Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13131 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 15/06/2011), n.13131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G., rappresentato e difeso, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato GULLO Michele,

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte suprema di Cassazione;

– ricorrente –

e

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO CALABRIA, in persona del

Prefetto pro tempore;

– intimato –

per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace di Villa San

Giovanni, depositata in data 15 aprile 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che F.G. ha impugnato per cassazione l’ordinanza in data 15 aprile 2009, con la quale il Giudice di pace di Villa San Giovanni ha dichiarato inammissibile l’opposizione dal medesimo proposta avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria il 18 febbraio 2009, notificata il 5 marzo 2009;

che il Giudice di pace ha rilevato che il ricorso è stato presentato il 6 aprile 2009, mentre l’ordinanza-ingiunzione era stata notificata il 5 marzo 2009, e quindi oltre il termine di 30 giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1;

che il ricorrente, dopo aver ricordato che il ricorso era stato consegnato per la notifica a mezzo del servizio postale il 4 aprile 2009, formula il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.: “Accerti l’Ill.ma Corte di Cassazione se vi è stata violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, ovvero se qualora venga proposta opposizione a ordinanza ingiunzione come nel caso in oggetto, per la verifica della tempestività della notificazione di essa eseguita a mezzo posta deve aversi riguardo non alla data di arrivo in cancelleria del plico notificato, bensì a quella di spedizione con raccomandata di ritorno tramite ufficio postale”;

che l’intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso appare manifestamente fondato. L’opposizione all’ordinanza notificata il 5 marzo 2009 è stata tempestivamente proposta, dovendo al riguardo tenersi conto della data di spedizione (4 aprile 2009) e non di quella di deposito del ricorso, secondo quanto in proposito statuito dalla sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che il Collegio condivide tale proposta, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, quindi, il ricorso va quindi accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e con rinvio al Giudice di pace di Villa San Giovanni, in persona di altro giudicante, perchè proceda all’esame del ricorso in opposizione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità , al Giudice di pace di Villa San Giovanni, in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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