Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13131 del 14/05/2021
Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13131
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13513/2019 R.G. proposto da:
O.S., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico
Iannone, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Severino
(SA), corso Diaz, 209B;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Napoli, n. 2199/2019, depositato
il 7 marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 febbraio
2021 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.
Fatto
RILEVATO
che:
– O.S. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato il 7 marzo 2019, di reiezione dell’opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero della protezione sussidiaria e, in via subordinata, di quella umanitaria;
– dall’esame del decreto impugnato emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era cittadino ivoriano e che si era determinato a lasciare il paese di origine al fine di sottrarsi alla richiesta di adempimento di un mutuo, contratto dal padre, poi deceduto;
– il giudice ha disatteso l’opposizione evidenziando che i fatti riferiti, quand’anche fossero ritenuti credibili, attenevano a vicende di natura privata, non rilevanti ai fii del riconoscimento delle protezioni richieste;
– il Ministero dell’Interno non spiega alcuna attività difensiva;
– il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– il ricorso è inammissibile, in quanto contiene riferimenti sparsi alle domande proposte ed alla normativa di settore che regola il procedimento per il riconoscimento della protezione, senza formulazione di specifici e separati motivi idonei a enucleare le singole statuizioni impugnate e le relative critiche e senza precisare quali critiche, genericamente accennate, si rivolgano alla decisione della Commissione o al decreto impugnato ed in quali termini, in violazione dell’obbligo di specificità del ricorso, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4;
– del tutto generica e, comunque, tardiva è l’allegazione, contenuta nella memoria, dell’inadeguatezza delle strutture sanitarie del Paese di origine a affrontare la pandemia causata dal Covid 19, tale da privarlo, in caso di rientro e di contrazione del virus, un’adeguata assistenza;
– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
– nulla deve disporsi in ordine al governo delle spese processuali, in assenza di valida attività difensiva della parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021