Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13122 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 24/06/2016), n.13122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 20424/12 proposto da:

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Barberini 36, presso la Regione Puglia

Delegazione di Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Sivo

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

VIMA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e

V.M.V., elettivamente domiciliati in Roma, Viale

del Vignola 5, presso l’avv. Livia Ranuzzi, rappresentati e difesi

dall’avv. Raffaele D’Innella giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia (Bari), Sez. 3, n. 25/03/12 del 26 marzo 2012, depositata il

23 aprile 2012, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 6 maggio 2016

dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Uditi l’avv. Giovanni Sivo per la Regione Puglia e l’avv. Livia

Ranuzzi per delega dell’avv. Raffaele D’Innella per i

controricorrenti;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un atto di contestazione delle violazioni per attività di discarica abusiva, riferita all’anno 2007, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza con il quale veniva chiesto alla società contribuente oltre il pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica anche delle sanzioni irrogabili per gli abusi commessi mediante il deposito e stoccaggio di rifiuti fuori del perimetro dello stabilimento nel quale essa era autorizzata ad operare.

La Commissione adita rigettava il ricorso, ma la decisione era riformata con la sentenza in epigrafe avverso la quale la Regione Puglia propone ricorso per cassazione con quattro motivi. La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto relativi ad una complessiva censura della sentenza impugnata, argomentata sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, circa la specifica individuazione della fattispecie riferibile ai comportamenti della società contribuente verbalizzati dalla Guardia di Finanza e alla definizione dei materiali accumulati come rifiuti.

2. Le censure, considerate nel loro complesso, sono fondate in quanto la sentenza impugnata palesemente omette di considerare che dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza emergeva inoppugnabilmente che l’attività di stoccaggio svolta dalla società contribuente avveniva all’esterno del perimetro dello stabilimento nel quale era autorizzata ad operare, sicchè in ogni caso essa era da considerare come “discarica abusiva” e quindi sanzionabile.

2.1. Non conclusive sono le argomentazioni con le quali il giudice di merito ritiene di escludere che i materiali stoccati fossero giuridicamente considerabili “rifiuti”, pervenendo alla conclusione che si tratterebbe di “materiali da recuperare” “provvisoriamente depositati” nel sito nel quale sono stati rinvenuti dai verbalizzanti. In tal modo il giudicante, da un lato, dà per dimostrato ciò che è da dimostrare – e cioè la “recuperabilità” dei materiali stoccati, anche considerato che rispetto a ciò resta irrilevante l’intenzione del depositante – e, dall’altro, omette di prendere atto che si può parlare di “deposito temporaneo” solo nel caso in cui si tratta di “raggruppamento” di “materiali” nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, “da intendersi quale l’intera area in cm si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti” (D.Lgs. n. 153 del 2006, art. 183, comma 1, lett. 66): non, quindi, quando osi accada, come è nel caso di specie, al di fuori del perimetro nel quale è legittimamente svolta l’attività.

3. Con il quarto motivo, la Regione deduce violazione e falsa applicazione di legge nonchè mancata motivazione su un fatto controverso e decisivo, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui considera la concessione alla società contribuente di un permesso di costruire in sanatoria che starebbe “ad indicare la non incompatibilità, anche per il recente passato, del contestato stoccaggio con la destinazione urbanistica e la tutela ambientale dell’intera zona”.

4. Il motivo, quand’anche si valesse prescindere dall’inammissibile riferimento unitario ad una pluralità di vizi imputabili alla sentenza impugnata (Cass. n. 21611 del 2013), si palesa immediatamente inammissibile alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui: “Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità” (Cass. n. 635 del 2015).

4.1. Nè, peraltro, viene specificamente indicato il “fatto controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per fatto non una questione o un punto della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatta principale), purchè controverso e decisivo” (Cass. n. 2805 del 2011).

5. Pertanto devono essere accolti i primi tre motivi di ricorso, dichiarato inammissibile il quarto; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiarato inammissibile il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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