Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13129 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26586/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

Contro

F.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8/31/13 della Commissione tributaria regionale

del Piemonte, depositata in data 25 gennaio 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio

2020 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Piemonte ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento n. R3T44, relativo a recupero a tassazione di maggior reddito a fini Irpef, Irap e Iva conseguente all’applicazione di studi di settore per l’anno di imposta 2004.

2. Il giudice di appello ha rilevato che lo scostamento del reddito dichiarato dal contribuente, titolare in allora di omonima ditta individuale, rispetto allo studio di settore costituiva solo un elemento presuntivo di incongruenza, nella specie superato dall’avvenuta dimostrazione della riduzione dei ricavi per l’anno di imposta, siccome conseguenza della documentata contrazione degli ordini ricevuti dall’unico committente, tal Ditta Sesia Fucine.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con cinque motivi; l’intimato F.L. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57”, deducendo che la CTR avrebbe omesso di dichiarare inammissibili le eccezioni sollevate dal contribuente solo nel giudizio di appello, in violazione del divieto di nova.

b. Secondo motivo: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, conv. in L. n. 427 del 1993, e successive modifiche e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d),” deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che il contribuente avesse fornito sufficienti elementi per vincere la presunzione di incongruenza del reddito derivante dallo studio di settore.

c. Terzo motivo: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), Nullità della sentenza” deducendo l’omesso esame delle risultanze del contraddittorio amministrativo riversato nella motivazione dell’avviso di accertamento.

d. Quarto motivo: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” in relazione alle risultanze probatorie evidenziate a proprio del precedente terzo motivo di ricorso.

e. Quinto motivo: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” deducendo la contraddizione in cui sarebbe caduta la CTR che, da un lato, argomenta la riduzione delle commesse e, dall’altro, ritiene congrua l’invarianza dell’acquisizione nel medesimo periodo delle materie prime.

2. Il ricorso va respinto.

3. Il primo motivo è infondato. La pretesa violazione del divieto di nova in appello non sussiste nel caso di specie e, per conseguenza, la sentenza non è affetta dalla lamentata nullità per averne omesso il rilievo. Invero, dalla ricostruzione in fatto operata dalla CTR, e non contestata dalla ricorrente, si evince che il contribuente aveva sollevato in primo grado la questione della congruità del dichiarato. L’art. 112 c.p.c., prevede che il giudice abbia il dovere di pronunciare solo e su tutte le domande ritualmente introdotte nel giudizio e sulle eccezioni in senso stretto ad esse inscindibilmente connesse; la norma non ricomprende invece le argomentazioni giuridiche delle parti che in qualsiasi modo espressamente o implicitamente – illustrino la fondatezza o l’infondatezza delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel processo (da ultimo, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12014 del 07/05/2019). Tanto consente di ritenere che le allegazioni contenute nell’atto di appello del contribuente, inerenti alla gravità dell’incongruenza e la mancata ispezione della contabilità, non possono essere ritenute “nuove”, nel senso inteso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, ma vanno qualificate come ulteriori difese a conforto della causa petendi della domanda contenuta nel ricorso di primo grado.

4. Il secondo motivo è inammissibile perchè, sotto l’apparente doglianza della falsa applicazione dei criteri legali di superamento della presunzione derivante dallo studio di settore, pretende da questa Corte una non consentita riedizione del giudizio di merito, riservato alla fase di merito del processo. Invero, la CTR ha evidenziato con motivazione piana e perfettamente intellegibile che il contribuente ha fornito prova dello scostamento rilevato in conseguenza della riduzione delle commesse ricevute nell’anno 2004 dal suo sostanzialmente unico fornitore Ditta Sesia Fucine. Il motivo in esame non solo non si confronta con tale argomentazione, ma pretende si avvalorare la legittimità dell’accertamento sulla base di una diversa ricostruzione del materiale probatorio, non deducibile innanzi a questa Corte di legittimità

5. Il terzo motivo è infondato. Dalla parziale utilizzazione di materiale probatorio ad opera del giudicante non può mai discendere la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Invero, come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053 del 07/04/2014, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Nella specie, anche ammettendo che il giudice di appello abbia omesso di considerare alcuni elementi oggetto del contraddittorio amministrativo, la motivazione resa appare del tutto comprensibile e, come tale, esclude la sussistenza dell’ipotesi di nullità sopra menzionata.

6. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili. Le censure lamentano la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, rispettivamente per le stesse allegazioni indicate nel terzo motivo (quarto motivo) e per contraddittorietà della motivazione (quinto motivo). Tuttavia, la presente controversia è regolata dal nuovo testo dell’articolo citato, essendo la sentenza stata depositata dopo l’11 settembre 2012, e quindi il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione ai sensi del citato articolo solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame di un fatto storico – da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice – come nel caso di specie, ove la CTR ha mostrato di ben avvedersi che la questione atteneva all’esistenza o meno di prova del superamento della presunzione di scostamento del reddito derivante dall’applicazione dello studio di settore – ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). In relazione specificamente al quinto motivo va aggiunto che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel ricorso per cassazione non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018).

7. La mancata costituzione dell’intimato esonera la Corte dal provvedere sulle spese di fase.

8. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, stante la soccombenza della parte pubblica.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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