Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13122 del 24/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.24/05/2017), n. 13122
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7677-2015 proposto da:
N.G., N.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
SPAGNUOLO che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona
del Responsabile del Reparto Settore Dipartimentale Recupero Crediti
di Napoli e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell’avvocato SABINA
MARONCELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato CATERINA ALEANO;
– controricorrente –
nonchè contro
BANCA CARIME S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile
Funzione Sofferenze, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
GROTTA PERFETTA 130 presso lo studio dell’avvocato MARIA ALESSANDRA
IANNICELLI rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli
avvocati MICHELE SARNO e STEFANIA IANNICELLI;
– controricorrente –
nonchè contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), quale
conferitaria di tutte le attività e passività della già Bnl
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso
lo studio dell’avvocato FABRIZIO CARBONETTI che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LUIGI ADINOLFI;
– controricorrente –
nonchè contro
BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 34/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 20/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
F. e N.G. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Salerno in data 20-1-2014 che ha dichiarato inammissibile per tardività il loro gravame nei confronti della sentenza di primo grado, del 2-5-2012, nonchè avverso il successivo provvedimento in data 23-2-2015 col quale la medesima corte ha dichiarato parimenti inammissibile un’istanza di rimessione in termini per la proposizione dell’appello;
deducono due motivi;
resistono con controricorso le intimate Banca nazionale del lavoro, Banca Carime e Banca Monte dei paschi di Siena;
le parti hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
nei due motivi i ricorrenti rispettivamente denunziano (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 153,115 e 116 c.p.c., quanto alla pronuncia negativa della rimessione in termini, per non avere la corte d’appello verificato la serietà e veridicità delle circostanze all’uopo allegate, riflettenti la responsabilità del difensore incaricato di impugnare la sentenza di primo grado, e per non aver preso posizione in ordine alla configurabilità del fortuito o della forza maggiore; (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., in correlazione con gli artt. 3 e 24 Cost., in parallelo con quanto invece si ritiene in giurisprudenza consentito all’imputato nel procedimento penale;
il ricorso, funzionale a ottenere la rimessione in termini per la proposizione dell’appello, è inammissibile in ragione del giudicato formatosi sulla sentenza d’appello;
l’istanza di rimessione in termini risulta invero proposta al giudice d’appello dopo che l’appello medesimo era stato a sua volta dichiarato inammissibile con sentenza del 20-1-2014;
il ricorso per cassazione avverso la sentenza anzidetta è stato proposto in data 11-3-2015, a fronte della soggezione della controversia al termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c.;
gli stessi ricorrenti evidenziano che la causa era stata instaurata, in primo grado, con ricorso ex art. 615 c.p.c., comma 2, in data 26-10-2009, sicchè la sentenza d’appello era soggetta al termine semestrale di impugnazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c., come riformato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46;
il giudicato formale non può essere aggirato mediante il ricorso avverso un distinto atto, quale innegabilmente è il provvedimento col quale giustamente, a cagione della già avvenuta pronunzia di inammissibilità dell’appello, la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’istanza di rimessione;
il ricorso va quindi definito con pronuncia di inammissibilità; spese alla soccombenza.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida per ciascuno dei contro ricorrenti, in Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei, ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017