Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13126 del 28/05/2010
Cassazione civile sez. II, 28/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13126
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5881/2005 proposto da:
N.M. (OMISSIS), in proprio e nella qualità di
erede della moglie defunta A.M.G., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA APUANIA 12, presso lo studio dell’avvocato
LA BUA, rappresentato e difeso dall’avvocato LIUZZI PALMIRO CARLO,
con procura notarile del 12/4/2010, rep. 68.640;
– ricorrente –
e contro
F.V., F.S. (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 10/2004 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di
TARANTO, depositata il 15/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
22/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato CAMPANELLI Giuseppe, con delega dell’Avvocato LIUZZI
Palmiro Carlo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per integrazione del
contraddittorio nei confronti di A.M.G., in
subordine accoglimento 1, 2 e 3 motivo con assorbimento 4 motivo del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che per la cassazione della sentenza n. 10 della Corte d’appello di Ancona, depositata il 15 gennaio 2004, ha proposto ricorso N. M., in proprio e quale erede della moglie A.M. G..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che non risulta che il N. abbia dimostrato di essere succeduto alla moglie;
che, pertanto, appare necessario disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti di A.M.G., e, se deceduta, nei confronti dei suoi eredi.
P.Q.M.
La Corte dispone la integrazione del contraddittorio nei confronti di A.M.G., e, se deceduta, nei confronti dei suoi eredi, assegnando il termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010