Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13121 del 24/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 13/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 13121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5164-2016 proposto da:

E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GIUSEPPE

FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato FABIO CORNACCHIA (STUDIO

LEGALE PINTO), rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE

CIPRIANI;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I

MINORENNI DI FIRENZE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO

LA CORTE DI APPELLO PER I MINORENNI DI FIRENZE;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 291/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI MASSIMO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In un procedimento promosso da E.A., ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, la Corte di Appello di Firenze confermava il provvedimento del Tribunale Minorile che aveva rigettato la domanda, con provvedimento in data 13/7/2015.

Ricorre per cassazione E.A..

Non si ravvisano violazioni di legge, che vengono soltanto enunciate, senza adeguato svolgimento, nè vizi di motivazione.

Il giudice a quo, proprio sulla base della narrativa del ricorso, evidenzia la condotta negativa del padre, già condannato per reato in materia di stupefacenti e che è stato successivamente detenuto per spaccio; e sottolinea che la famiglia è tornata in Marocco dove si è fermata tra il 2011 e il 2013 indicando così che, riguardo ai minor Italia non era luogo di scelta definitiva e indispensabile allo sviluppo della loro personalità.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Omettere le generalità ed atti identificativi delle parti e dei minori, in conformità alla disciplina sulla privacy.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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