Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13125 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 931-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 55, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO SABBADINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MIRIAM CAMPUS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 17/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 del Consigliere Dott. Maura Caprioli.

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza n.931/2014 la CTR di Milano rilevava che la pronuncia resa in grado d’appello da altra CTR in ordine all’avviso di rettifica originariamente emesso nei confronti di D.I., D.Lgs. n. 340 del 1990, ex art. 34, era stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione (con sentenza nr 11129/2008), e che nel termine di legge nessuna parte aveva provveduto alla riassunzione del giudizio in sede di rinvio, sicchè l’intero procedimento si doveva ritenere estinto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2.

Escludeva che nella specie si fosse formato un giudicato in merito alla debenza delle imposte al cui recupero era diretto l’avviso di liquidazione oggetto di discussione, sottolineando che l’estinzione del processo comportava, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 3, il permanere dell’effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, e che tale principio doveva valere anche nel caso di estinzione del giudizio ex art. 393 c.p.c..

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo.

La D. resiste con controricorso.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 392 e 393 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41, comma 2, nonchè degli art. 2943,2945 e 2946 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’agenzia delle entrate,in particolare, lamenta che la commissione tributaria regionale avrebbe omesso di considerare che: – l’estinzione del giudizio comporta la definitività dell’atto impositivo, stante la natura impugnatoria del giudizio stesso ed il carattere amministrativo e non processuale dell’atto impositivo medesimo, sicchè la prescrizione decennale deve pertanto farsi decorrere dalla definitività di quest’ultimo, coincidente con l’estinzione del giudizio, in quanto titolo ormai inoppugnabile del credito tributario.

Il motivo è fondato e va accolto.

Va premesso, in fatto:

a) che la contribuente aveva impugnato dinanzi alla CTP di Milano l’avviso di accertamento e rettifica notificato in data 16.11.1998 emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla mancata inclusione nell’attivo della successione del coniuge, C.L., di un immobile ceduto dal defunto nel semestre anteriore al decesso;

b) che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda della contribuente

c) che il giudizio, dopo la pronuncia d’appello favorevole alla predetta società, giungeva in Cassazione che, con sentenza n. 11129 del 2008, cassava la sentenza di secondo grado con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia;

d) che nessuna delle parti riassumeva il giudizio con conseguente estinzione dell’intero processo per inattività delle parti dichiarato con decreto nr 10/33 depositato in data 26.4.2006;

e) che in data 29/12/2010 l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente nuovo avviso di liquidazione prot nr (OMISSIS) con il quale chiedeva il pagamento della somma di Euro 624.859,80.

f) che la contribuente impugnava tale avviso avanti alla CTP di Milano eccependo in via preliminare la prescrizione del credito erariale e che il suddetto ricorso veniva accolto con sentenza nr 24/2012, confermata dalla CTR con sentenza qui impugnata.

Premesse tali incontestate circostanze di fatto, in diritto deve osservarsi che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 1, nella versione ratione temporis vigente (ovvero ante modifica apportata dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1), prevedeva che “Quando la Corte di Cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili”, mentre al comma 2, che “Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l’intero processo si estingue”. Disposizione, quest’ultima, del tutto analoga all’art. 393 c.p.c., che prevede che “Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all’articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”.

Al riguardo questa Corte ha affermato che “In effetti, poichè l’opposizione avverso l’imposizione fiscale integra una mera azione di accertamento negativo della legittimità della pretesa tributaria, l’eventuale estinzione di tale processo di opposizione (nella specie, per mancata riassunzione davanti al giudice di rinvio) non può implicare l’estinzione dell’obbligazione tributaria, la quale anzi vive di forza propria per effetto dell’atto impositivo stesso ed in esso trova titolo costitutivo (Cass. 119 del 08/01/1980), cosicchè, secondo un orientamento consolidato di questa sezione, “la pronuncia di estinzione del giudizio comporta ex art. 393 c.p.c., il venir meno dell’intero processo ed, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario la definitività dell’avviso di accertamento e quindi l’integrale accoglimento delle ragioni erariali. Infatti la pretesta tributaria vive di forza propria in virtù dell’atto impositivo in cui è stata formalizzata e l’estinzione del processo travolge la sentenza di primo grado, ma non l’atto amministrativo che – come noto – non è un atto processuale bensì l’oggetto dell’impugnazione.” (Cass. 2019 nr 5223; Cass. Trib. ord. 5044/2012″; così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22548 del 11/12/2012).

Ciò posto ed attesa la peculiare natura della pretesa tributaria (in quanto necessariamente incorporata in atto impositivo) deve ritenersi che, in ipotesi di estinzione del processo, per omessa riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio, il dies a quo del termine di prescrizione (come di quello di decadenza) va ancorato, in deroga alla previsione generale di cui all’art. 2945 c.c., comma 3, alla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, posto che solo da tale data, per effetto dell’acquisita definitività dell’atto impositivo, l’Amministrazione può, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 e D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14 e 15, far valere in modo definitivo e compiuto il proprio credito, attivando la relativa procedura di riscossione (Cass. 2016 nr 23502;Cass. 2016 nr 15480; Cass. 19476/2016,Cass. 2016 nr 23502; Cass. 2016 nr 552).

Ha stabilito Cass.n. 9521/17 ord. che: “Nel giudizio tributario, l’omessa riassunzione, nel termine di legge, del processo, a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l’estinzione, che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 393 c.p.c. e art. 63, comma 2, con il venir meno dell’intero procedimento, comporta la definitività dell’avviso di accertamento, sicchè il termine “a quo” per l’emissione degli avvisi di liquidazione inizia a decorrere una volta inutilmente consumato il termine utile per la riassunzione.”

Ciò posto, nel caso di specie l’avviso di liquidazione in oggetto risulta sia stato notificato (29.12.2010) ben prima del decennio di prescrizione, decorrente quest’ultimo dalla data di estinzione del giudizio (il 26.4.2010).

La fondatezza del motivo in esame comporta la cassazione della sentenza impugnata, che a quei principi non si è attenuta, con rimessione alla Ctr Lombardia, in diversa composizione, anche per l’accertamento delle questioni di merito sollevate dalla contribuente (contestazione sulla sussistenza delle condizioni per l’applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 10) e non esaminate dal Giudice di appello, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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