Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13125 del 24/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 13125 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 4475-2010 proposto da:
GALBO

TERESA

MARIA

C.F.

GLBTSM48T49C342N,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS
87, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IELO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO
DELL’UTRI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
1319

contro

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO REGIONE SICILIA – E.S.A.
4

C.F. 80020830826, in persona del legale rappresentante
pro tempore, , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 24/06/2015

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, ope legis, alla Via DEI PORTOGHESI 12;

controri corrente

avverso la sentenza n. 117/2009 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 24/02/2009 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito l’Avvocato DELL’UTRI MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

426/2007;

P

i

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

M,

.

Svolgimento del processo

1.— Con sentenza del 24 febbraio 2009 la Corte di Appello di Caltanissetta, in
riforma della decisione del primo giudice, ha respinto la domanda proposta da
Maria Teresa Galbo nei confronti dell’ESA – Ente di Sviluppo Agricolo, volta ad

Sicilia n. 10 del 15 maggio 2000, con condanna al pagamento delle relative
differenze stipendiali.
La Corte territoriale – in sintesi – ha ritenuto che negli enti pubblici sottoposti
a vigilanza e controllo della Regione l’operatIvItà della disposizione istitutiva della
terza fascia dirigenziale non potesse prescindere dalla previa emanazione del
regolamento di organizzazione indicato dal comma 3 dell’art. 1 di detta legge,
nella specie non emanato.
Con ricorso del 18 febbraio 2010 parte soccombente ha domandato la
cassazione della sentenza per due motivi, illustrati da memoria. Ha resistito con
controricorso l’ente intimato. Parte ricorrente ha altresì depositato documenti
inammissibili, perché non riguardanti la nullità della sentenza impugnata e
l’ammissibilità del ricorso o del controricorso, come prescritto dall’art. 372 c.p.c..
Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

2.— I motivi di impugnazione possono essere come di seguito sintetizzati:
con il primo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co.
1, della L.R. Sicilia n. 10 del 2000, per avere ritenuto la Corte territoriale non
applicabile l’inquadramento nella terza fascia dirigenziale, stante la mancanza di
un regolamento attuativo da parte dell’ente;
con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 31
della L.R. Sicilia n. 6 del 1997 interrogando la Corte sul se nella nozione di
“personale equiparato” di cui all’art. 6, co. 1, cit., rientri anche il personale
equiparato successivamente all’entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1997.

3.— II ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per
reciproca connessione, non può essere accolto per le ragioni già espresse da
Ne

questa Corte in numerosi precedenti dai quali il Collegio non ravvisa ragioni per

a

R.G. n. 447512010
Udienza 19 marzo 2015
Presidente MACIOCO Relatore Amendola

ottenere l’inquadramento nella qualifica di dirigente di terza fascia, di cui alla L.R.

t

..

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

a
..

discostarsi (cfr. Cass. n. 11129, 11245 e 11246/2010, nn. 6164, 6165 e
6302/2011, nn. 22308 e 22309/2012, n. 9089/2014).
La L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, nell’art. 1, comma 1, stabilisce che le
disposizioni da essa introdotte “disciplinano l’organizzazione degli uffici
dell’amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze

controllo della Regione”. Il comma 3 dell’articolo in esame dispone a sua volta,
per quanto interessa, che “gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga
alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al
presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione”.
L’oggetto della materia regolamentare coincide con l’intero ambito di quella
regolata dal titolo primo della legge, espressamente richiamato. In tale titolo
rientra l’art. 6, concernente l’ordinamento della dirigenza. Ai regolamenti di
organizzazione previsti nel comma 3 è consentito in tale materia di derogare alle
disposizioni di legge che specificamente disciplinano gli enti di cui al comma 1.
L’art. 6, per ciò che rileva, dispone nel comma 1 che: “Nell’amministrazione
regionale e negli enti di cui all’art. 1 la dirigenza è ordinata in unico ruolo
articolato in due fasce. In relazione al livello di professionalità e di responsabilità
la distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini
del conferimento di incarichi dirigenziali. Nella prima, applicazione della presente
legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la
qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della
normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge”.
Il testo del menzionato art. 1, comma 3, della legge in esame, prevedendo
l’adeguamento degli enti regionali alla nuova disciplina, implica, quale regola
generale, la non immediata applicazione della stessa e la necessità che essa
venga adattata alle peculiarità dei singoli enti. Diversamente, del resto, non si
intenderebbe l’attribuzione al regolamento del potere di disporre in deroga a
norme ad esso sovraordinate. D’altra parte, l’art. 6 prevede, in termini generali,
l’istituzione della terza fascia dirigenziale sia nell’amministrazione regionale che
negli enti di cui all’art. 1, ma non contiene alcun elemento testuale che induca a
ritenere derogata, con riguardo a detta materia, la disposizione di cui all’art. 1,
comma 3. Né può ritenersi che l’applicazione dell’art. 6, comma 1, debba essere

z

considerata indipendente dalla emanazione delle norme regolamentari di cui

R.G. n. 4475/2010
Udienza 19 marzo 2015
Presidente MAciote Relatore Amendola

della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

all’art. 1, comma 3, per l’espressa previsione della natura organizzativa di queste
ultime. Al contrario, è proprio tale natura a renderle necessarie, visto che senza
di esse potrebbero aversi inquadramenti del tutto scollegati rispetto al disegno
organizzativo dell’ ente e in particolare alle determinazioni in materia di organico,
con violazione palese del principio del buon andamento dell’amministrazione,

dalla norma, esclude la utilizzabilità delle tabelle di equiparazione di cui al L.R. n.
6 del 1997, art. 31, il cui ambito di efficacia è limitato ai meri profili economici.

4.— Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese liquidate in euro 2,000,00, oltre spese prenotate a debito.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2015.

fissato dall’art. 97 Cost.. La necessità della regolamentazione, casi esplicitata

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