Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1313 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1313 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 30170-2010 proposto da:
ACEGAS – APS S.P.A. C.F. 04572281006, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo studio
1.5 4CAJV5 sirlAcIA
dell’avvocato SANTILLI GIANLUCA, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2976

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 22/01/2014

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati RASPANTI RITA,
ROSSI ANDREA, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 326/2009 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 12/12/2009 R.G.N. 814/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato SABETTA ETTORE per delega SANTILLI
GIANLUCA;
udito l’Avvocato ROSSI ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A.;

SVOLGIMENTO DEL FATTO
1. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 326/09, accoglieva
l’impugnazione proposta dall’INAIL nei confronti di ACEGAS spa e Assitalia
Assicurazioni spa, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Padova il 25 agosto-5
settembre 2006, con la quale era stato dichiarato estinto il giudizio con condanna
dell’Istituto al pagamento delle spese del giudizio civile.
2. L’INAIL aveva adito il Tribunale in regresso, ex artt. 10 e 11 del dPR n. 1124
del 1965, per la morte del lavoratore Schiavon Giuseppe, avvenuta per mesotelioma
determinato dall’esposizione all’amianto, nei confronti di ACEGAS-APS spa, che
costituitasi aveva chiamato in giudizio la Assitalia Assicurazioni spa.
3. La Corte d’Appello riteneva ammissibile l’appello in ragione della natura
decisoria dell’ordinanza del Tribunale.
Affermava, quindi, che avendo l’INAIL chiesto la sospensione del giudizio
civile, il giudice di primo grado poteva decidere che si verteva in ipotesi di estinzione
del giudizio civile, ma doveva rimettere al giudice penale la decisione delle spese
anche del processo civile, ai sensi dell’art. 75 cpp. Compensava tra le parti le spese di
giudizio, trattandosi di questione meramente processuale.
4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre ACEGASAPS spa, prospettando due motivi di ricorso.
5. Resiste con controricorso l’INAIL.
6. La società Assitalia Assicurazioni spa non si è costituita.
7. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 111, settimo comma, Cost., e dell’art. 306, comma 4, cpc, per avere la Corte
d’Appello di Venezia dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto
dall’INAIL.
Il ricorrente invoca la disposizione dell’art. 111 Cost., che sancisce «contro le
sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per
violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali
militari in tempo di guerra». Invoca, altresì l’art. 306 cpc, che al comma 4, nel
disciplinare la rinuncia agli atti del giudizio stabilisce «il rinunciante deve rimborsare le
spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta
dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile».
Ad avviso della società ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe fatto corretta
applicazione delle disposizioni richiamate, atteso che l’INAIL aveva impugnato solo il
capo relativo alla condanna al pagamento delle spese di giudizio, e il provvedimento che
decide sulle spese costituisce una delle ipotesi espressamente prevista dall’art. 306 cpc .
1.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
Nel caso in esame, va rilevato come non si sia in presenza di una mera
ordinanza sulle spese, ma di un’ordinanza avente natura decisoria per avere dichiarato
l’estinzione del giudizio nonostante l’INAIL avesse domandato la sospensione del
processo.
Correttamente, come ritenuto dalla Corte d’Appello di Venezia, quindi, veniva
proposto appello e non ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
In proposito, si può richiamare Cass. n. 15631 del 2009 (v. anche Cass., n.
26210 del 2009), che ha affermato che l’ordinanza con la quale il giudice di merito
dichiari estinto il processo per rinuncia agli atti del giudizio, previa esclusione della
3

Il Presidente

necessità di un’accettazione delle altre parti, per insussistenza di un loro interesse alla
prosecuzione della causa, ha contenuto decisorio quanto alla sussistenza dei presupposti
per l’estinzione; ne consegue che essa è impugnabile con l’appello, anche quando
l’impugnazione investa soltanto le statuizioni sulle spese, mentre sfugge allo speciale
regime di non impugnabilità previsto dall’art. 306, quarto comma, cpc per le ordinanze
che si limitano a dichiarare l’estinzione del processo in assenza di contestazioni.
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o mancata
applicazione dell’art. 75, comma 1, ultimo periodo, cpc, anche in combinato disposto
con l’art. 306 cpc. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in merito alle
risultanze documentali del presente procedimento per avere la Corte d’Appello di
Venezia ritenuto competente il giudice penale sulle spese del presente procedimento.
Espone la ricorrente che la non identità dei soggetti coinvolti in sede civile prima
ed in sede penale successivamente rendeva inapplicabile l’art. 75, comma 1, cpp.
Il motivo è inammissibile sia, in quanto nello stesso si fa riferimento a
circostanze fattuali ed a documenti non esaminabili in questa sede di legittimità e non
allegati (prospettata diversità di soggetti tra le parti del giudizio penale e di quello
civile), sia perché, per rivedere la questione del riparto della competenza sulle spese
tra il giudice civile e quello penale, la parte ricorrente avrebbe dovuto fornire, alla
stregua del disposto dell’art. 75 cpp, tutti gli elementi per consentire al giudice di
legittimità di accertare se nel caso di specie ricorresse il primo o il secondo o anche il
terzo dei casi di cui al citato art. 75 cpp e, quindi, anche la fattispecie di cui all’art. 306
cpc.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
4. La peculiarità delle questioni giuridiche sottoposte all’esame della Corte fa
ritenere sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni, di cui all’art. 92, comma 2, cpc, per
compensare tra le parti costituite le spese di giudizio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate tra le parti costituite.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013

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