Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13125 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. II, 28/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9939/2005 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

RIZZO 41, presso lo studio dell’avvocato OLIVIERI VITTORIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSATO Gianfranco;

– ricorrente –

contro

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI FRODI

in persona del Ministro pro tempore,, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO TRANI MOSCATI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1319/2004 del TRIBUNALE di TRANI, depositata

il 13/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.F. e la s.r.l. Trani Moscati proposero opposizione davanti al Tribunale di Trani avverso l’ordinanza ingiunzione n. 27/99, emessa dall’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, con cui era stata irrogata loro, rispettivamente come trasgressore e obbligata in solido, una sanzione pecuniaria per la violazione di norme disciplinanti la vinificazione.

In seguito al fallimento della s.r.l. Trani Moscati, il processo fu dichiarato interrotto dal giudice istruttore all’udienza del 26 giugno 2002.

Riassunta con ricorso depositato il 10 giugno 2003, la causa è stata decisa con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata dichiarata, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, l’estinzione del giudizio, in base al rilievo della tardività della riassunzione, compiuta dopo la scadenza del termine di sei mesi stabilito dall’art. 305 c.p.c..

P.F. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. L’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali si è costituito con controricorso.

Non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità il curatore del fallimento della s.r.l. Trani Moscati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso P.F. – premesso che la propria opposizione e quella della s.r.l. Trani Moscati avevano dato luogo a due giudizi contestuali ma distinti, trattandosi di litisconsorzio puramente facoltativo – deduce che erroneamente il Tribunale ha dichiarato estinti entrambi, invece che soltanto quello relativo alla causa promossa dalla società.

Nella giurisprudenza di legittimità, sulla questione posta dal ricorrente, si era verificato un contrasto, che le sezioni unite hanno composto con la sentenza 5 luglio 2007, decidendo che “la lettera della legge è compatibile con la divisibilità dell’interruzione, che va dichiarata solo nei procedimenti in cui è parte il soggetto colpito dalla perdita di capacità, potendo le altre cause proseguire”, poichè “una lettura delle norme che comporti l’inscindibilità dell’interruzione e la continuazione della riunione dei processi, anche se questa dovesse ritardare ai sensi dell’art. 103 c.p.c., la risoluzione dei procedimenti di cui sono parti i soggetti che non hanno perduto la capacità processuale nè sono in contrasto nelle loro cause con coloro che tale capacità hanno avuto ridotta o persa, potrebbe contrastare con l’art. 111 Cost., comma 2, novellato e con il principio della ragionevole durata del processo, potendo ritardare la risoluzione degli altri procedimenti in questo confluiti” e poichè “la considerazione unitaria della interruzione e della estinzione ad essa conseguente anche dei processi relativi ad altri condebitori in solido …

potrebbe contrastare pure con lo stesso art. 111 Cost., comma 1, novellato, perchè il giusto processo tende a individuare le ragioni e il torto delle parti e non a chiudersi … sulla base di preclusioni processuali”.

Applicando questi principi al caso in esame, si deve ritenere che l’ordinanza del giudice istruttore, dichiarativa dell’interruzione del processo, abbia avuto effetto soltanto per l’opposizione della s.r.l. Trani Moscati e non anche per quella di P.F., vertendosi in tema di solidarietà passiva e quindi di litisconsorzio facoltativo, comportante il cumulo oggettivo di cause che avrebbero potuto essere promosse e decise separatamente (cfr. Cass. 30 settembre 2009 n. 20935). Ne consegue che con la sentenza impugnata la dichiarazione di estinzione, per la mancata tempestiva riassunzione, erroneamente è stata estesa all’intero processo, anzichè essere limitata al solo giudizio riguardante la società fallita.

In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Trani, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altro giudice del Tribunale di Trani, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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