Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13123 del 15/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 15/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13123
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25401/2009 proposto da:
B.C. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato MORGANTI
Pietro, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI
Livia, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 3116/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
18/02/2009, depositata il 22/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito l’Avvocato Morgani Pietro, difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla
osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
B.C. ha impugnato sentenza della Corte d’appello di Roma del 22/07/2009, che l’ha condannato al pagamento di assegno mensile di Euro 500,00 a favore della moglie divorziata B.A..
La B. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per l’elevazione dell’assegno. Vanno riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Quanto al primo motivo del ricorso principale, è evidente l’impossibilità di comparare le risultanze del procedimento di separazione e di quello di divorzio, anche relativamente all’assegno, considerata l’autonomia dei giudizi e la differente natura e carattere dei rispettivi assegni.
Quanto agli altri due motivi, e all’unico del ricorso incidentale, il giudice valuta correttamente an e quantum dell’assegno, considerando, con motivazione adeguata, redditi e proprietà delle parti (non le condizioni di salute di entrambi), non ravvisando prova che incidesse sui redditti) per concludere che l’importo dell’assegno, assai limitato, è un contributo parziale, e non sostitutivo, correlato alle posizioni economiche delle parti, in modo che la B. possa pervenire ad un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
I ricorsi, nella sostanza, introducono profili di fatto insuscettibili di valutazione in questa sede e vanno pertanto dichiarati inammissibili.
Il tenore della decisione richiede che le spese di giudizio siano compensate.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011