Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13130 del 15/06/2011
Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 15/06/2011), n.13130
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
IMPRESA INDIVIDUALE B.F., rappresentata e difesa per
procura speciale a margine del ricorso dagli Avvocati COLOMBO Maria
Cristina e Anna Romano, elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest’ultima in Roma, Foro Traiano n. 1/A;
– ricorrente –
e
COMUNE DI MOZZATE, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Como n. 691
del 2009, depositata in data 20 aprile 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13 maggio 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato rispetto alla
relazione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che l’Impresa individuale B.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Como, che ha rigettato l’opposizione dalla stessa proposta avverso l’ordinanza- ingiunzione n. 1962/08 in data 2 dicembre 2008, con la quale il Comune di Mozzate le aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria con riferimento per la violazione del L. n. 278 del 1991, art. 8, comma 2, e art. 10, commi 2 e 3, e del R.D. n. 635 del 19409, art. 186 e del R.D. n. 773 del 1991, art. 221 bis, comma 2, per avere posticipato la chiusura del proprio esercizio pubblico oltre l’orario prescritto e per avere omesso di cessare il servizio presso il proprio esercizio pubblico come disposto con ordinanza sindacale;
che il ricorrente propone quattro motivi di censura, cui non resiste l’intimato Comune;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:
“(…) Il ricorso appare inammissibile.
Avverso il provvedimento impugnato, infatti, era esperibile il rimedio dell’appello e non del ricorso per cassazione, trovando applicazione nella fattispecie, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata dopo il 2 marzo 2006, la nuova disposizione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 – giusta la disciplina transitoria posta dell’art. 27, u.c. – che, abrogando la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che prevedeva la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ha reso detti provvedimenti soggetti alla disciplina generale dei mezzi di impugnazione e, quindi, impugnabili a mezzo dell’appello (art. 339 cod. proc. civ.).
Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;
che il Collegio condivide tale proposta, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;
che, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo il Comune intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011