Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13121 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. Antezza Fabio – Consigliere –

Dott. Novik Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 242/2014 R.G. proposto da

P.C., rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Petrella,

elettivamente domiciliato in Roma via Monte Santo 25, presso lo

studio dell’avvocato Giovanni Merla;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione staccata di Salerno, n. 375/04/13, depositata in

data 2/5/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2020 dal Consigliere Adet Toni Novik.

Fatto

RITENUTO

CHE:

– con sentenza n. 375/04/13, depositata in data 2/5/2013, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (CTR), respingeva l’appello proposto da P.C. (di seguito, il contribuente o il ricorrente) avverso la sentenza di primo grado della CTP di Avellino che ne aveva respinto il ricorso avverso il diniego della definizione dei carichi di ruolo, richiesta ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12;

– la CTR ha ritenuto di condividere e confermare la sentenza di primo grado circa la insussistenza della eccepita prescrizione del termine di notifica che, in mancanza di previsione legislativa specifica, era quello decennale, ed essendo il provvedimento sufficientemente motivato in relazione alla insufficienza dei versamenti effettuati dal contribuente, inferiori al 25% degli importi iscritti a ruolo;

– avverso la sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione per quattro motivi, illustrati con memoria, cui l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce testualmente “error in iudicando – violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – erronea applicazione del termine di decadenza del potere di notifica del provvedimento di diniego – illogicità”;

– premesso che l’istanza di condono era stata presentata il 15 ottobre 2003 ed il provvedimento di diniego notificato il 5 marzo 2010, il ricorrente ritiene che era irragionevole ed illogica la scelta del giudice di secondo grado di applicare alla fattispecie in via analogica la disciplina della prescrizione della cartella di pagamento, anzichè quella della decadenza del potere accertativo prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57;

– il motivo è infondato;

– questa Corte ha già affermato il principio di diritto, secondo cui “In tema di condono “clemenziale” di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, il diniego di definizione agevolata dei rapporti tributari, lungi dal contenere una pretesa erariale, è un provvedimento negativo sull’istanza del privato al quale non può applicarsi la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett c), non essendo prevista per la procedura clemenziale alcuna ipotesi di decadenza e non potendo farsi applicazione, attesa la natura eccezionale dell’istituto, di altre norme dell’ordinamento tributario generale che prevedano la decadenza in questione per casi simili: ne consegue che, in difetto di previsioni dirette a disciplinare sotto il profilo diacronico l’esercizio del potere da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve farsi esclusivo riferimento alla regola generale della prescrizione ordinaria decennale. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 27806 del 30/10/2019, Rv. 655547 – 01)”; questo principio, per identità di ratio, va applicato anche ai termini di decadenza previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57;

– con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce testualmente “error in iudicando – violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – violazione di legge – violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 – violazione dell’art. 24 Cost. – violazione e falsa applicazione della L. n. 282 del 2002, art. 12 – difetto di motivazione – travisamento dei fatti – illogicità”; Erronea applicazione del termine di decadenza del potere di notifica del provvedimento di diniego – illogicità”;

– evidenzia che l’atto impugnato si componeva di una parte discorsiva e di un prospetto contabile dal quale non si evincevano le ragioni per cui l’ufficio aveva ritenuto insufficiente l’importo versato – inferiore al 25% dell’importo condonabile -, senza tuttavia indicare come aveva determinato gli importi condonabili, atteso che non vi era coincidenza nè con gli originari importi iscritti a ruolo, nè con quelli iscritti a ruolo al netto dei versamenti rateizzati effettuati prima di avvalersi del condono, come ricavabili dall’estratto di ruolo;

– la CTR, secondo la parte ricorrente, sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti, laddove aveva ritenuto che per beneficiare della sanatoria i versamenti dovevano essere pari al 25% degli importi iscritti a ruolo e non al 25% del minor importo risultante dopo i versamenti effettuati in costanza di rateazione;

– vi era stata quindi violazione delle norme indicate nel motivo di censura;

– con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce testualmente “error in iudicando – violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio”, in relazione all’omesso esame dei versamenti effettuati in costanza di rateazione;

– i due motivi, che attenendo alla medesima questione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati;

– premesso che l’importo dovuto concerne omesso versamento dell’Iva per gli anni 1993 e 1994, è dirimente considerazione che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio che “In tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 12, nella parte in cui consente di definire una cartella esattoriale con il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, comporta una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di un credito già definitivamente accertato, e va pertanto disapplicato, limitatamente ai crediti per IVA, per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua di un’interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, con cui, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della VI direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell’IVA alle condizioni ivi indicate. (Sez. U, Sentenza n. 3674 del 17/02/2010, Rv. 611635 – 01)”.

– non essendo condivisibile la tesi difensiva secondo cui il rapporto in esame era esaurito al momento della sentenza della Corte di Giustizia, la predetta norma deve essere, pertanto, disapplicata, con la conseguente inefficacia della cd. rottamazione dei ruoli ad estinguere il debito Iva del contribuente;

– non pertinente è il richiamo, contenuto nella memoria difensiva, alla ordinanza n. 1010/2018 di questa Corte, relativa ad una ipotesi in cui il diniego della definizione dei carichi di ruolo relativi ad imposte dirette era stato determinato dalla mancanza dei relativi presupposti (non attinenti al quantum dovuto);

– con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce testualmente “error in iudicando – violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – ulteriore omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio”, per aver la CTR omesso di esaminare un ulteriore fatto determinante per la soluzione della controversia costituito dalla originaria pronuncia dell’amministrazione finanziaria favorevole alla regolarità del condono, così violando il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino”;

– il motivo è assorbito e, comunque, inammissibile;

– ben vero, nella decisione impugnata la questione proposta con il motivo in disamina non risulta in alcun modo proposta nè esaminata, ragion per cui deve ritenersi che esse sia stata formulata per la prima volta in questa sede, la cui valutazione, trattandosi di questione nuova, è preclusa nel giudizio di cassazione, non potendo il ricorrente lamentare l’omesso esame di fatto non dedotto nelle precedenti fasi del giudizio;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in

dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese

di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA