Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13129 del 24/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 13129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26829/2015 proposto da:

S.A., R.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VIALE DEL MONTE OPPIO 28 C/O UFFICIO LEGALE P.I. PADRI CARMELITANI,

rappresentati e difesi dall’Avvocato ANDREA VENTIMIGLIA;

– ricorrenti –

contro

SC.MA., (OMISSIS) SPA, RO.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2360/2015 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 30/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

R.G. e S.A. propongono ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, nei confronti di Sc.Ma., Serit Sicilia s.p.a. e Ro.Gi., chiedendo la cassazione della sentenza n. 2360/2015, emessa dal Tribunale di Catania in data 30 maggio 2015, con la quale la loro opposizione agli atti esecutivi è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva.

Il ricorso, trattato con rito camerale dalle sesta sezione della Corte, sulla base della proposta formulata dal relatore e comunicata alle parti, all’adunanza del 9 marzo 2017, deve essere rigettato in quanto manifestamente infondato, secondo quanto proposto dal relatore, tenuto anche conto delle argomentazioni sviluppate dai ricorrenti con la memoria.

Si tratta di causa di opposizione agli atti esecutivi, con la quale i coniugi R. hanno impugnato una serie di atti del procedimento esecutivo (compiuti dal 2002 al 2010) che ha portato alla vendita del loro immobile e all’aggiudicazione dello stesso da parte dell’avv. Sc..

L’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l’opposizione è tardiva in quanto, in mancanza di atti precedenti dai quali ricavare la conoscenza dell’esecuzione in atto in capo ai R., il termine per proporre opposizione si poteva far decorrere quanto meno dall’8.6.2010, data di notifica dell’atto di precetto al debitore esecutato e custode R., con intimazione al rilascio dell’immobile, avvenuta a mani del figlio dei R. (nel quale era contenuto anche il riferimento alla ripresa delle operazioni di vendita, in precedenza sospese) è idonea a sostenere la decisione impugnata; essa è attaccata dal quarto motivo di impugnazione con argomentazioni inidonee a far pervenire ad una diversa conclusione: al più tardi dalla data di notifica dell’atto di intimazione al rilascio dell’immobile decorrevano i venti giorni per proporre opposizione, che è stata invece proposta a sei mesi di distanza, dopo l’aggiudicazione, nel dicembre 2010.

I primi tre motivi, che riproducono le contestazioni interne all’opposizione agli atti esecutivi, restano assorbiti dalla conferma della tardività dell’opposizione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA