Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13127 del 15/06/2011
Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 15/06/2011), n.13127
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26177/2008 proposto da:
TECNOSTIL DI PANICO GIORGIO & C. SNC, in persona del
socio
amministratore, TECNOPROGET SAS DI ANTONINA LEONARDI & C, in
persona
dell’accomandataria, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA
CAPRANICA 78, presso lo studio dell’avvocato MAZZETTI Federico, che
le rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONGIORNO ANTONINO,
giusta procura alle liti a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
B.D., B.G., B.R., quali eredi
di Be.Gi.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 965/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del
5/11/05, depositata l’11/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito l’Avvocato Gregorio Triolo, delega avvocato Federico Mazzetti,
difensore delle ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che
nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente impugna la su indicata sentenza, depositata l’11 agosto 2007, chiarendo a pagina 13 del ricorso che quanto alla legittimazione attiva i beni immobili di cui è causa “appartengono ora pro quota alla Tecnoproget sas di Leonardi Antonina & C. a seguito di intervenuta scissione della Tecnostil di Panico Giorgio &
C. snc”. Aggiunge che la Tecnoproget sas intervie nel giudizio.
Quanto alla legittimazione passiva, parte ricorrente precisa di aver notificato il ricorso al B.G. nel suo domicilio eletto, nonchè ai suoi eredi ( B.R. e B.D.) nel loro domicilio in Moneglia. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ha rilevato che manca in atti la prova della avvenuta notifica a B.G..
Con tempestiva memoria parte ricorrente ha osservato di aver depositato per tempo l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica del ricorso a B.G. nel suo domicilio eletto presso il domiciliatario avv. Michele Nannei. Dichiara, altresì, di aver provveduto al deposito della attestazione da parte dell’ufficio postale di (OMISSIS) dell’avvenuta consegna del plico al domiciliatario in data 10 novembre 2008 ed allegato certificato di morte del B. ((OMISSIS)).
Al riguardo, risulta dagli atti che la prima notifica del ricorso fu tentata il 30 ottobre 2008, preso il domiciliatario ed all’indirizzo che risultava nella intestazione della sentenza impugnata. La notifica non è andata a buon fine, risultando l’avvocato trasferito.
Il successivo 5 novembre risulta avviata dall’ufficiale giudiziario la notifica a mezzo posta in (OMISSIS). E’ stata prodotta copia dell’avviso di ricevimento relativo a tale raccomandata dal quale risulta la sottoscrizione per ricevuta del destinatario, avvenuta il 10 novembre 2008.
Il ricorso è, quindi, ammissibile. Non sussistono le condizioni per la sua decisione in Camera di consiglio.
P.T.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo in udienza pubblica presso la Sezione Seconda.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011