Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13128 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10450/2019 R.G. proposto da:

U.R., rappresentato e difeso dall’avv. Clementina Di Rosa, con

domicilio eletto presso il suo studio, sito in Napoli, via G.

Porzio, centro direzionale, is. G1;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Salerno, n. 5620/2018, depositato

il 13 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– U.R. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Salerno, depositato il 13 febbraio 2019, di reiezione dell’opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e, in via subordinata, della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente subordinata, per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– dall’esame del decreto impugnato emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era originario del Pakistan, distretto di Gujrat, e che nel 2007 si era determinato a lasciare il suo paese per il timore di pregiudizi che i mujhaideen avrebbero posto in arrecare alla sua vita e alla sua incolumità personale, recandosi, dapprima in Grecia, dove aveva vissuto per sette anni, quindi, in Grecia, dove aveva vissuto per i successivi due anni, ed, infine, nel territorio nazionale;

– il giudice ha disatteso l’opposizione evidenziando che non sussistevano delle condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste;

– il ricorso é affidato a quattro motivi;

– il Ministero dell’Interno non spiega alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 6, 7, 8 e 14, per aver il decreto impugnato escluso sia il riconoscimento dello status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, benché dalle Country of Origin Information prodotte in atti emergesse la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di subire ulteriori violenze, oltre che trattamenti degradanti e disumani o, comunque, di una minaccia grave e individuale alla vita derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale;

– il motivo é inammissibile, risolvendosi in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal Tribunale che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non é mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– si evidenzia, in proposito, che il Tribunale é pervenuto alla sua affermazione in ordine all’insussistenza dei presupposti per le protezioni richieste in base ad un accurato esame delle Country of Origin information, tra cui, tra i più recenti, i report sul Pakistan redatti dall’E.A.S.O. nel marzo e nell’ottobre 2018, da cui ha evinto che “nella zona di provenienza del richiedente… non può ritenersi che la violenza indiscriminata (presente in gran parte del territorio pakistano) abbia raggiunto un livello di massima intensità come in altre zone del Paese al punto da riconoscergli la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”;

– con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per aver il Tribunale negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari senza aver adeguatamente apprezzato la condizione di peculiare vulnerabilità;

– sottolinea, sul punto, la “condizione di vulnerabilità soggettive ed oggettiva, determinata dall’assenza di legami sociali attuali” e la critica situazione socio-politica del Paese di provenienza, tale da esporlo a compressione di diritti umani e gravi pregiudizi in caso di rimpatrio;

– con l’ultimo motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio, nella parte in cui, con riferimento all’esame della domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, non ha preso in esame elementi di vulnerabilità soggettiva e oggettiva del richiedente, quali la giovane età, le violenza subite, l’assenza di legami sociali nel paese di origine, il clima di diffusa insicurezza in tale paese e il grado di integrazione nel territorio nazionale, dimostrato dalla vigenza di un contratto di lavoro subordinato;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;

– in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (così, Cass., ord., 21 novembre 2017, n. 27568);

– in relazione alle circostanze di fatto indicate nel ricorso e asseritamente non tenute in debita considerazione dal Tribunale, parte ricorrente non ha assolto ad un siffatto obbligo;

– in ogni caso, si osserva che quanto allegato dalla parte in ordine all'”assenza di legami sociali attuali” trova smentita nel decreto impugnato, in cui si dà atto che il ricorrente ha ancora la sua famiglia nel paese di origine;

– si evidenzia, altresì, quanto al dedotto inserimento lavorativo del richiedente, che tale circostanza é negata dal Tribunale e non può essere esaminata in questa sede la documentazione prodotta in allegato al ricorso per cassazione, in quanto relativa a fatto “nuovo”, in quanto non introdotto nel corso del giudizio di merito;

– con riferimento al prospettato vizio motivazionale, lo stesso é privo del necessario requisito di specificità, avendo il ricorrente omesso di indicare in quale atto i fatti asseritamente non esaminati sarebbero stati allegati;

– con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, per aver il decreto impugnato omesso di compiere un’esatta e compiuta disamina dell’attuale quadro socio-politico di riferimento, così come risultante dalla più autorevoli Country of Origin information;

– il motivo é inammissibile, in quanto, come rilevato in precedenza, il Tribunale, diversamente da quanto posto dal ricorrente a fondamento della doglianza, ha effettuato un siffatto esame, attribuendo rilevanza, in particolare, ad aggiornati documenti provenienti dalla principale specifica istituzione dell’Unione Europea;

– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in

assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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