Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13125 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 24/06/2016), n.13125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 5983/13 proposto da:

Cisa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti 99,

presso l’avv. Berardino Iacobucci (Studio Conte), rappresentata e

difesa dall’avv. Prof. Aurelio Arnese giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia (Bari), Sez. 10, n. 49/10/12 del 7 giugno 2012, depositata il

12 luglio 2012, non notificata;

Udita la relazione svolta netta Pubblica Udienza del 6 maggio 2016

dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Uditi l’avv. Ugo Grippa per delega dell’avv. Aurelio Arnese per

la società ricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di contestazione concernente quattro tardivi versamenti del tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi in discarica per l’anno 2006, con irrogazione delle relative sanzioni. La società contribuente deduceva: a) l’inesistenza o nullità della notifica; b) difetto di motivazione dell’atto impugnato, nonchè applicabilità della riduzione della sanzione e violazione dell’art. 97 Cost., per inattuabilità dell’obbligo di rivalsa; c) impossibilità giuridica della irrogazione della sanzione per la natura giuridica di impresa d’organo della società contribuente nel rapporto di concessione; d) necessità di chiamare in giudizio i terzi nei cui confronti esercitare l’obbligo di rivalsa; e) abrogazione dell’ecotassa per incompatibilità con il principio “chi inquina paga”; f) riducibilità delle sanzioni.

La Commissione adita rigettava il ricorso. La decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la società contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi. La Regione Puglia non si è costituita.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo la società contribuente denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, nonchè del D.Lgs. n. 596 del 1992, art. 36 e omessa motivazione sul problema prospettato della natura giuridica di “organo indiretto della Pubblica Amministrazione che la società contribuente pretenderebbe le fosse attribuito in ragione del rapporto di “immedesimazione organica” nascente dal contratto di concessione per la gestione della discarica.

1.1. Il motivo non è fondato, in quanto il giudice d’appello si è espressamente pronunciato sul punto, motivando adeguatamente in ordine alle ragioni per le quali non ha ritenuto sussistere la pretesa natura giuridica dl “impresa organo” per sè pretesa dalla società contribuente e in particolare escludendo le conseguenze (compensazione) che a tale natura la società contribuente vorrebbe attribuire. Il giudice di merito ha evidenziato che il rapporto concessorio non muta la natura di impresa privata della società gestrice della discarica, che agisce nel regime tipico del rischio imprenditoriale. E ciò ha fatto richiamando consapevolmente anche la giurisprudenza di questa Corte e del Consiglio di Stato sul punto, sicchè davvero non ricorre nel caso l’ipotesi di omessa motivazione denunciata da parte ricorrente.

2. Con il secondo motivo, la società contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 24, 25 e 26, da interpretarsi in conformità dell’art. 174, par. 2, Trattato CEE e della Direttiva CEE n. 75/942, come modificata dalla direttiva n. 91/156.

2.1. Il motivo non è fondato sulla base di quanto questa Corte ha avuto modo di affermare con riferimento a fattispecie analoga a quella che qui ci occupa e alla sentenza della Corte di Giustizia del 25 febbraio 2010 in causa C-172/08: è stato autorevolmente sostenuto, dichiara la Corte di cassazione nella sentenza n. 13463 del 2012, che “il principio “chi inquina paga”(recepito nell’Atto Unico Europeo del 17.2.1986 con la conseguente introduzione nel Trattato dell’art. 130R, secondo la numerazione dell’epoca, oggi divenuto art. 174, in cui le esigenze connesse con la salvaguardia dell’ambiente sono elevate al rango di componente delle politiche della Comunità) ha una funzione essenzialmente programmatica e non costituisce norma direttamente applicabile, giacchè esso non specifica dettagliatamente il contenuto delle obbligazioni poste in capo ai responsabili, tanto che la sua capacità normogenetica è stata ricondotta alla sola materia della riparazione del danno. La stessa Corte di Giustizia Europea ha recentemente confermato (sez. 2, sentenza 25.2.2010, causa C-172/08) che – pur essendo tenuti gli stati membri ad adottare misure affinchè tutti i costi derivanti dall’impianto e dall’esercizio della discarica siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti nella discarica medesima (secondo la espressa previsione dell’art. 10 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31) –

la anzicitata norma non impone agli stati membri alcun metodo specifico per quanto attiene al finanziamento dei costi delle discariche, sicchè tale finanziamento può – a scelta dello stato membro interessato – essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità. A maggior ragione, la discrezionalità del legislatore nazionale non può non rimanere integra anche in riferimento all’identificazione dell’eventuale presupposto dl imposta e della base imponibile, non competendo all’ordinamento comunitario se non una facoltà di verifica del raggiungimento del complessivo risultato identificato nel predetto art. 10, e cioè l’integrale assolvimento del costo delle discariche con il prezzo applicato per lo smaltimento. In sostanza, se la disciplina contenuta nella direttiva impone il raggiungimento di un complessivo risultato, essa non impone anche le modalità specifiche per il perseguimento del predetto risultato, assicurando che in quest’ambito gli stati membri restino provvisti della propria discrezionalità, e salvo il limite (espressamente imposto dall’interpretazione del predetto art. 10 adottata dalla dianzi menzionata sentenza della Corte di Giustizia) che ove il costo sia coperto con un tributo posto a carico del gestore della discarica –

quest’ultimo debba potersi rivalere effettivamente ed in breve termine sull’ente locale cui è riferibile il comportamento inquinante”.

3. Con il terzo motivo, la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 24, 25 e 26, nonchè del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, da interpretarsi in conformità delle Direttive CEE n. 31/1999, 35/2000 e 48/2001. In subordine illegittimità costituzionale delle norme interne anzidette per violazione dell’art. 97 Cost., nonchè per la mancata previsione della mora del comune conferitore.

3.1. Il motivo non è fondato per le medesime ragioni già espresse in ordine alla censura precedente. La sentenza impugnata valuta analiticamente la documentazione probatoria in atti escludendo che dalla stessa emerga una prova della diretta imputabilità dell’inadempimento della società gestrice al pagamento del tributo ai ritardi degli enti conferitori nell’adempimento delle loro obbligazioni: semprechè sia sostenibile che i ritardi degli enti conferitori nell’adempimento delle loro obbligazioni possano costituire una legittima esimente per l’inadempimento della società gestrice nel pagamento del tributo nel termine per ciò previsto.

3.2. Peraltro la sentenza impugnata pone in evidenza come nell’ambito complessivo dell’ordinamento esistano misure che consentono l’integrale recupero dei crediti vantati dalla società nei confronti dei comuni, anche in ordine alla carresponsione di interessi (ad es.

D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 3 e 6): ed invero le ragioni di (eventuale) incompatibilità riferibili all’esercizio del diritto di rivalsa vanno ricercate nel sistema che nel diritto interno regola i rapporti di debito e credito tra privati e pubbliche amministrazioni mediante una esegesi complessiva condotta con una metodologia capace di assicurare una interpretazione del sistema stesso che possa definirsi comunitariamente conforme.

4. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Stante la mancata costituzione della parte intimata non occorre provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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