Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13130 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26677/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

Contro

G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 125 della Commissione tributaria regionale

della Toscana, depositata in data 2 ottobre 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio

2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Toscana ha confermato

la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) relativi a recupero a tassazione di maggior reddito a fini Irap e Iva a carico del contribuente per il contestato esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 5, per gli anni di imposta 2001, 2002 e 2003.

2. Il giudice di appello ha rilevato che il presupposto impositivo dell’Irap sussiste solo ove l’attività di lavoro autonomo sia autonomamente organizzata e non inserita in strutture riferibili a responsabilità altrui, con utilizzo di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o di personale non occasionale.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi; l’intimato G.S. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Omessa pronuncia: violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” deducendo che la CTR avrebbe omesso di esaminare il merito della controversia, limitandosi a un esame dei presupposti astratti dell’imposizione Irap.

b. Secondo motivo: “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 53 e 61 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)” deducendo l’apparenza della motivazione tanto in relazione all’assenza di argomentazioni motivazionali, quanto in relazione all’assenza di alcun riscontro concreto dell’attività posta in essere dal contribuente.

2. Il ricorso va accolto.

3. I due motivi, che per la loro omogeneità possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. Come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 22232 del 03/11/2016, la sentenza è nulla per anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente, ogniqualvolta si riveli meramente apparente; ciò che si verifica quando, “benchè graficamente esistente, essa non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”. Ciò che è accaduto nel caso di specie, laddove la CTR, dopo aver riassunto lo svolgimento del processo, respinge l’appello dell’Ufficio limitandosi a enunciare le linee teoriche dell’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza confrontarsi in alcun modo con la fattispecie devoluta alla propria cognizione, cioè senza spiegare per quali ragioni abbia ritenuto illegittime le contestazioni mosse al contribuente G. nel processo che ne occupa.

4. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Toscana, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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