Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13122 del 28/05/2010
Cassazione civile sez. II, 28/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13122
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.D. (OMISSIS), L.A.
(OMISSIS), B.A. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 48, presso lo studio dell’avvocato
RAGUSO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato CARBONE
ALESSANDRO;
– ricorrenti –
contro
P.S.M. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio
dell’avvocato BONIFAZI LUCIANA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LORUSSO FEDERICO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 70/2006 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di
ALTAMURA, depositata il 11/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/04/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per inammissibilità.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 27.12.91 P.S.M. conveniva in giudizio, davanti alla Pretura di Bari, sez. dist. di Gravina di Puglia, D.D., L.A. e B.A., per ivi sentire dichiarare l’esatto confine tra il proprio appezzamento di terreno, esteso ha 4, 23, 98, pascolo, sito in agro di (OMISSIS) località “(OMISSIS)”, in catasto terreni partita (OMISSIS), fl.
(OMISSIS), part.lla n. (OMISSIS), in ditta M.V., P. M. e P.S.M., e quello esteso ha 7, 30, 84 in catasto terreni partita (OMISSIS), fl. (OMISSIS), part.lla n. (OMISSIS), di proprietà dei convenuti, acquistato con atto per notaio Ammirati del 2.7.1981, e disporre di conseguenza l’apposizione dei termini lapidei.
I convenuti, costituitisi, eccepivano il difetto di legittimazione attiva e il difetto di interesse ad agire dell’attrice, contestandone la titolarità del terreno, nonchè l’improponibilità dell’azione, perchè non proposta congiuntamente agli altri comproprietari del terreno;’incompetenza per valore del giudice adito e la sua incompetenza funzionale.
Ammessa ed espletata c.t.u., la causa con l’instaurazione del Giudice Unico veniva trasmessa al Tribunale di Bari e, quindi, al giudice di pace di Altamura, innanzi al quale, precisate le conclusioni, veniva decisa con sentenza n. 19/03, che, rigettava le eccezioni dei convenuti e accoglieva la domanda attrice, condannando i convenuti alle spese processuali.
Il Tribunale di Bari con sentenza n. 70/06, depositata l’11.4.06, rigettava l’appello proposto da D., L. e B., che condannava alle spese del grado.
Per la cassazione della decisione ricorre la parte soccombente, cui resiste con controricorso l’intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondato è il primo motivo di ricorso con cui si censura la sentenza impugnata in punto di ritenuta inammissibilità dell’eccezione di incompetenza per valore del giudice originariamente adito:
Vale, infatti, considerare che la Corte di merito ha fornito adeguata motivazione sul punto, facendo idoneo riferimento al principio di diritto richiamato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in assenza della prova sul reddito dominicale dell’immobile o della relativa rendita catastale, che l’eccipiente era tenuto a fornire, la relativa eccezione risulta inammissibile. (Cass. 25.3.1999 n. 2827;
11.10.1995 n. 10600).
Identico discorso è a farsi circa l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, risultando regolarmente acquisita al processo, tenuto conto dell’epoca di introduzione del giudizio (1991), la prova della contitolarità dell’attrice del fondo a favore del quale è stata chiesto l’accertamento del confine.
Ed infatti, dalla documentazione prodotta risulta accertato che il fondo de quo è intestato a M.V., P.M. e P.S.M., succeduta ab intestato al genitore P.S.M., deceduto il (OMISSIS):
Su tale punto non possono residuare incertezze ove si osservi che la contitolarità dell’immobile da parte dell’attuale resistente aveva già avuto un implicito riconoscimento da parte degli attuali ricorrenti nel giudizio di opposizione al decreto di usucapione speciale, definito favorevolmente per la P., con sentenza del Tribunale di Bari n. 3777/05 e in fase decisionale davanti alla Corte di Appello di Bari.
Osta alla produzione in sede di legittimità ogni altra produzione documentale non prodotta in sede di merito, risolvendosi la medesima in una censura in fatto.
E’ appena il caso di rilevare che i due quesiti di diritto formulati dai ricorrenti si risolvono in altrettante affermazioni di diritto totalmente generiche e puramente astratte, che non consentono di ricostruire quale avrebbe dovuto essere, secondo gli stessi ricorrenti, le rispettive regula iuris che il giudice “a quo” avrebbe dovuto applicare.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio in forza del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010