Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13124 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. II, 28/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9988/2005 proposto da:

V.C. quale rappresentante della s.n.c. Trasporti Vecchi

Zironi, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S. MARIA MAGGIORE

112, presso lo studio dell’avvocato DI LAURO Aldo, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CAMPANINI RENZO;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI ZANICA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 460/2005 del GIUDICE DI PACE di BERGAMO,

depositata il 10/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato DI LAURO Aldo, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe è stata respinta l’opposizione proposta dalla s.r.l. Trasporti Vecchi Zironi avverso il verbale di accertamento della polizia municipale di Zanica, con cui le era stato contestata la violazione degli artt. 164 e 15 C.d.S., perchè un rimorchio cisterna di sua proprietà aveva perduto parte del carico di stearina liquida sulla carreggiata stradale, rendendola viscida e pericolosa.

La s.r.l. Trasporti Vecchi Zironi ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi, poi illustrati anche con memoria. Il Comune di Zanica non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi addotti a sostegno del ricorso la s.r.l. Trasporti Vecchi Zironi lamenta che il Giudice di pace l’ha ritenuta responsabile della violazione contestatale, senza tenere conto delle varie risultanze istruttorie, da cui emergeva la non riferibilità al rimorchio cisterna di sua proprietà del versamento di stearina liquida sulla carreggiata stradale, nonchè senza aver provveduto sulla istanza di ammissione della prova testimoniale dedotta dall’opponente per dimostrare la sua estraneità all’accaduto.

La censura è fondata.

La motivazione della sentenza impugnata si risolve in sostanza in un generico richiamo alle “prove desunte dalla P.L. di Zanica”, che sono state “tenute per valide”. L’unico specifico elemento preso in considerazione è che “le strisciate di stearina partivano dalla sede della Ditta Pagani produttrice della stearina che era stata caricata nella cisterna della Ditta Vecchi e Zironi”. Non è stato però chiarito se le tracce del liquido si prolungassero con continuità fino al luogo dove sono state rinvenute.

E’ stato d’altra parte del tutto omesso l’esame dei dati e degli argomenti esposti dalla s.r.l. Trasporti Vecchi Zironi: la perizia giurata fatta svolgere dalla società, relativamente alla perfetta tenuta della cisterna di sua proprietà; la mancanza di riserve circa eventuali ammanchi, nel documento di trasporto sottoscritto dalla destinataria della stearina; l’incongruenza del presunto passaggio per (OMISSIS), rispetto al percorso da seguire da Bergamo a Sospiro. Nè è stata precisata la ragione della mancata ammissione della prova testimoniale – il cui contenuto è stato trascritto nel ricorso per cassazione, in ottemperanza al principio dell’autosufficienza – dedotta dall’opponente in ordine alla corrispondenza tra i pesi della stearina misurati negli stabilimenti di partenza e di arrivo.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altro Giudice di pace di Bergamo, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altro Giudice di pace di Bergamo, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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