Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13130 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. e B.O., elettivamente domiciliati in

Roma, Via dei Savorelli 11, presso l’avv. Anna Chiozza, rappresentati

e difesi dall’avv. MAGLIONI Marco giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna nn. 78-83/4/01 del 19/4/01.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

9/4/10 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D’Alessandro;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A. e B.O. propongono ricorso per cassazione, in base a due motivi, avverso sei diverse sentenze della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che, in riforma delle pronunce di primo grado, hanno rigettato i ricorsi proposti dai contribuenti contro avvisi di accertamento Iva relativi a diverse annualità, fondati sull’assunto dell’esistenza di una società di fatto tra di essi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

Chiamata nella Camera di consiglio dell’1/4/08, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU. relativa all’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso una pluralità di sentenze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- E’ ormai pacifica, in base alla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, l’ammissibilità, in materia tributaria, del ricorso cumulativo proposto avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto di imposta (SS.UU. 3692/09).

2.- Con il primo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, i ricorrenti censurano le sentenze impugnate assumendo essere mancante la prova dell’esistenza dell’ipotizzata società di fatto.

Deducono, in particolare, i ricorrenti che il giudice tributario avrebbe fondato il proprio convincimento sui soli fatti esposti nell’avviso di accertamento che a sua volta recepisce, per relationem, un altro atto (il pvc), mai prodotto, del quale si limiterebbe a far proprie le conclusioni.

2.1.- Il mezzo è infondato.

Va premesso che non è in discussione la validità della motivazione dell’avviso di accertamento, ma l’assolvimento, da parte dell’amministrazione finanziaria, dell’onere probatorio su di essa gravante in base ai principi.

Va altresì premesso che il controllo, rimesso al giudice di legittimità, riguardo al vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si esaurisce nella valutazione della congruità della motivazione stessa e non consente una nuova ponderazione degli elementi probatori sottoposti al giudice di merito.

Ciò posto, la motivazione del giudice tributario riguardo all’esistenza della contestata società di fatto appare congrua, basandosi su una serie di significativi elementi di prova che non risultano – nemmeno in questa sede – specificamente contestati dai ricorrenti, nè alcuna violazione di legge può discendere dal fatto che si tratti di circostanze di fatto desumibili da un pvc che si assume non prodotto, risultando dalla stessa sentenza che “sia i processi verbali di constatazione che gli avvisi di accertamento impugnati risultano regolarmente notificati”.

3.- Con il secondo motivo, ancora sotto i concorrenti profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, i ricorrenti deducono la mancata considerazione della necessità si esteriorizzazione del vincolo e del rapporto di consanguineità tra i pretesi soci.

3.1.- Anche il secondo motivo è infondato, atteso che l’esteriorizzazione del vincolo risulta adeguatamente dalla motivazione (ove si afferma che B.A. procacciava gli affari e B.O. provvedeva a riparare gli orologi), mentre d’altro canto la ripartizione degli utili (accertata mediante l’esame della documentazione bancaria) non è giustificabile con l’affectio familiaris.

4.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 10.100, di cui Euro 10.000 per onorari, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 10.100, di cui Euro 10.000 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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