Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13129 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 24/06/2016), n.13129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13094/2015 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO, in persona del

Commissario Straordinario, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANTONIO LO FRANCO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

ISMEA;

– intimato –

avverso la sentenza 183/2014 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 27/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 183/3/14 del 27 marzo 2014, con la quale la commissione tributaria regionale di Potenza, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittima la cartella notificata ad ISMEA – Istituto Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, per il pagamento di contributi consortili dl bonifica (art. 862 c.c.; R.D. n. 215 del 1933; L.R. Basilicata n. 33 del 2001) per l’anno 2007.

Con tale motivo di ricorso (privo di intitolazione e rubrica) il consorzio deduce violazione e falsa applicazione delle norme sull’onere della prova in materia (R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11 e L.R. Basilicata n. 33 del 2001, art. 9, in relazione all’art. 2697 c.c.), nonchè contraddittoria motivazione.

La delibazione del ricorso così proposto è preclusa dalla mancata allegazione, agli atti del presente procedimento, della prova della effettiva e regolare instaurazione del contraddittorio di legittimità nei confronti dell’intimata ISMEA E’ infatti agli atti la prova del solo invio del plico raccomandato contenente il ricorso per cassazione (in forza di autorizzazione del COA di appartenenza L. n. 53 del 1994, ex ex art. 1) ad ISMEA presso la sua sede legale e presso il procuratore costituito nei gradi di merito; non anche della sua effettiva ricezione da parte della destinataria. Dalla distinta dei documenti depositati contenuta nel fascicolo d’ufficio, parimenti, si evince il deposito della richiesta di invio del plico raccomandato, non anche della cartolina di ritorno attestante l’avvenuta consegna dell’atto.

Va qui riaffermato che ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione se posta in essere a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere – senza possibilità di equipollenti, ed a pena di inammissibilità del ricorso – di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. (Cass. 19387/12; Cass. 25285/14 ed altre).

In assenza di ciò – e considerata la mancata costituzione In giudizio di ISMEA – va rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE – dichiara inammissibile il ricorso;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificata, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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