Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13126 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. II, 28/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5881/2005 proposto da:

N.M. (OMISSIS), in proprio e nella qualità di

erede della moglie defunta A.M.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA APUANIA 12, presso lo studio dell’avvocato

LA BUA, rappresentato e difeso dall’avvocato LIUZZI PALMIRO CARLO,

con procura notarile del 12/4/2010, rep. 68.640;

– ricorrente –

e contro

F.V., F.S. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 10/2004 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

TARANTO, depositata il 15/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato CAMPANELLI Giuseppe, con delega dell’Avvocato LIUZZI

Palmiro Carlo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento

del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per integrazione del

contraddittorio nei confronti di A.M.G., in

subordine accoglimento 1, 2 e 3 motivo con assorbimento 4 motivo del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che per la cassazione della sentenza n. 10 della Corte d’appello di Ancona, depositata il 15 gennaio 2004, ha proposto ricorso N. M., in proprio e quale erede della moglie A.M. G..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che non risulta che il N. abbia dimostrato di essere succeduto alla moglie;

che, pertanto, appare necessario disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti di A.M.G., e, se deceduta, nei confronti dei suoi eredi.

P.Q.M.

La Corte dispone la integrazione del contraddittorio nei confronti di A.M.G., e, se deceduta, nei confronti dei suoi eredi, assegnando il termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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