Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13129 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 15/06/2011), n.13129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

e

S.S.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli,

depositata in data 9 giugno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che S.S. ha proposto opposizione dapprima dinnanzi al Giudice di pace di Napoli e quindi, a seguito di dichiarazione di incompetenza di detto giudice, dinnanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione per la violazione del R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 7, lett. c), per avere consentito l’installazione e l’uso pubblico, presso il Bar (OMISSIS), di apparecchi e congegni di divertimento risultati privi del nulla osta previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 38;

che il Tribunale ha accolto l’opposizione, rilevando come, nella specie, non fosse stato applicato il disposto della L. n. 241 del 1990, art. 7, che prevede la comunicazione all’interessato dell’avviso dell’avvio del procedimento;

che il gravame proposto dall’Amministrazione è stato rigettato dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza depositata il 9 giugno 2008;

che la Corte territoriale ha: rigettato il motivo con il quale l’appellante aveva contestato l’applicabilità al procedimento sanzionatorio dell’art. 7 citato; disatteso il secondo motivo di gravame, concernente un preteso difetto di motivazione della sentenza di primo grado, sul rilievo che l'”aver ritenuto fondato il preliminare, assorbente motivo processuale esonerava effettivamente dall’esame del merito”; rilevato che l’opponente in primo grado aveva contestato il merito della violazione, producendo i nulla osta relativi agli apparecchi installati, e l’amministrazione non aveva in proposito formulato alcuna specifica contestazione;

che per la cassazione di questa sentenza l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha proposto ricorso affidato a due motivi, mentre l’intimato non ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con il primo motivo, l’Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 7 e della L. n. 689 del 1981, artt. 17 e 18, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere applicabile al procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689 del 1981, della L. n. 241 del 1990, art. 7.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta vizio di motivazione erronea con riferimento alla asserita mancata contestazione in ordine alla documentazione prodotta dall’opponente, ricordando che nell’atto di appello, riportato testualmente in ricorso, era stata espressamente contestata la idoneità della documentazione prodotta dall’opponente ad escludere la fondatezza della contestata violazione.

Premesso che, allo stato, non risulta avvenuto il deposito dell’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale – mancanza in relazione alla quale si richiama quanto affermato da Cass., S.U., n. 627 del 2008 -, il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato. La giurisprudenza di legittimità è infatti univoca nell’affermare che “nelle fattispecie regolate dalla normativa di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, in materia di irrogazione di sanzioni amministrative, non trovano applicazione le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7), le quali configurano una normativa generale su cui prevale la legge speciale, in quanto idonea – mediante i meccanismi di informazione e di difesa previsti dagli artt. 17 e 18 – ad assicurare garanzie di partecipazione non inferiori al minimum prescritto dall’anzidetta normativa generale” (Cass., n. 3254 del 2003; Cass., n. 4670 del 2003; Cass., n. 26784 del 2009).

Anche il secondo motivo appare manifestamente fondato, giacchè con l’atto di appello, riportato in ricorso, l’Amministrazione ebbe a contestare anche la rilevanza della documentazione prodotta dall’opponente e sul punto la sentenza impugnata offre una motivazione insufficiente, che peraltro appare costituire piuttosto un obiter che non una effettiva ratio decidendi, atteso che la stessa Corte d’appello ha escluso il difetto di motivazione della sentenza di primo grado sul rilievo del carattere assorbente dell’accoglimento del motivo di opposizione fondato sulla violazione della L. n. 241 del 1990, art. 7 (statuizione, questa, confermata dalla Corte d’appello). Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Rilevato che l’Amministrazione ricorrente ha depositato l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale;

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, quindi, accolto il ricorso, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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