Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13126 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20636-2015 proposto da:

V.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

I,ABRIOLA, 60, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LAVIGNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORI IANNONE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO V.P.G., SAINT GOBAIN PPC ITALIA S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1005/2015 della CORTI D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 23-7-2015, ha respinto il reclamo di V.P. avverso la sentenza in data 13-6-2014 del tribunale di Crotone, dichiarativa del suo fallimento;

per quanto rileva, la corte d’appello ha affermato che il V., sebbene cancellatosi dal registro delle imprese nel 2009, aveva continuato a operare come imprenditore individuale e si era poi nuovamente iscritto nell’anno 2012;

da ciò ha desunto la sua piena fallibilità ai sensi della L.Fall. art. 10;

con unico motivo, egli ricorre per cassazione deducendo la violazione della L.Fall. art. 10, e dell’art. 2697 c.c., oltre che il vizio di motivazione, per avere l’impugnata sentenza imposto un onere probatorio non previsto dalla legge, visto che la valutazione di merito avrebbe dovuto essere sorretta da una efficiente acquisizione di prove valide fornite dalle parti ricorrenti, al fine di dimostrare la continuità dell’impresa anche successivamente al 9-2-2009, data di cancellazione dal registro: difatti, iscrivendosi al registro, aveva iniziato, in data 30-11-2011, una nuova attività imprenditoriale rispetto a quella precedente, con nuovo numero di partita Iva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 – bis c.p.c., avendo questa Corte già affermato che, ai fini della L.Fall. art. 10, non sussiste cessazione dell’attività dell’imprenditore individuale allorquando quest’ultimo ne muti l’oggetto, non consentendo la predetta norma di distinguere l’una o l’altra delle attività dal medesimo esercitate (v. Cass. n. 25217-13);

il ricorso non appare inoltre calibrato sulla ratio decidendi che ha condotto l’impugnata sentenza a confermare il fallimento, la quale ratio si sostanzia nella considerazione che, essendosi trattato di imprenditore individuale, nessuna rilevanza era da annettere alla tesi per cui i debiti, fatti valere dal creditore istante, risalivano al 2006, e dunque alla ditta individuale cancellata dal registro delle imprese, attesa la prosecuzione dell’attività e la piena coincidenza del titolare passivo del rapporto obbligatorio, sempre individuabile nella persona fisica;

venendo in questione il principio di cui all’art. 2740 c.c., il fallimento era stato invero dichiarato rispetto a imprenditore commerciale (individuale) al momento (anno 2014) iscritto al registro delle imprese.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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