atti doveva essere eseguita al domicilio reale del contribuente, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., u.c.; pertanto, poichè la notifica effettuata presso il domiciliatario deceduto sarebbe giuridicamente inesistente, ciò avrebbe comportato la mancata valida costituzione del contraddittorio e la conseguente nullità del procedimento e della sentenza che lo aveva definito. Di fatto, la ricorrente avrebbe appreso dell’esistenza dell’impugnata sentenza solo a seguito della notifica della cartella di pagamento, cartella anch’essa attualmente oggetto d’impugnazione.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Preliminarmente si rileva la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto evocato dinanzi a questa Corte, il Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di merito (v. sentenza) ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali. La nuova chiamata ministeriale in sede di cassazione è, dunque, inammissibile e il ricorso della contribuente va esaminato unicamente riguardo all’Agenzia delle entrate che è la sola a essere legittimamente intimata.

Il motivo è infondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Nel processo tributario l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l'”ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali e all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Nè assume rilievo l’omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato” (Cass. n. 23323/13).

Questa Corte ha parimenti statuito che “Nel processo tributario la nullità derivante dall’omessa od irregolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l’impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 327 c.p.c.. In mancanza, la sentenza acquista efficacia di giudicato e la nullità di essa non può essere fatta valere nei giudizi di impugnazione degli ulteriori atti consequenziali emanati dall’erario sulla base della sentenza ormai passata in giudicato” (Cass. n. 6692/15).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria il 4.3.15, mentre il ricorso risulta consegnato per I spedizione il giorno 8 aprile 2016, quindi, oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., senza che nella specie, ricorra l’ipotesi eccezionale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2, in quanto la parte era costituita nel processo, e non può, quindi, dirsi che versasse in uno stato di “ignoranza del processo”.

La mancata predisposizione di difese da parte dell’ufficio esonera il Collegio dal provvedere sulla regolamentazione delle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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