Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13122 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14410/2019 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonino Ficarra,

presso il cui studio a Mazzarino, via Bivona 37, elettivamente

domicilia per procura speciale rilasciata in foglio separato e unito

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– intimato –

Avverso il decreto n. 527/2019 del Tribunale di Caltanissetta,

depositato il 18.03.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Francesco

FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Caltanissetta, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto da A.A., nato in Pakistan, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di asilo rivolta alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa. Il giudice ha rigettato il ricorso reputando non credibili i fatti e le affermazioni rese dal richiedente. Il ricorrente ha censurato il decreto, chiedendone la cassazione, affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’interno ha depositato un atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Preliminarmente deve rilevarsi che il Ministero ha resistito con una “atto di costituzione”, non notificato, per l’eventuale partecipazione alla discussione nella pubblica udienza. Va affermato che, in mancanza di notificazione, l’atto depositato non è qualificabile come controricorso e l’intimato, pur in presenza di regolare procura speciale ad litem, non è legittimato neppure a depositare memorie illustrative (Cass. n. 25735 del 2014). Trattasi di un principio che, affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c. (cfr. Cass. n. 26974 del 2017).

Con i primi due motivi il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 Cost., del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, dell’art. 6, comma 3, lett. A) della Convenzione dei diritti dell’uomo, recepita con la L. n. 848 del 1955, dell’art. 14, comma 3, lett. A) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, recepito con L. n. 881 del 1977, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha denunciato la mancata traduzione, nella lingua conosciuta dal ricorrente, sia della decisione della commissione territoriale, sia dell’impugnato decreto, con loro conseguente nullità. Ha sostenuto la necessità che l’atto destinato al cittadino straniero sia preventivamente tradotto in una lingua da lui comprensibile, invocando la illegittimità costituzionale dell’art. 122 c.p.c., per contrasto con gli artt. 6 e 10 Cost., nella parte in cui non prevede l’obbligo della traduzione degli atti per lo straniero in relazione quanto meno ai procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto di asilo o dello status di rifugiato.

I motivi sono inammissibili. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonchè quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, ai fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa (Cass., n. 18723/19; n. 16470/19; n. 7385/17). Nel caso concreto, il ricorrente ha lamentato genericamente la mancata traduzione nella propria lingua del provvedimento della Commissione territoriale e del decreto impugnato, ma senza allegare una specifica lesione del diritto di difesa che fosse conseguenza diretta dell’omessa traduzione. Mancano pertanto anche i presupposti per invocare l’illegittimità costituzionale dell’art. 122 c.p.c..

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, degli artt. 6 e 13 della CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della direttiva CE 2013/32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha censurato il decreto nella parte in cui il tribunale ha escluso che la vicenda narrata dal richiedente esulava dal rischio di persecuzione, rilevante ai fini della protezione internazionale. Al contrario, secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, la fattispecie doveva collocarsi in uno dei casi tassativamente indicati nell’art. 1, lett. A, n. 2 della Convenzione di Ginevra del 1951, il cui contenuto è meglio definito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, e in particolare nelle ipotesi di persecuzione “per motivi religiosi, e fortemente politici e culturali”.

A sostegno della domanda, diretta alla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, o, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria o di quella umanitaria, aveva affermato di essere fuggito dal proprio paese d’origine (Pakistan, Regione del Punjab), con la complicità di uno zio, perchè, rimasto orfano di madre, il padre, risposatosi, lo aveva sempre maltrattato, facendolo vivere in campagna ed impedendogli di andare a scuola. Poichè gli era stato combinato un matrimonio, che lui rifiutava, era fuggito, giungendo dopo due anni in Italia. Aveva riferito di non voler tornare in Pakistan per timore di essere ucciso dal padre.

Il ricorrente insiste sulla natura circostanziata delle dichiarazioni rese e lamenta che il giudice non ha tenuto conto del contesto culturale, religioso e sociale di provenienza del richiedente asilo, non comprendendo in particolare che la rottura di una promessa di matrimonio non è tollerata nella sua società d’origine, esponendolo ad atti persecutori. Denuncia che il tribunale avrebbe dovuto correttamente valutare il materiale probatorio offerto dal ricorrente, attivando inoltre d’ufficio gli opportuni mezzi di cooperazione istruttoria. Infine, ha concluso il ricorrente, il giudice non ha correttamente applicato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lì dove prevede che, pur in mancanza di prove, le dichiarazioni dell’istante devono essere considerate veritiere se coerenti e non contraddittorie rispetto alle informazioni generali e alle condizioni del paese d’origine.

Il motivo è inammissibile.

Esso è contraddetto dalla esaustività delle argomentazioni del decreto impugnato, dalla cui motivazione è dato evincere che quel giudice aveva riscontrato la genericità delle vicende narrate, l’assenza di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, la contraddittorietà dei fatti esposti dal richiedente. In particolare la genericità e scarsa credibilità del racconto del ricorrente, tutto incentrato sui maltrattamenti paterni, vagamente riferiti, e sulla contrarietà al matrimonio combinato, ha indotto il tribunale ad escludere quei fatti dalle ipotesi persecutorie, collocandosi invece, qualora veritieri, tra gli eventi di natura privata che hanno attinto il ricorrente. Peraltro il timore di essere ucciso dal padre è ipotesi non confortata da alcun elemento, atteso che mai nel racconto del richiedente, che pur ha lamentato i maltrattamenti, è stata anche solo ventilata una condotta violenta e omicida del genitore. Il giudice ha dunque ritenuto poco credibile il racconto, per la sua genericità e contraddittorietà, reputando che la fattispecie esulava dal rischio di persecuzione che, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), rileva ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

Ebbene, a fronte di tali rilievi, le censure sollevate dal ricorrente al decreto del Tribunale di Caltanissetta confliggono con le emergenze processuali. Al contrario di quanto sostenuto, il giudice ha ben governato la disciplina normativa invocata dal ricorrente, così che deve escludersi ogni attinenza con l’errore di diritto. Se poi con la critica indirizzata alla motivazione del provvedimento si sia voluta sollecitare una rivalutazione della vicenda, ci si troverebbe dinanzi alla denuncia di un vizio motivazionale altrettanto inammissibile, considerato che il vaglio di credibilità del giudice, costituendo un apprezzamento di merito, si sottrae al controllo di questa Corte, perchè non più consentito dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., 7/04/2014, n. 8053).

Peraltro va rammentato che in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass., 12/06/2019, n. 15794). Pertanto, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre, procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., 27/06/2018, n. 16925/18; 11/08/2020, n. 16925; cfr. anche 19/12/2019, n. 33858).

Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369,2697 e ss. c.c., degli artt. 115 e 116c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, degli artt. 6 e 13 della CEDU, dell’art. 47 della Carta del diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della direttiva CE n. 2013/32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione, ritenendo l’insussistenza, nel luogo d’origine del richiedente, di una situazione di violenza e minaccia all’incolumità del richiedente, non riconoscendo pertanto la sussistenza del danno grave previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 251 cit. A tali conclusioni, secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, il giudice sarebbe pervenuto senza avere riguardo al contesto socio-politico e culturale che caratterizza il Paese e, segnatamente, la zona del Punjab, caratterizzato da livelli di violenza tale da concretare un elevato rischio di incolumità personale.

Anche questo motivo è inammissibile. Per quanto già chiarito, il tribunale ha escluso l’esposizione del richiedente al pericolo di subire trattamenti inumani e degradanti, così come ha escluso pericoli alla sua incolumità per mano del genitore. E’ appena il caso di rammentare che le questioni rappresentate dal richiedente afferiscono a fatti che si esauriscono nell’alveo famigliare, per un matrimonio mancato e per maltrattamenti da parte del padre, peraltro riferibili ad un’epoca in cui il richiedente era un adolescente, laddove si tratta ormai di persona matura e adulta. Quanto alle ipotesi riconducibiii all’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, alla luce del rapporto EASO aggiornato al 2018, il giudice ha escluso che nelle province del Punjab si siano verificati episodi di conflitto armato interno. Ha riportato gli esiti del rapporto anche con riguardo al 2017, evincendo l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, rilevante ai fini del riconoscimento del conflitto armato, di contro apprezzando una situazione di “diminuita violenza”. Si tratta di un apprezzamento fattuale, a fronte di una censura ricondotta dal ricorrente nell’errore di diritto e non nell’alveo del vizio motivazionale, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa uno o più fatti decisivi specificamente indicati. La decisione assunta dal giudice di merito, certamente non illogica nè contraddittoria rispetto ai dati accertati, si sarebbe comunque sottratta anche a questa critica.

D’altronde, anche sotto il profilo dell’error iuris in iudicando, l’art. 2, comma 1, lett. g) ed h), del D.Lgs. n. 251 del 2007 e, in termini identici, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), definiscono come “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Si è a tal fine già chiarito quanto siano irrilevanti, ai fini del pericolo di danno grave, i fatti narrati dal richiedente.

Quanto poi all’ipotesi prevista dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 251 cit., secondo cui sussiste il “danno grave” sussiste nell’ipotesi di “c)… minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, è noto come, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251 cit, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata -in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12)- nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alfa vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, per cui il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nei Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 8/07/2019, n. 18306; 2/04/2019, n. 9090; 31/05/2018, n. 14006). Il rapporto EASO esaminato dal tribunale ha escluso tale fattispecie.

Nè rileva la invocata violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del tribunale. Come questa Corte ha più volte affermato (Cass., 17/05/2019, nn. 13449; 13450, 13451, 13452), il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata, nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta dei Paese di provenienza del richiedente la protezione. La decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, avendo indicato la fonte in concreto utilizzata (rapporto EASO aggiornato al 2018) ed il contenuto delle notizie sulla condizione dei Paese tratte da detta fonte. E’ altrettanto noto che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. 21/10/2019, n. 26728). Si tratta di un onere non adempiuto nei caso di specie, perchè il ricorrente non ha indicato fonti più recenti e di segno opposto per inficiare le informazioni cui ha fatto riferimento la corte distrettuale.

Il ricorso pertanto è inammissibile. Nulla va disposto in ordine alle spese, considerando che il Ministero non si è ritualmente costituito.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

 

 

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