Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13125 del 24/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.24/05/2017), n. 13125
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19988-2015 proposto da:
DE LUCIA MOTO S.R.L. in liquidazione – C.F. (OMISSIS), in persona del
liquidatore, VALENTINO RACING S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in
persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTTAVIANO N. 9, presso lo
studio dell’avvocato GIAMPIERO DI LORENZO, che li rappresenta e
difende;
– ricorrenti –
contro
MAIONE MOTO S.R.L. in liquidazione, RUBINO PIERPAOLO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 145/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata l’8/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la s.r.l. De Luca Moto e la s.r.l. Valentino Racing ricorrono per cassazione, con unico motivo, avverso la sentenza con la quale la corte d’appello di Napoli, non avendo ravvisato lo stato di insolvenza, ha revocato il fallimento di Maione Moto s.r.l. in liquidazione;
nè questa nè la curatela hanno svolto difese;
l’impugnata sentenza ha motivato la decisione affermando che i crediti delle società istanti (De Luca Moto e Valentino Racing), plausibilmente contestati e per questo ammessi al passivo con riserva, non erano stati provati; invero il curatore, in sede di formazione dello stato passivo, aveva rilevato che le dette società creditrici non avevano depositato i registri Iva e il libro giornale anteriori al 2011, onde consentire di verificare la fondatezza dei loro crediti, e che non avevano allegato neppure i documenti di trasporto della merce asseritamente alienata, mentre dalla documentazione contabile della debitrice le due società erano risultate interamente soddisfatte;
ha poi osservato che nessun altro credito era stato ammesso al passivo, in quanto finanche la domanda di Equitalia Sud era stata rigettata per mancanza di documentazione comprovante il credito;
in definitiva, secondo la corte d’appello l’istruttoria non aveva consentito di ravvisare debiti certi da soddisfare mediante gli elementi dell’attivo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
con l’unico motivo le ricorrenti censurano la sentenza per violazione e falsa applicazione della L.Fall., artt. 5 e 6; sostengono che i loro crediti erano basati su decreti ingiuntivi sì opposti, ma dotati di provvisoria esecutività, e che la documentazione comprovante i crediti suddetti era stata depositata;
sostengono inoltre che i bilanci della società, oltre a essere inattendibili, avevano evidenziato un forte stress finanziario e una risalente perdita del capitale, che la società era stata messa in liquidazione dopo una sentenza di condanna al risarcimento di danni, che vi erano stati un esito negativo di pignoramento mobiliare, la chiusura di rapporti di affidamento bancario e la chiusura dei locali dell’impresa; infine che la Maione Moto aveva presentato un concordato fallimentare, rigettato dal tribunale;
il ricorso è inammissibile, perchè basato su circostanze tutte assertorie, stante che esse dalla sentenza non risultano affatto e stante che, rispetto alle medesime, il ricorso è completamente privo di autosufficienza;
il ricorso è poi anche infondato nel riferimento alla prova del credito siccome asseritamente desumibile dall’esistenza di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi;
difatti la corte d’appello ha motivatamente ritenuto la plausibilità delle contestazioni sollevate dalla società a mezzo dell’opposizione ai decreti anzidetti, e questa Corte ha già affermato il principio per cui, ai fini della dichiarazione di fallimento, la ragionevole contestazione dei crediti toglie all’inadempimento del debitore il significato indicativo dell’insolvenza, cosicchè il giudice deve procedere all’accertamento, sia pur incidentale, degli stessi (Cass. n. 6306-14); cosa che per l’appunto la corte d’appello ha fatto, con esito contrario a quanto preteso dalle ricorrenti;
sotto mentite spoglie di una critica in iure, l’intero argomentare delle medesime si risolve quindi in un tentativo di rivisitazione dell’accertamento al riguardo svolto dal giudice di merito.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017