Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13126 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 15/06/2011), n.13126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22887/2008 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASAGIOVE (Ce); EQUITALIA POLIS SPA – Agente della

Riscossione per la Provincia di Caserta;

– intimati –

avverso l’ordinanza R.G. 6499/08 del GIUDICE DI PACE di CASERTA,

depositata il 23/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis

c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.B. impugna l’ordinanza del Giudice di Pace di Caserta emessa il 23 giugno 2008 e depositata lo stesso giorno, con la quale veniva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la cartella esattoriale di pagamento n. (OMISSIS), notificatagli in data 7 maggio 2008 per l’esazione della sanzione pecuniaria relativa a violazione del Codice della Strada.

Il Giudice di Pace dichiara inammissibile il ricorso perchè “il ricorrente non ha esibito e depositato in originale il titolo impugnato, ma solo fotocopia”.

Il ricorrente deduce come motivo di impugnazione la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, facendo riferimento alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, non prevedendo l’art. 22 alcuna allegazione dell’originale dell’atto impugnato e stabilendo l’art. 23, comma 1, come unica ipotesi di inammissibilità, prima dell’instaurazione del contraddittorio, la presentazione dello stesso ricorso oltre il termine previsto dall’art. 22, comma 1 della citata legge.

Nessuna attività in questa sede hanno svolto gli intimati cui il ricorso è stato notificato il 10 settembre 2008.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della parte ricorrente.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il provvedimento impugnato è ricorribile in cassazione in ragione della forma adottata e per essere stato assunto in assenza di contraddittorio ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1.

E’ fondato per aver il Giudice di Pace dichiarato l’inammissibilità non in ragione di un mero accertamento della tardività del ricorso, ma per una valutazione in ordine al titolo impugnato, che doveva essere effettuata nei contraddittorio delle parti e, quindi, non ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1. Sussiste, quindi, la violazione denunciata.

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame, residuando altri motivi di opposizione non esaminati, ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Caserta), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nelle Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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