Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13121 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. II, 28/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMMOBILIARE SAN GIOVANNI DI GALLO ANGELO & C SAS P.IVA

(OMISSIS),

in persona del socio accomandatario sig.ra G.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI TRASONE 8, presso lo studio

dell’avvocato FORGIONE CIRIACO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROMANO ANTONIO;

– ricorrente –

contro

M.N. (OMISSIS), C.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato CRISCI FRANCESCO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1520/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito l’Avvocato Eercole FORGIONE, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato FORGIONE Ciriaco, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CRISCI Francesco, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione dell’11 gennaio 2005 l’Immobiliare San Giovanni,di Angelo Gallo & C. Sas, proponeva gravame nei confronti di M. N. e G.C., avverso la sentenza in data 21 gennaio 2004 del Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho.

In cause riunite il Tribunale aveva respinto sia la domanda del 13 marzo 2001 dell’Immobiliare di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato il 16 luglio 1997 e risarcimento di connessi danni,sia quella in data 31 maggio 1997 separatamente proposta dai convenuti per esecuzione specifica e risarcimento di altri danni – sotto contrapposti profili – ed in subordine per risoluzione da inadempimento di quel contratto.

Oggetto del contratto preliminare era la vendita di un appartamento di due locali con servizi,con pertinenza di cantina (ed eventualmente anche di un box a prezzo prestabilito) in un complesso immobiliare allora in costruzione in località (OMISSIS).

Nel resistere all’appello principale i promissari acquirenti,i quali oltre alla pretesa di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo si erano visti pure respingere gli altri capi di domanda,avevano svolto gravame incidentale.

Con tale mezzo essi avevano riproposto, a supporto della loro iniziale pretesa e di altre allegazioni, anche prova per interrogatorio formale e per testi, a suo tempo non ammessa dal giudice istruttore, così come un’istanza di CTU. Disposta la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione risultato infruttuoso,con sentenza del 15 giugno 2006 la Corte d’appello di Milano rigettava l’impugnazione principale, accoglieva per quanto di ragione quella incidentale e pertanto statuiva ex art. 2932 c.c., il trasferimento in comproprietà di M.N. e di C.G. in quote uguali indivise dell’immobile oggetto di causa e condannava l’Immobiliare San Giovanni alle spese del doppio grado.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Immobiliare San Giovanni sulla, base di cinque motivi.

Resistono con controricorso gli intimati.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 1454 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: omessa e , comunque,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla Immobiliare San Giovanni.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1454 c.c., in relazione agli artt. 1362, 1366 c.c. e dell’art. 360 c.p.c., n. 5: insufficiente e contraddittoria motivazione, sotto un diverso profilo.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1454, 1362 e 1366 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5:

omessa valutazione di un punto decisivo della controversia, sotto un diverso profilo.

Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1208 e 2932 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n.ri 3 e 5:

insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Con il quinto motivo si deduce,infine,legittimità della richiesta di pagamento degli interessi: violazione degli artt. 1362, 1366 e 1460 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n.ri. 3 e 5.

Il ricorso è inammissibile.

Come rilevato dai controricorrenti l’Immobiliare San Giovanni doveva osservare il disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 (applicabile ai sensi dell’art. 27, comma 2, di detto decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, come nella specie) il quale stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., numeri 1, 2, 3, e 4, debba concludersi, a pena di inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto e che nel caso previsto dal n. 5 dello stesso articolo l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, dovendo pertanto la relativa censura contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze, nè in sede di formulazione del ricorso, nè in sede di valutazione della sua ammissibilità.

Ed è noto il fondamento di tale prescrizione, da ricercare nell’intento del legislatore – formulato nella Legge Delega 80 del 2005, art. 1, comma 2 e ribadito nel titolo stesso del Decreto Delegato n. 40 del 2006 – di rafforzare la cd. funzione nomofilattica del giudizio di cassazione; nonchè di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi devono rispondere:in tal modo coniugando l’interesse personale e specifico del ricorrente ad una decisione della lite diversa (e più favorevole), cui è perciò imposto l’onere della sintetica ed esplicita enunciazione del nodo essenziale della questione giuridica di cui egli auspica una soluzione più favorevole da quella adottata dalla sentenza impugnata,e quello generale all’esatta osservanza ed all’uniforme interpretazione della legge (R.D. n. 12 del 1941, art. 65), perseguito tramite l’enucleazione – con valenza più ampia e perciò appunto nomofilattica – del corretto principio di diritto al quale ci si deve attenere con casi simili.

Senonchè questa prescrizione non è stata osservata dalla ricorrente nella formulazione di tutti i motivi di ricorso che sono del tutto privi dei necessari quesiti di diritto o dei momenti di sintesi ad essi omologhi.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di M.N. e C.G., delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00, oltre ad Euro 2.000,00 per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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