Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13123 del 24/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.24/05/2017), n. 13123
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11578 – 2015 proposto da:
M.A., D.L.M. elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA G. PAISIELLO 55, presso lo studio dell’avvocato FRANCO GAETANO
SCOCA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del Curatore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVICO PASTOR, 12, presso
lo studio dell’avvocato MATTEO DI PERNA, rappresentata e difesa
dall’avvocato FABIO VERILE;
– controricorrente –
nonchè contro
BANCA CAMPANIA S.P.A., PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI
CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1667/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 28/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la corte d’appello di Bari ha rigettato il reclamo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione nei riguardi della sentenza dichiarativa di fallimento, ritenendo infondata l’unica doglianza, in quella sede prospettata, circa l’omessa notifica del decreto di convocazione al liquidatore;
ha osservato che la convocazione era stata fatta tramite Pec all’indirizzo telematico a suo tempo indicato al registro delle imprese e mai disattivato;
la società propone ricorso per cassazione deducendo, col primo motivo, la falsa applicazione della L.Fall. art. 15, alle società estinte, nella parte previdente la notifica a mezzo Pec e, col secondo motivo, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul profilo afferente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 – bis c.p.c., n. 1, avendo questa Corte già affermato che, in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento ben può essere notificato, ai sensi della L.Fall. art. 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese (v. Cass. n. 17946-16; Cass. n. 17767-16), ove quell’indirizzo non sia stato – come nella specie risulta non esser stato – disattivato; il ricorso non offre argomenti idonei a rivisitare il citato indirizzo;
il secondo motivo è inammissibile perchè attinente a questione giuridica, notoriamente insuscettibile di essere oggetto di censura motivazionale;
la questione di costituzionalità, prospettata in ipotesi, è manifestamente infondata alla luce di quanto già affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 146 del 2016; il ricorso va definito con pronuncia di inammissibilità;
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017