Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13124 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15686/2019, proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonino

Ficarra, presso il cui studio a Mazzarino, via Bivona 37,

elettivamente domicilia per procura speciale rilasciata in foglio

separato e unito al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– intimato –

Avverso il decreto n. 614/2019 del Tribunale di Caltanissetta,

depositato il 27.03.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Francesco

FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Caltanissetta, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto da S.M., nato in Pakistan, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di asilo rivolta alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa. Il giudice ha rigettato il ricorso reputando non credibili i fatti e le affermazioni rese dal richiedente. Il ricorrente ha censurato il decreto, chiedendone la cassazione, affidandosi a cinque motivi.

Il Ministero dell’interno ha depositato un atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Preliminarmente deve rilevarsi che il Ministero ha resistito con una “atto di costituzione”, non notificato, per l’eventuale partecipazione alia discussione nella pubblica udienza. Va affermato che, in mancanza di notificazione, l’atto depositato non é qualificabile come controricorso e l’intimato, pur in presenza di regolare procura speciale ad litem, non é legittimato neppure a depositare memorie illustrative (Cass., 5/12/2014, n. 25735). Trattasi di un principio che, affermato con riferimento alia trattazione della causa in pubblica udienza, deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 26974 del 2017).

Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 Cost., del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, dell’art. 6, comma 3, lett. A) della Convenzione dei diritti dell’uomo, recepita con la L. n. 848 del 1955, dell’art. 14, comma 3, lett. A) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, recepito con L. n. 881 del 1977, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha denunciato la mancata traduzione, nella lingua conosciuta dai ricorrente, sia della decisione della commissione territoriale, sia dell’impugnato decreto, con loro conseguente nullità. Ha sostenuto la necessità che l’atto destinato al cittadino straniero sia preventivamente tradotto in una lingua da lui comprensibile, invocando la illegittimità costituzionale dell’art. 122 c.p.c., per contrasto con gli artt. 6 e 10 Cost., nella parte in cui non prevede l’obbligo della traduzione degli atti per lo straniero in relazione quanto meno ai procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto di asilo o dello status di rifugiato.

I motivi sono inammissibili. A parte l’incomprensibilità delle censure, atteso che nel ricorso si afferma che l’istante parla l’italiano, secondo la consolidata giurisprudenza di questa. Corte, in tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, é previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, ai fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa (Cass., n. 18723/19; n. 16470/19; n. 7385/17). Nel caso concreto, il ricorrente ha lamentato genericamente la mancata traduzione nella propria lingua del provvedimento della Commissione territoriale e del decreto impugnato, ma senza allegare una specifica lesione del diritto di difesa che fosse conseguenza diretta dell’omessa traduzione. Mancano pertanto anche i presupposti per Invocare l’illegittimità costituzionale dell’art. 122 c.p.c..

Con il terzo motivo nel ricorso si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, degli artt. 6 e 13 della CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della direttiva CE 2013/32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando il decreto nella parte in cui il tribunale ha escluso che il ricorrente non abbia dato prova del danno grave, rilevante ai fini della configurabilità della fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B).

Con il quarto motivo ci si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 1364,1365 e 1369 c.c., artt. 2697 c.c. e ss., degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, degli artt. 6 e 13 della CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della direttiva CE n. 2013/32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando l’erroneità della decisione per aver affermato che il ricorrente nulla ha riferito sull’esistenza di conflitto armato nella regione di provenienza, in Punjab, disconoscendo la configurabiiità della fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C).

I due motivi possono essere trattati congiuntamente, perché connessi dalla critica mossa al provvedimento impugnato in merito alla esclusione dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Entrambi sono inammissibili.

Va premesso che la difesa del richiedente, a sostegno della domanda, diretta alla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato (a cui con il presente ricorso la parte ha evidentemente rinunciato), o, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria o di quella umanitaria (su cui invece insiste), aveva affermato che lo S., che lavorava come contadino, era fuggito dal proprio paese d’origine (Pakistan, Regione del Punjab), con l’aiuto di un cognato, perché , a seguito di una inondazione che nel 2015 aveva colpito la sua zona, era andato distrutto l’intero raccolto che gli serviva per pagare l’affitto. Da quel momento, ferito anche ad un braccio, non era stato più in grado di onorare i suoi debiti. Era stato anche inutile un lavoro in fabbrica, per la paga insufficiente. Quando i creditori avevano iniziato a minacciarlo, temendo di finire in schiavitù per i debiti, aveva lasciato il paese, così giungendo in Italia nel 2016.

Il ricorrente insiste sulla natura circostanziata delle dichiarazioni rese e lamenta che il giudice non ha tenuto conto del contesto culturale, religioso e sociale di provenienza del richiedente asilo, non comprendendo in particolare i pericoli derivanti in quelle zone per un debitore che non riesca a pagare i suoi debiti. Denuncia che il tribunale avrebbe dovuto correttamente valutare il materiale probatorio offerto dal ricorrente, attivando inoltre d’ufficio gli opportuni mezzi di cooperazione istruttoria; che il giudice non ha comunque correttamente applicato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lì dove prevede che, pur in mancanza di prove, le dichiarazioni dell’istante devono essere considerate veritiere se coerenti e non contraddittorie rispetto alle informazioni generali e alle condizioni del paese d’origine.

Le critiche sono contraddette dall’esaustività delle argomentazioni del decreto impugnato, da cui é dato evincere che quel giudice aveva riscontrato la genericità delle vicende narrate, l’assenza di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, la contraddittorietà dei fatti esposti dal richiedente. In particolare la genericità e scarsa credibilità del racconto del ricorrente, incentrato sulla impossibilità di far fronte ai debiti contratti, che i creditori invece pretendevano onorati, sono spiegati dal tribunale: 1) per l’inverosimile circostanza che a fronte dalla catastrofe ambientale causata dalla inondazione della zona in cui si trovavano i terreni condotti dal ricorrente, minacciare l’unico membro della famiglia in grado di lavorare significava mortificare ogni speranza di pagamento dei debiti; 2) per la contraddittorietà della circostanza che il cognato lo avesse aiutato a fuggire, di fatto fornendogli il necessario denaro, e non avesse invece provveduto ad aiutarlo nel saldare i debiti; 3) per l’inverosimile ricostruzione della vicenda, poiché l’alluvione aveva messo in difficoltà non solo il ricorrente, ma tutti i proprietari e coltivatori della zona, sicché risultava inspiegabile l’atteggiamento minatorio dei creditori; 4) per l’inattendibilità del racconto del viaggio continentale affrontato dal richiedente, giunto così alla frontiera di Trieste, ma che inspiegabilmente non richiedeva asilo appena in Italia, attendendo invece di raggiungere Caltanissetta.

Ebbene, a fronte di tali rilievi, le censure sollevate dal ricorrente al decreto de Tribunale di Caltanissetta confliggono con le emergenze processuali, non cogliendo nel segno. Al contrario di quanto sostenuto, il giudice ha ben governato l’invocata disciplina normativa. Se poi con la critica indirizzata alia motivazione del provvedimento si sia voluta sollecitare una rivalutazione della vicenda, non ci si troverebbe dinanzi alla denuncia di un errore di diritto, cui in ricorso si fa espresso riferimento, ma ad una denuncia di vizio motivazionale. Peraltro, il vaglio del giudice sulla credibilità del racconto, costituendo un apprezzamento di merito, si sottrae al controllo di legittimità, perché non più consentito dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., 7/04/2014, n. 8053).

Va d’altronde rammentato che, in materia di protezione internazionale, il richiedente é tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non é in grado di provare soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alia proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass., 12/06/2019, n. 15794). Pertanto, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria, o la prospettazione del grave danno cui andrebbe incontro il richiedente qualora rientrato nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., 27/06/2018, n. 16925/18; 11/08/2020, n. 16925; cfr. anche 19/12/2019, n. 33858).

Dalla stessa narrazione, tra l’altro, la vicenda si inquadra nei rapporti, ancorché minacciosi o molto tesi, tra debitori e creditori, con uno sfondo dunque squisitamente circoscritto e privato, che non consente neppure di collocare questi presunti creditori in una delle categorie di responsabili del danno grave previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5.

Né può essere apprezzata l’obiezione secondo cui, nel disconoscere una situazione di violenza e minaccia all’incolumità del richiedente, che sarebbe fuggito dal paese per non finire nella morsa della cd. “schiavitù dei debiti”, il giudice non avrebbe avuto riguardo al contesto socio-politico e culturale che caratterizza il Paese e, segnatamente, la zona del Punjab, afflitto da livelli di violenza tale da concretare un elevato rischio di incolumità personale. Per quanto già chiarito, il tribunale ha escluso, per la scarsa credibilità della narrazione, l’esposizione del richiedente al pericolo di subire trattamenti inumani e degradanti.

Quanto alle ipotesi riconducibili all’art. 14, lett. b), del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, alla luce del rapporto EASO aggiornato al 2018, intanto il giudice ha escluso che nelle province del Punjab si siano verificati episodi di conflitto armato interno. Ha riportato gli esiti del rapporto anche con riguardo al 2017, vincendo l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, rilevante ai fini del riconoscimento del conflitto armato, di contro apprezzando una situazione di “diminuita violenza”. Si tratta di un apprezzamento fattuale, a fronte di una censura ricondotta dai ricorrente nell’errore di diritto e non nell’alveo del vizio motivazionate, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 La decisione assunta dai giudice di merito dunque, certamente non illogica né contraddittoria rispetto ai dati accertati, si sarebbe comunque sottratta anche a questa critica.

D’altronde, sotto il profilo dell’errar iuris in indicando, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h), e, in termini identici, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), definiscono come “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Si é a tal fine già chiarito quanto siano irrilevanti, ai fini del pericolo di danno grave, i fatti narrati dal richiedente.

Quanto poi alla fattispecie contemplata nell’art. 14, comma 1, lett. C) del D.Lgs. n. 251 cit., secondo cui il “danno grave” sussiste nell’ipotesi di “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, é noto come, ai fini della concessione della protezione sussidiaria la nozione dev’essere interpretata -in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12)- nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, per cui il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 8/07/2019, n. 18306; 2/04/2019, n. 9090; 31/05/2018, n. 14006). Il rapporto EASO esaminato dal tribunale ha escluso tale fattispecie. A fronte del percorso argomentativo della pronuncia le critiche sono viziate da genericità.

Non é fondata neppure l’invocata violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del tribunale. Come questa Corte ha più volte affermato (Cass., 17/05/2019, nn. 13449; 13450,13451, 13452), il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata, nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. La decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, avendo indicato la fonte in concreto utilizzata (rapporto EASO aggiornato al 2018) ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da detta fonte. E’ altrettanto noto che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia- deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dai giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. 21/10/2019, n. 26728). Si tratta di un onere non adempiuto nel caso di specie, perché il ricorrente non ha indicato fonti più recenti e di segno opposto per inficiare le informazioni cui ha fatto riferimento la corte distrettuale.

Con il quinto motivo il richiedente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1364,1365 e 1369 c.c., artt. 2697 c.c. e ss., degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2, dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, dell’art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente rigettato la richiesta di protezione umanitaria.

Neppure questa censura merita accoglimento perché inammissibile, al pari delle altre.

Il tribunale ha evidenziato che ai fini della concessione della protezione umanitaria occorre procedere ad una vantazione effettiva tra lo stato di integrazione sociale dello straniero in Italia, comparandola con la situazione attuale del paese d’origine del richiedente, allo scopo di verificare concretamente se il rientro possa compromettere la titolarità e l’effettivo esercizio dei suoi diritti umani. Ha concluso in senso negativo, mancando elementi di pericolo, considerando che il ricorrente non ha concretamente enunciato alcuna vulnerabilità.

La motivazione tiene conto dei principi di diritto enucleati da questa Corte in materia di protezione umanitaria. Va infatti rammentato che la protezione umanitaria é una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 9/10/2017, n. 23604; 15/05/2019, n. 13096).

I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio dei permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dai legislatore prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018 (secondo la normativa applicabile ai caso di specie ratione temporis), erano accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero, derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire une significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. 23/02/2018, n. 4455). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente rilevando, in sostanza, la mancanza, nella storia personale del ricorrente, di alcuna specifica situazione che possa giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si tratta, com’é evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando si lamenti l’omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e che se considerato, avrebbe consentito una diversa ricostruzione dell’accaduto e delle ragioni invocate dalla parte. Nel caso di specie il ricorrente ha solo invocato errori di diritto, e comunque, anche ammettendo, per astratto, che con i motivi di ricorso abbia voluto denunciare un vizio di motivazione, manca ogni riferimento ai fatti decisivi da cui potevano emergere i requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Come affermato da questa Corte (ai cui principi si riporta il decreto ora impugnato), il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggetti va del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018 cit). E tale comparazione presuppone un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che non può essere soddisfatto dal mero svolgimento in quest’ultimo di un’attività lavorativa, che nel caso di specie non risulta neppure prospettata, mentre, di contro, é pacifico che tutti i famigliari del ricorrente (genitore, moglie, figli, come rimarcato dal tribunale) si trovano e continuano a vivere in Pakistan.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nulla va disposto in ordine alle spese, considerando che il Ministero non si é ritualmente costituito.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

 

 

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