Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13124 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13921-2015 proposto da:

C.I.S. – COMPAGNIA ITALIANA STRADE S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in

persona dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO ALESSANDRIA DEL CARRETTO 18, presso lo studio

dell’avvocato FABIO PASQUALINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO TAFURO;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A.- C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, EMSA SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – (OMISSIS),

P.I. (OMISSIS), in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO BADO’, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonchè contro

D.E., N.R., L.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ENRICO AMICIZIA;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

95/03/2015, emesso sul procedimento iscritto al n. Vol. Giur.

17758/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la CIS – Compagnia Italia Strade s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del presidente del Tribunale di Roma in data 25-3-2015, con la quale è stata determinata la misura del compenso spettante al collegio arbitrale chiamato a dirimere la controversia insorta tra la medesima CIS, da un lato, e la Telecom Italia s.p.a. e la Emsa Servizi s.p.a., dall’altro;

resistono con controricorso le due società e gli arbitri.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso è afferente ad arbitrato instaurato con domanda notificata il 2-1-2013;

esso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 – bis c.p.c., n. 1, perchè è stato già affermato che l’ordinanza del presidente del tribunale in tema di compensi arbitrali è soggetta a reclamo alla corte d’appello, ai sensi dell’art. 814 c.p.c., comma 3, non a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (v. Cass. Sez. U n. 13620-12);

tale principio non trova ostacolo, in questi specifici termini, in quanto traesi dall’evoluzione giurisprudenziale in materia, avendo le sezioni unite di questa Corte recentemente precisato, alla luce della compiuta giurisdizionalizzazione dell’arbitrato operata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza resa dalla corte di appello in sede di reclamo contro il provvedimento del presidente del tribunale di determinazione del compenso degli arbitri ex art. 814 c.p.c., atteso che quell’ordinanza, avendo natura giurisdizionale a tutti gli effetti, ed essendo caratterizzata dai requisiti di decisorietà e definitività, incide (essa) sul diritto soggettivo al compenso con efficacia di giudicato senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l’esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale (v. Cass. Sez. U n. 2504516);

il presente ricorso, siccome proposto direttamente contro la decisione del presidente del tribunale, è quindi inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida, per ciascuna parte costituita, in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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