Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13127 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13127

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26695/2015 proposto da:

C.M., D.B.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

ROMANO, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCIO RUSSO;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE DI MILANO SOOC. COOP. A R.L., – P.I. (OMISSIS), in

persona dei Procuratori, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, che

la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati

FRANCESCO RIGANO e GIULIO FEDERICO COLOMBO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2209/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

il tribunale di Milano, con sentenza in data 18-2-2015, rigettava l’opposizione di D.B.M. e di C.M. al decreto ingiuntivo loro notificato dalla Banca popolare di Milano, quali fideiussori della Iti Arredo s.p.a., per la somma di Euro 867.647,00, oltre accessori, a titolo di saldo debitore del c/c n. (OMISSIS);

il gravame avverso la citata sentenza veniva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. e segg., dalla corte d’appello di Milano, giusta ordinanza in data 7-82015 gli ingiunti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, in due motivi (illustrati anche da memoria), nei riguardi della sentenza del tribunale;

la Banca ha replicato con controricorso.

Considerato che:

il tribunale di Milano, per quanto ancora rileva, ha motivato la decisione affermando: che la Banca, attrice in senso sostanziale, aveva l’onere di produrre gli estratti conto dall’inizio del rapporto (nel caso di specie risalente al 1992), al fine di dimostrare l’effettività del credito vantato; che tali estratti erano stato prodotti solo dalla data del 30-6-2000; che tuttavia il primo estratto (al 30-6-2000) aveva evidenziato un saldo a credito del correntista (per Lire 179.835.195), sicchè esso ben poteva essere utilizzato al fine di ricostruire il rapporto da tale data nonostante la nullità delle clausole del contratto relative alla capitalizzazione trimestrale dell’interesse a debito; che la ricostruzione era stata fatta mediante c.t.u., la quale aveva concluso nel senso dell’effettiva esistenza di un saldo finale passivo di Euro 1.161.695,22, di gran lunga superiore, cioè, all’ammontare delle fideiussioni; che, ove gli opponenti avessero inteso invocare, invece, un maggior saldo creditore di partenza (al 30-6-2000), l’onere probatorio sarebbe stato a loro carico;

la decisione del tribunale, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., è, coi citati due motivi di ricorso, impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., atteso che il tribunale avrebbe errato nel ritenere valido, quale punto di partenza per la ricostruzione del rapporto, il primo saldo noto alla data del 30-6-2000 sol perchè risultato a credito del correntista, e per avere quindi ribaltato l’onere della prova inter partes in considerazione della mancata produzione degli estratti conto integrali dall’inizio del rapporto;

il ricorso, i cui motivi possono essere unitariamente esaminati perchè connessi, è manifestamente infondato;

il tribunale ha in effetti accertato che il contratto di conto corrente non conteneva le specifiche condizioni di cui alla L. n. 154 del 1992, e che era stato applicato illegittimamente l’anatocismo conseguente alla prevista capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ferma restando invece la capitalizzazione annuale di quelli creditori;

ha dunque ritenuto la nullità di tali clausole, e ha detto che la Banca non aveva allegato, nè provato, l’adeguamento del contratto alla delibera Cicr del 9-2-2000;

tuttavia il tribunale ha anche accertato che il primo saldo noto, attestato dagli estratti prodotti in giudizio, era a credito del correntista, e dal ricorso non emerge, in prospettiva, di autosufficienza, che sia mai stato finanche soltanto dedotto che il relativo estratto fosse stato contestato dal correntista medesimo nel termine stabilito;

questa Corte ha da tempo chiarito che, nei rapporti di conto corrente bancario, l’estratto conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perchè ove il debitore principale sia decaduto a norma dell’art. 1832 c.c., dal diritto di impugnare gli estratti di conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti (v. per tutte Cass. n. 8944-16; Cass. n. 18650-03);

quanto invocato dai ricorrenti va coordinato con tale principio; non è in discussione che una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate (v. Cass. n. 20693-16; Cass. n. 7972-16; Cass. n. 21597-13);

ciò nondimeno, codesto insegnamento presuppone che il conto abbia avuto un andamento a debito, perchè tale è la condizione per potersi discorrere di interessi a carico del correntista;

nella specie non risulta che sia stato finanche solo dedotto che, prima del 30-6-2000 (data del primo estratto conto prodotto in giudizio, evidenziante il credito del correntista), il conto abbia avuto in qualche specifico momento un andamento negativo; al punto che l’impugnata sentenza ha esplicitamente affermato senza censure in questa sede – che mai la parte opponente aveva invocato, rispetto a tale data, “un maggiore saldo creditore”;

consegue che la decisione assunta dal tribunale resiste alle critiche dei ricorrenti: correttamente, in tale condizione, potevasi porre a base della ricostruzione del saldo finale quanto emergente dal detto estratto, per poi ricostruire integralmente il dare e l’avere a partire da questo, mediante la produzione integrale degli estratti successivi;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, che liquida in Euro 10.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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