Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1313 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1313 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10405/2013 R.G. proposto da
Prevosti Giovanni Battista, rappresentato e difeso dall’Avv. Cataldo
D’Andria, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale
Regina Margherita, 262-264;
– ricorrente contro
Equitalia Nord S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Luciana Clerici
e dall’Avv. Laura Cella Bandirola, con domicilio eletto in Roma, via
Rodolfo Lanciani, n. 7, presso lo studio dell’Avv. Monica De Pascali;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/01/2018

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, n. 121/29/12 depositata il 12 ottobre 2012
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2017
dal Consigliere Emilio Iannello;
udito l’Avv. Cataldo D’Andria per il ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Giovanni Battista Prevosti ricorre con tre mezzi nei confronti di
Equitalia Nord S.p.A. (che resiste con controricorso) avverso la
sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale
della Lombardia ha accolto l’appello dell’agente di riscossione
ritenendo legittimo il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di
rimborso della somma di C 1.035.200,67 relativa agli aggi di
riscossione versati con riferimento a due cartelle esattoriali.
Tali cartelle recavano importi iscritti a ruolo sulla base di avvisi di
accertamento relativi agli anni 1988-1994 divenuti definitivi a seguito
della sentenza della Corte di cassazione resa sulle controversie per
essi insorte.
La C.T.R. ha respinto la tesi del contribuente secondo cui, avendo
egli chiesto e ottenuto la rateazione del debito, avrebbe dovuto
trovare applicazione l’art. 17, comma 3-bis, d.lgs. 13 aprile 1999, n.
112, che pone l’aggio a carico del creditore nel caso previsto dall’art.
32, comma 1, lettera a), d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (riscossione
spontanea a mezzo ruolo). Ha infatti rilevato che, nel caso di specie,
«non si tratta di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento,
né si tratta di somma da iscrivere a ruolo» e che «nessuna rilevanza
va attribuita alla domanda di rateazione», valendo essa solo a
manifestare la volontà del contribuente di estinguere il proprio debito
iscritto a ruolo in un numero di rate superiore a quello indicato in

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generale Immacolata Zeno, che ha concluso chiedendo il rigetto del

cartella.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,
comma primo, num. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia sulla
questione, prospettata nel giudizio di merito (e comunque reiterata
anche nel presente giudizio), di legittimità costituzionale dell’art. 17,

temporis, come modificato dall’art. 2, comma 3, lett. a), d.l. 3 ottobre
2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per
violazione degli artt. 3, 25, 53 e 97 Cost.; dubbio prospettato perché
la nuova norma, onerando il contribuente sempre e comunque
dell’onere di corrispondere l’aggio esattoriale, sia in caso di
pagamento tempestivo che di pagamento tardivo, in quest’ultimo
caso in misura integrale (così innovando rispetto alla precedente
formulazione che poneva l’aggio a carico del debitore soltanto in caso
di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento
e solo in misura percentuale), introdurrebbe una misura
sostanzialmente sanzionatoria o, comunque, una vera e propria
nuova tassa con effetti retroattivi, in violazione dell’art. 25 Cost. oltre
che dei principi di ragionevolezza di uguaglianza ex art. 3 Cost., di
capacità contributiva ex art. 53 Cost., di buon andamento della
pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. (di quest’ultimo in quanto
la norma prevede la corresponsione di un aggio pari al 4,65% a
fronte della mera notifica della cartella di pagamento e in assenza di
qualsiasi ulteriore attività).
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia poi violazione e
falsa applicazione dell’art. 17, commi 3, d.lgs. n. 112 del 1999, ove
interpretato nel senso, costituzionalmente orientato, di ritenere
addebitabile l’aggio esattoriale al debitore solo in caso di
inadempimento, nella specie non configurabile.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia infine, ai sensi

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comma 3, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente ratione

dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., omessa
pronuncia sull’eccezione riproposta nelle controdeduzioni in appello di
inapplicabilità della citata disposizione in materia di compensi di
riscossione alla fattispecie vertendosi in essa dell’iscrizione a ruolo
basata su fatti imponibili e periodi d’imposta precedenti alla sua

4. è infondato il primo motivo di ricorso.
Non può infatti configurarsi vizio di omessa pronuncia su
questione di legittimità costituzionale.
Questa, invero, in quanto strumentale rispetto alla domanda che
implichi l’applicazione della norma medesima, non può costituire
infatti oggetto di un’autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di
esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel
caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di
merito) un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per
cassazione: la relativa questione è infatti deducibile e rilevabile,
anche d’ufficio, nei successivi stati e gradi del giudizio che sia
validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione (Cass.
11/12/2006, n. 26319; v. anche Cass. n. 5135 del 2004; n. 16245
del 2003; n. 4399 del 1980).
5. Venendo quindi all’esame della questione in questa sede
reiterata, mette conto preliminarmente rilevare che le questioni
sollevate dalle ordinanze dei giudici di merito menzionate in ricorso
ed altre analoghe sollevate da altri giudici di merito con ordinanze
successive sono state dichiarate inammissibili in punto di rilevanza
(Corte cost. 21 giugno 2013, n. 158; Corte cost. 9 luglio 2015, n.
147; Corte cost. 26 maggio 2017, n. 129).
Ciò premesso la prospettata questione di costituzionalità è
manifestamente infondata e va disattesa, discendendone che il rigetto
del secondo motivo.
Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, la natura

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entrata in vigore.

retributiva e non tributaria dell’aggio, né tantomeno sanzionatoria,
esclude la pertinenza del parametro della capacità contributiva
nonché degli altri invocati dalla parte e lascia alla discrezionalità del
legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso,
non essendo irragionevole che una parte del compenso

contribuente il quale pure abbia osservato il termine di pagamento
della cartella (Cass. 28/02/2017, n. 5154).
Corretta poi si appalesa la decisione impugnata laddove ha
escluso l’applicabilità alla fattispecie della previsione di cui al comma
3-bis dell’art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999, a mente del quale «nel caso
previsto dall’art. 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, l’aggio di cui al commi 1 e 2 è a carico: a)
dell’ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo
giorno dalla data di notifica della cartella; b) del debitore, in caso
contrario».
La norma, ivi menzionata, di cui all’art. 32, comma 1, lett.

a),

d.lgs. n. 46 del 1999 stabilisce infatti che «si considera riscossione
spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla
legge: a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da
inadempimento».
Tale non può certo considerarsi quella di cui nella specie si tratta,
derivando essa, come detto, da avvisi di accertamento con cui si
recuperavano maggiori imposte (sul presupposto dunque
dell’inadempimento del relativo obbligo) e divenuti definitivi a seguito
della sentenza della Suprema Corte che ha definito il relativo
contenzioso.
6. È infondato anche il terzo motivo.
Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non
ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di
espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione adottata

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dell’organizzazione esattoriale sia comunque posta a carico del

comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (v. in
particolare, Cass. n. 5351 del 2007, che ha ravvisato il rigetto
implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza
che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del
gravame), ed inoltre che ad integrare gli estremi del vizio di omessa

giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del
provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso
concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la
decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla
parte, ne comporti il rigetto o la non esarninabilità pur in assenza di
una specifica argomentazione (v. Cass. n. 10636 del 2007).
In ogni caso varrà rimarcare che la sollevata questione —
decidibile in questa sede pur in ipotesi di omessa pronuncia, in
quanto di mero diritto, ex art. 384 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 23740
del 2013; n. 5139 e 24914 del 2011; n. 8622 del 2012) — è
infondata.
Non può infatti dubitarsi che la disciplina applicabile

ratione

temporis vada individuata con riferimento non già all’anno cui si
riferiscono i tributi recuperati e le relative sanzioni, bensì a quello in
cui ha inizio l’azione di riscossione, alla cui remunerazione sono
finalizzati i compensi di che trattasi.
7. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come
da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate
in euro 9.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,

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pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del

inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

(E ilio Iannello)

(Aurelio Ca pabianca)

Così deciso il 26/10/2017

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