Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13126 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6923/2019 R.G. proposto da:

A.R., rappresentato e difeso dall’avv. Clementina Di Rosa, con

domicilio eletto presso il suo studio, sito in Napoli, via G.

Porzio, centro direzionale, is. G1;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Salerno, n. 10933/2017,

depositato il 15 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– A.R. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Salerno, depositato il 15 gennaio 2019, di reiezione dell’opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e, in via subordinata, della protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata, per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e, in via di estremo subordine, per il riconoscimento del diritto di asilo;

– dall’esame del decreto impugnato emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era originario del (OMISSIS), e che si era determinato a lasciare il suo paese per motivi di ordine economico, nel timore di dover soffrire la fame, giungendo in Italia nell’anno 2011;

– il giudice ha disatteso l’opposizione evidenziando che non sussistevano delle condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– il Ministero dell’Interno non spiega alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, commi 10 e 11, per aver il Tribunale emesso la sentenza impugnata all’esito di un procedimento in cui non aveva proceduto alla sua audizione;

– evidenzia, inoltre, che dinanzi alla Commissione territoriale non si era proceduto alla videoregistrazione della sua audizione, non prevedendo la normativa all’epoca vigente il relativo obbligo;

– il motivo è inammissibile;

– nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti (cfr. Cass. 5 luglio 2018, n. 17717);

– all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue, tuttavia, automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente;

– infatti, laddove nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione territoriale sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale e il verbale o la trascrizione di tale colloquio sia stato reso disponibile, unitamente al fascicolo, al giudice dell’opposizione, quest’ultimo può respingere l’opposizione del richiedente senza procedere alla sua audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione (cfr. Corte Giust., 26 luglio 2017, Moussa Sacko; tra la giurisprudenza domestica, vedi Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973);

– pertanto, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare di disporre l’audizione del richiedente nei casi in cui: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (cfr. Cass. 7 ottobre 2020, n. 21584);

– il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve, dunque, contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (cfr. Cass. 11 novembre 2020, n. 25439; Cass. 11 novembre 2020, n. 25312);

– parte ricorrente non ha assolto ad un siffatto obbligo, per cui la censura pecca per difetto di autosufficienza;

– con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 6, 7, 8 e 14, per aver il decreto impugnato escluso il riconoscimento delle diverse forme di protezione richieste senza tenere nel debito conto la vicenda persecutoria narrata in sede di audizione e l’attuale peggioramento del quadro socio-politico del paese di origine;

– con l’ultimo motivo si duole dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio, nella parte in cui ha escluso che nel paese di origine del richiedente vi fosse un clima di violenza generalizzata e diffusa rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria o, comunque, idonea ad integrare i seri motivi utili per il riconoscimento della protezione umanitaria;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;

– le doglianze si risolvono in una generica contestazione della decisione del Tribunale sia nella parte in cui avrebbe “sopravvalutato alcune piccole imprecisioni nel racconto” del richiedente, sia nella parte in cui non avrebbe attivato la cooperazione istruttoria;

– sotto il primo profilo, la censura muove da un’errata interpretazione della sentenza, la quale, lungi dal non considerare il richiedente credibile, ritiene che i fati riferiti non sono idonei ad integrare gli estremi delle fattispecie invocate;

– in ordine al secondo aspetto, si evidenzia che il Tribunale ha escluso che il richiedente abbia prospettato ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ovvero l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di cui alla lett. c) del medesimo articolo e tale affermazione non risulta essere stata aggredita da specifica censura;

– si rammenta, in proposito, che ove il richiedente invochi, come nel caso in esame, l’esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d’origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione, per cui il ricorso per cassazione deve allegare il motivo che, formulato in sede di giudizio di merito, sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l’esercizio del controllo demandato alla Suprema Corte anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officiosi (così, Cass., ord., 17 maggio 2019, n. 13403);

– con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per aver il Tribunale negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari senza aver adeguatamente apprezzato la condizione di peculiare vulnerabilità;

– evidenzia, in proposito, la “peculiare condizione di vulnerabilità dovuta alla giovane età”, l’avvenuta integrazione nel tessuto socioculturale Europeo e il rischio di essere coinvolto in violenza in caso di rimpatrio;

– il motivo è inammissibile, risolvendosi, anch’esso, in una generica contestazione della decisione del decreto impugnato il quale, da un lato, ha escluso la sussistenza di “gravi esigenze umanitarie particolari”, venendo in rilievo solo una situazione di povertà del richiedente, e, dall’altro, ha evidenziato che quest’ultimo non ha dedotto l’esistenza di situazioni di particolare vulnerabilità, limitandosi ad allegare e documentare unicamente lo svolgimento di un’attività lavorativa, ritenuta, in mancanza di altri elementi, inidonea a dimostrare una particolare condizione di integrazione del ricorrente;

– con riferimento a tali aspetti, si evidenzia, da un lato, che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, correttamente il Tribunale ha escluso tra le situazioni che integrano la condizione di vulnerabilità quella di svantaggio economico o di povertà estrema del richiedente asilo (cfr. Cass., ord., 6 novembre 2020, n. 24904; Cass., ord., 13 agosto 2020, n. 17118);

– dall’altro, l’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia non può assumere rilevanza quale fattore esclusivo ai fini del riconoscimento di un titolo di soggiorno (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455);

– infatti, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza;

– il Tribunale ha escluso un siffatto esito della valutazione comparativa effettuata, con statuizione non specificamente censurata;

– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in

assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA