Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13122 del 24/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 13122 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 17303-2008 proposto da:
POSA . MASSIMO C.F. PSOMSM38D28H501B, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE BIANCO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2015
1306

AGENZIA

ANSA – AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA

SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.;
g.

– intimata –

sul ricorso 20804-2008 proposto da:

Data pubblicazione: 24/06/2015

AGENZIA ANSA – AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA
SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

POSA MASSIMO C.F. PSOMSM38D28H501B;
– intimato –

avverso la sentenza n. 12422/2007 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 21/06/2007 r.g.n. 209670/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato CARLONI LIVIO per delega BIANCO
GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
raccoglimento di entrambi i ricorsi.

4

4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Posa Massimo notificava all’ANSA un atto di precetto con il quale veniva azionata la
sentenza n. 18168/03 emessa dal Tribunale di Roma quale giudice del lavoro. In
pendenza della relativa procedura esecutiva il debitore escusso promuoveva un
giudizio di opposizione all’esecuzione forzata, deducendo che la suddetta sentenza
aveva riconosciuto in favore del Posa la somma di Euro 10.594,00, oltre accessori, di
cui Euro 7.659,00 a titolo di integrazione dell’indennità di residenza ed Euro 2.936,00
a titolo di indennità integrativa del TFR. Ciò premesso, sosteneva di avere già versato
al creditore, in esecuzione della sentenza, un importo di euro 33.156,47, laddove il
Posa – che pure aveva dichiarato di agire per ottenere il residuo – aveva indicato di
avere percepito la somma di euro 24.265,45; contestava inoltre che la sentenza
azionata costituisse un valido titolo esecutivo in relazione agli importi richiesti per
rivalutazione monetaria e interessi legali sulla “maggiore indennità di residenza”, in
quanto tale credito era stato disarticolato nell’atto di precetto in varie componenti con
la specificazione per ciascuna di esse di una diversa data di decorrenza, allo scopo di
addivenire ad una più favorevole quantificazione degli accessori.
L’opposizione veniva accolta dal Tribunale, che dichiarava l’inesistenza del diritto del
Posa a procedere all’esecuzione forzata nei confronti dell’ANSA nella misura indicata
nell’atto di precetto notificato in data 13.12.2004 e nel successivo pignoramento
presso terzi notificato in data 11.3.2005.
Osservava il Giudice dell’opposizione che la sentenza di condanna nei confronti
dell’ANSA indicava la somma di Euro 7.659,00 a titolo di indennità di residenza “con
specifico riferimento alle spese sostenute dal Posa nel periodo di attività prestata a
Parigi quanto a canone d’abitazione, taxe d’habitation, riscaldamento ed assicurazione
(arco temporale 1981/1986)”, ma nessun elemento consentiva di affermare, sulla base
del tenore testuale del titolo esecutivo, la correttezza delle date di decorrenza dei
crediti indicate nell’atto di precetto; pertanto, la sentenza non poteva costituire un
valido titolo esecutivo (art. 474 cod. proc. civ.) quanto agli accessori, non contenendo
quegli elementi che da soli o attraverso un mero calcolo matematico consentissero di
determinare l’ammontare della somma oggetto di condanna. Riteneva poi il Tribunale
che l’accoglimento del motivo dell’opposizione relativo alla mancanza di un valido
titolo esecutivo esimesse dall’indagine in ordine alla quantificazione del credito
residuo.
Per la cassazione di tale sentenza Massimo Posa propone ricorso, affidato a tre
motivi. L’ANSA resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato,
R. G. n.17303/08 + 20804/08 -1 –

Udienza del 19 marzo 2015

.,

e
c….é. ,

sulla base di un solo motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378
40

cod. proc. civ.,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi il ricorrente principale, denunciando violazione di legge (art,
360 n. 3 cod. proc. civ.), chiede se, in un’opposizione del debitore (nella specie,

all’esecuzione forzata per più voci di credito accertate con sentenza del giudice del
lavoro nonché sulla richiesta del creditore opposto di integrale reiezione
dell’opposizione e, dichiarata l’inesistenza di quel diritto solo per parte di una delle
voci di credito azionate in executivis: 1) abbia violato il principio di corrispondenza tra
il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. il giudice che si esima
espressamente dal determinare l’entità del residuo credito effettivamente esistente
alla luce della sentenza azionata e dei pagamenti effettuati dal debitore; 2) abbia
emesso una sentenza nulla, in relazione all’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., il giudice
dell’opposizione che si esima espressamente, senza la benché minima motivazione (o
con motivazione apparente), dal determinare l’entità del residuo credito effettivamente
esistente alla luce della sentenza azionata e dei pagamenti effettuati dal debitore.
Con il terzo motivo il ricorrente chiede se abbia violato l’art. 474 cod. proc. civ. il
giudice dell’opposizione all’esecuzione che, chiamato a decidere sulla certezza,
liquidità ed esigibilità di un credito per rivalutazione e interessi azionato in executivis,
neghi l’esistenza di tali requisiti in una sentenza del giudice del lavoro che: a) abbia
quantificato l’entità complessiva del credito in linea capitale; b) abbia condannato il
datore di lavoro (nella specie, l’ANSA) al pagamento di rivalutazione ed interessi; c)
abbia precisato la tipologia delle componenti del credito in linea capitale liquidato e il
periodo in cui il credito medesimo era venuto ad esistenza; d) abbia espressamente
posto a base della sua decisione la documentazione acquisita comprovante l’esistenza
e la data di maturazione delle singole componenti del credito capitale, senza tener
conto che l’entità dei predetti “accessori” può essere determinata mediante un
semplice calcolo aritmetico sulla base dei prezzi calcolati dall’Istat e del tasso di
interesse legale.
Con ricorso incidentale condizionato, l’Agenzia ANSA (Agenzia Nazionale Stampa
Associata) soc. coop. denuncia omessa motivazione (art. 360 n.5 cod. proc, civ.) in
ordine al carattere ampiamente e integralmente satisfattivo dei pagamenti effettuati
dalla società (al lordo delle ritenute di legge), allegati al ricorso e asseverati da
produzione documentale.

R.G. n.17303/08 + 20804/08
Udienza del 19 marzo 2015

-2-

l’ANSA) volta a fare accertare l’inesistenza in toto del diritto del creditore a procedere

Preliminarmente, va disposta la riunione ex art. 335 cod. proc. civ. del ricorso
principale e di quello incidentale, registrato separatamente.
Il ricorso principale è fondato nei limiti che seguono.
Occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte, nel risolvere un contrasto
interpretativo insorto tra le sezioni semplici, con la sentenza n.11066 del 2012 hanno

cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è
consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del
provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso
si è formato. Ne consegue che il giudice dell’opposizione all’esecuzione non può
dichiarare d’ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come
titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese,
anche sul piano probatorio.
Un indirizzo della giurisprudenza della Corte aveva negato valore di titolo esecutivo
alla decisione di condanna quando il documento cui questa è consegnata non contenga
elementi sufficienti a rendere liquido il credito con calcolo puramente matematico, e
così aveva negato che si potesse fare riferimento ad elementi esterni, non desumibili
dal titolo, pur se presenti nel processo che aveva portato alla formulazione della
condanna; secondo tale orientamento, il creditore doveva fare ricorso alla procedura
per decreto d’ingiunzione, da chiedere in base ai documenti che la parte istante
poneva a base della liquidazione del credito. Al predetto orientamento se ne
contrapponeva un altro, che consentiva l’integrazione extratestuale, a condizione che i
dati di riferimento fossero stati acquisiti al processo in cui il titolo giudiziale si era
formato. Le Sezioni Unite della Corte hanno disatteso il primo orientamento, che
postula una identificazione del titolo esecutivo col documento in cui è consacrato
l’obbligo da eseguire. Tale orientamento è quello seguito anche dal Tribunale nella
sentenza impugnata, come risulta dal tenore testuale della sentenza stessa, emessa
nel 2007, ben prima dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
La giurisprudenza di legittimità successiva, nel confermare l’interpretazione elle
S.U., ha ulteriormente precisato che il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474,
secondo comma, n. 1, cod. proc. chi., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui
è consacrato l’obbligo da eseguire, in quanto è consentita l’interpretazione
extratestuale dei provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel
processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel
corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo
R. G. n.17303/08 + 20804/08
Udienza del 19 marzo 2015

-3-

chiarito che il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474, secondo comma, n. 1,

mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel
dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (Cass. n. 23159 del 2014; cfr. pure
Cass. n. 9161 del 2013).
Ciò premesso in via generale, va ulteriormente osservato che nel ricorso per
cassazione il Posa non si duole dell’interpretazione del titolo esecutivo operata dal

frazionamento del credito riconosciuto a titolo di indennità di residenza in diverse
componenti (canone di locazione, “taxe d’habitation”, riscaldamento ed assicurazione),
riferibili al periodo di attività lavorativa . prestata a Parigi dal 1981 al 1986, avesse
formato oggetto, e dunque fosse stata trattata e decisa, nel giudizio in cui si formò il
titolo esecutivo. Il lavoratore non offre nel ricorso per cassazione (art. 366 n. 3 cod.
proc. civ.) elementi per la ricostruzione del thema decidendum di tale processo, volti a
sostenere che le date di decorrenza indicate nell’atto di precetto trovassero
fondamento nell’accertaménto giudiziale sottostante la titolo esecutivo.
Nel giudizio di legittimità il ricorrente si duole, invece (e più limitatamente), del fatto
che il Tribunale abbia ritenuto che l’accoglimento del motivo di opposizione vedente
sulla disarticolazione del credito riconosciuto nel titolo esecutivo in diverse componenti
dell’indennità di residenza e sulla conseguente diversa articolazione della decorrenza
dei relativi accessori potesse esimere il medesimo Giudice dall’indagine in ordine alla
quantificazione del credito dovuto per interessi legali e rivalutazione monetaria,
comunque riconosciuto nel titolo esecutivo. Deduce infatti che, una volta espresso il
convincimento che !a sentenza n. 18168/03 del Giudice del lavoro non giustificasse il
criterio di calcolo degli accessori sull’indennità di residenza nei termini di cui all’atto di
precetto, ciò nondimeno il Giudice dell’opposizione avrebbe dovuto espungere dal
credito azionato in executivis l’ammontare degli accessori non dovuti dall’ANSA e
determinare il minore importo di quelli dovuti, essendo chiaramente indicato nel titolo
esecutivo il credito riconosciuto per “maggiore indennità di residenza” e il periodo di
riferimento.
Tale censura merita accoglimento. L’omesso riferimento – nella sentenza di condanna
al pagamento di spettanze retributive con rivalutazione e interessi – agli indici ISTAT di
cui all’art. 150 disp. att. cod. proc. civ. non rileva ai fini della determinazione del
credito, giacché per tali voci il criterio di computo non può che essere quello indicato
nella citata disposizione; analogamente, la mancata specificazione della data di
decorrenza degli interessi legali comporta che essi decorrano, ai sensi dell’art. 429
cod. proc. civ., dalla maturazione del diritto (Cass. n. 3769 del 2004).

R.G. n.I7303/08 20804/08
Udienza deI 19 marzo 2015

-4-

giudice dell’opposizione; difatti, non sostiene che la questione concernente il

L’accoglimento di tale censura ha carattere assorbente anche rispetto all’esame del
ricorso incidentale condizionato, ben potendo ogni questione relativa al carattere
satisfattivo dei pagamenti già eseguiti essere riproposta nel giud• io di rinvio.
P.Q.M.

MSQ1aOtto

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara ICiammissibild
r
il ricorso incidentale;

persona di diverso giudice.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2015
Il Consigliere est.

Il Pre idente

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA